DISCIPLINA
DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE; DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE IN SPACCI ANNESSI A CIRCOLI
PRIVATI; DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE PER ESERCIZI DI VENDITA
DI GENERI ALIMENTARI E LABORATORI ARTIGIANALI ALIMENTARI
PG.N.
262901/2006
In pubblicazione dal 29/11/2006 al 14/12/2006
IL SINDACO:
Premesso
che:
- nel
territorio comunale è presente un numero rilevante di attività
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di circoli
privati che somministrano alimenti e bevande negli spacci annessi,
di attività commerciali ed artigianali del settore alimentare
che vendono per asporto bevande, che comporta un notevole afflusso
di avventori, in particolare nelle ore serali e notturne;
- i
cittadini residenti in prossimità delle predette attività,
in particolare nelle ore serali e notturne, segnalano ripetutamente
allAmministrazione comunale comportamenti riprovevoli degli
avventori, ed in particolare affollamenti e resse nelle aree esterne
pubbliche che non ne consentono la fruizione, urla e schiamazzi
che impediscono il riposo;
- la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione
ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre
bevande contenute in lattine ed in bottiglie di vetro, effettuata
dalle predette attività, contribuisce a generare fenomeni
di degrado e disturbo per la quiete pubblica, in quanto le bevande
vendute per asporto vengono consumate allesterno dei locali
ed i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo
per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del
suolo e dellabitato e costituendo fonte di pericolo per i
soggetti che in quei luoghi abitano e transitano, poiché
utilizzati in alcuni casi come strumenti atti ad offendere;
Rilevato
che:
- le
predette condotte riprovevoli, confermate dalle numerose campagne
promosse dalla stampa cittadina, rappresentano gravi condizionamenti
per la qualità della vita di cui i cittadini devono poter
godere, anche in orario serale e notturno, nellambito della
comunità e determinano unevidente lesione dei fondamentali
diritti alla salute, alla pubblica quiete e al riposo notturno,
nonché alla sicurezza ed allincolumità personale,
tanto da indurre lAmministrazione comunale allemanazione
di due ordinanze contingibili e urgenti, registrate ai P.G. nn.
155257
e 155236
del 5 luglio 2006, riferite ad ampie porzioni del centro storico;
- lesperienza maturata con lapplicazione dellordinanza
sindacale, registrata al P.G. n. 63325
del 23 marzo 2005, di disciplina degli orari di apertura e chiusura
delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande, che allarticolo 2 ha ampliato gli orari delle attività
in questione con lintento di migliorare il servizio offerto
agli utenti, non ha fatto registrare i risultati attesi, anche per
un carente impegno di parte dei gestori ad assumere responsabilità
sugli effetti indotti dallesercizio delle loro attività
e per la scarsa dotazione di servizi igienici, con conseguenze dirette
sul degrado nelle vie e piazze cittadine;
- la
situazione descritta, supportata da numerose proteste pervenute
allAmministrazione comunale da parte dei cittadini, nonché
da richieste di intervento pervenute alla Polizia Municipale ed
al Settore Politiche per la Sicurezza e conseguentemente dai verbali
elevati dalla Polizia Municipale, evidenzia la scarsa attenzione
di molti gestori di attività alle regole vigenti, ed in particolare
del Regolamento
di Polizia Urbana, che prevede:
- allarticolo 24 lobbligo di asportare i residui di
consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla
soglia o dal perimetro delle pertinenze, entro unora dalla
chiusura degli esercizi;
- allarticolo 25 lobbligo, in capo ai titolari delle
attività, di vigilare affinché alluscita dei
locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi,
i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio
alla quiete pubblica e privata, nonché alligiene e
alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti
civili e di somministrare alimenti e bevande solo allinterno
dei locali o negli spazi esterni di pertinenza;
- lAmministrazione
comunale dispone di diversi strumenti per coordinare e programmare
le attività legate al commercio ed alle attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, quali: le ordinanze
di disciplina degli orari, il Regolamento per lesercizio di
attività di somministrazione di alimenti e bevande, in via
di adozione, il Regolamento dei Mercati e delle Fiere, il Regolamento
per la disciplina di installazione e gestione di dehors, il Regolamento
di Polizia Urbana, oltre che strumenti operativi quali i Progetti
di Valorizzazione Commerciale, il Piano per lesercizio del
commercio su aree pubbliche, la definizione di città darte.
LAmministrazione sta provvedendo allindividuazione degli
obiettivi comuni a cui devono tendere complessivamente questi strumenti,
per configurare lo svolgimento delle attività contemperando
gli interessi, sia pubblici che privati, volti a garantire la qualità
della civile convivenza;
Ritenuto
necessario, nelle more di approvazione degli specifici strumenti
di programmazione e regolazione di cui agli articoli 4, 5 e 8 della
Legge Regionale
26 luglio 2003, n. 14, che assegna al Comune la competenza nellesercizio
delle funzioni amministrative, nonché nelladozione
di criteri per la programmazione delle attività di somministrazione
di alimenti e bevande e di norme sul procedimento concernente le
domande relative allesercizio delle predette attività
e tenuto conto anche dellinteresse dellAmministrazione
comunale alla correttezza dei rapporti di lavoro dei dipendenti
di queste attività ed al miglioramento della dotazione di
servizi igienici:
- contemperare alla tutela di interessi molteplici e diversi, conseguenti
alla misura rilevante degli afflussi degli avventori e delle criticità
che tali afflussi comportano nel centro abitato, fissando:
- una fascia oraria di apertura delle attività di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande, dalle ore 05,00 alle ore 01,00
del giorno successivo, da comunicare al Quartiere competente per
territorio;
- una fascia oraria di apertura delle attività di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande, dalle ore 05,00 alle ore 03,00
del giorno successivo, da autorizzare subordinatamente alla sottoscrizione
di accordi infraprocedimentali, ai sensi della Legge 7 agosto 1990,
n, 241 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali siano previsti
impegni ed obblighi dei titolari delle predette attività,
in particolare sotto il profilo del decoro, delligiene, della
qualità urbana, della quiete pubblica e del rispetto di leggi,
contratti nazionali di lavoro ed eventuali accordi integrativi a
tutela del personale dipendente delle predette attività;
- una fascia oraria di svolgimento dellattività di
somministrazione di bevande alcoliche in spacci annessi a circoli
privati dalle ore 05,00 alle ore 01,00 del giorno successivo, da
comunicare al Quartiere competente per territorio;
- una fascia oraria di svolgimento dellattività di
somministrazione di bevande alcoliche in spacci annessi a circoli
privati, dalle ore 05,00 alle ore 03,00 del giorno successivo, da
autorizzare subordinatamente alla sottoscrizione di accordi infraprocedimentali,
ai sensi della Legge
7 agosto 1990, n, 241 e successive modifiche ed integrazioni,
nei quali siano previsti impegni ed obblighi dei titolari delle
predette attività, in particolare sotto il profilo del decoro,
delligiene, della qualità urbana, della quiete pubblica
e del rispetto di leggi, contratti nazionali di lavoro ed eventuali
accordi integrativi a tutela del personale dipendente delle predette
attività;
- una fascia oraria, dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo,
in cui è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche
di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non,
nonché di altre bevande contenute in lattine e in bottiglie
di vetro, a: esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande, spacci di somministrazione di alimenti e bevande annessi
a circoli privati, laboratori artigianali alimentari ed esercizi
di vendita di generi alimentari;
Visti:
larticolo
50, comma 7, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la
competenza a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi
commerciali e dei pubblici esercizi;
il
Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dellarticolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare
larticolo 11, che disciplina gli orari di apertura e di chiusura
degli esercizi di vendita al dettaglio e larticolo 22, comma
2 che stabilisce le sanzioni in caso di particolare gravità
o recidiva;
la
Legge Regionale
26 luglio 2003, n. 14, recante "Disciplina dellesercizio
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"
ed in particolare larticolo 16,
che detta disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura
degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande;
il
Regolamento
di Polizia Urbana, approvato con deliberazione consiliare 2
febbraio 2004, O.d.G. n. 2, ed in particolare larticolo 16,
che assegna al Sindaco, per la tutela dei cittadini contermini,
la determinazione ed eventuale modifica degli orari dei pubblici
esercizi, dei circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione
di alimenti e bevande e di tutte le attività di impatto sulla
quiete pubblica;
gli
articoli 24
e 25
del predetto Regolamento, contenenti norme comuni ai pubblici esercizi
ed agli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare;
Richiamato
altresì il Regolamento sul procedimento amministrativo, approvato
con deliberazione consiliare 27 aprile 2005, O.d.G. n. 80, ed in
particolare larticolo 25, che ai sensi dellarticolo
11 della Legge
7 agosto 1990, n. 241, dà facoltà allAmministrazione
comunale di stipulare, senza pregiudizio di terzi, ed in ogni caso
nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati
al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale ovvero in sostituzione di questo, prevedendo in particolare
in capo alle parti impegni reciproci e misure complementari in favore
dellAmministrazione;
Visto
il Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio
Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare i Capi III e IV,
rispettivamente Delle autorizzazioni di polizia e Dellinosservanza
degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle
contravvenzioni;
Visto
larticolo 7 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni
per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze
comunali;
Valutata
lopportunità di revocare ogni provvedimento vigente
in materia di disciplina degli orari di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande, per concretare una nuova ed organica disciplina
degli stessi a mezzo della presente;
Ritenuto
opportuno, al fine di garantire i tempi dei procedimenti relativi
alle autorizzazioni ad usufruire della fascia oraria dalle ore 05,00
alle ore 03,00 ed alla sottoscrizione di accordi infraprocedimentali,
nonché assegnare un tempo congruo per consentire lorganizzazione
delle attività oggetto della presente, fissare lefficacia
della presente ordinanza a decorrere dal 8 gennaio 2007 e la data
per la presentazione delle istanze dal 4 dicembre 2006;
Dato
atto che è stato avviato un confronto che ha coinvolto i
soggetti pubblici e privati interessati e nel cui ambito sono stati
separatamente sentiti i Presidenti dei Consigli di Quartiere, le
organizzazioni del commercio, del turismo, dellartigianato
di servizio, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni
sindacali più rappresentative a livello provinciale, nonché
lassociazionismo rappresentato dal Forum del Terzo Settore;
DISPONE
Che:
- a far data dal 8 gennaio 2007, siano osservate le seguenti disposizioni
inerenti gli orari di:
1. apertura e chiusura di attività di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande;
2. cessazione dellattività di somministrazione di bevande
alcoliche in spacci annessi a circoli privati;
3. vendita per asporto di bevande per esercizi di vendita di generi
alimentari;
4. vendita per asporto di bevande per laboratori artigianali alimentari;
- a far data dal 4 dicembre 2006 possono essere presentate le istanze
per usufruire della fascia oraria dalle ore 05,00 alle ore 03,00.
TITOLO
I
Esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Art. 1
Ambito di applicazione
1.
Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le attività
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ad eccezione
di quelle escluse dallarticolo 2 della Legge
Regionale 26 luglio 2003, n. 14, il cui esercizio avvenga entro
i limiti espressamente previsti dalle specifiche Leggi di settore.
2. E altresì esclusa dallapplicazione della
disciplina di cui al comma 1 la somministrazione di alimenti e bevande
esercitata nellambito delle seguenti attività:
a) ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili,
scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, caserme, stabilimenti
delle forze dellordine, strutture di accoglienza per immigrati
o rifugiati ed esercizi similari, esercitate direttamente, nei limiti
dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro;
b) attività esercitate da mense aziendali;
c) attività svolte al domicilio del consumatore;
d) attività poste nelle aree di servizio delle autostrade e
delle strade extraurbane principali, all'interno degli aeroporti,
delle stazioni ferroviarie e dei mezzi di trasporto pubblico in genere;
e) attività di somministrazione esercitate sui mezzi di trasporto
pubblico.
Art. 2
Disposizioni di carattere generale
1.
Gli orari di apertura e di chiusura sono scelti dallesercente,
nel rispetto del monte ore giornaliero minimo di apertura fissato
in sei ore, delle fascie orarie di apertura di cui al successivo comma
2 e nella puntuale osservanza di quanto previsto dagli articoli 24
e 25 del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Detti orari possono
essere modificati, con motivato provvedimento, a tutela dei cittadini
contermini.
2.
Ai sensi dellarticolo 16,
comma 2, della Legge
Regionale 26 luglio 2003, n. 14, sono fissate due fascie orarie
di apertura, al di fuori delle quali ogni esercizio di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande è tenuto ad osservare la
totale chiusura:
a) dalle ore 05,00 alle ore 01,00 del giorno successivo;
b) dalle ore 05,00 alle ore 03,00 del giorno successivo, previa sottoscrizione
di accordi infraprocedimentali, di cui al successivo articolo 4.
3.
Ai titolari delle attività che usufruiscono della fascia oraria
di cui al precedente comma 2, lett. a), è fatto obbligo, ai
fini della vigilanza, di comunicare per iscritto allo Sportello del
Cittadino del Quartiere competente per territorio, almeno quindici
giorni prima della decorrenza, lorario giornaliero prescelto
ed inoltre di renderlo noto al pubblico, anche durante il periodo
di chiusura dellesercizio, mediante cartello vidimato nella
parte esposta e chiaramente visibile dallesterno.
4.
Ai titolari delle attività che usufruiscono della fascia oraria
di cui al precedente comma 2, lett. b), è fatto obbligo, ai
fini della vigilanza, di rendere noto al pubblico lorario autorizzato,
anche durante il periodo di chiusura dellesercizio, mediante
cartello vidimato nella parte esposta e chiaramente visibile dallesterno.
5.
Nel caso in cui, nel corso dellanno solare, si intendano effettuare
orari diversificati in relazione alla stagionalità o ad altri
fattori, può essere effettuata ununica comunicazione,
con le modalità di cui ai precedenti commi 3 e 4, indicando
orari e relativi periodi di effettuazione, fatta salva la preventiva
autorizzazione ad usufruire della fascia oraria dalle ore 05,00 alle
ore 03,00.
6.
Nel caso di attività miste, quali le attività di somministrazione
svolte congiuntamente ad attività commerciali, lobbligo
di informazione di cui ai precedenti commi 3 e 4, è assolto
mediante esposizione di un unico cartello orari, vidimato nella parte
esposta e chiaramente visibile dallesterno, sempreché
lorario prescelto sia compatibile con le rispettive norme di
riferimento in materia.
7.
Lorario di cui al precedente comma 2, lett. a), può essere
modificato previa effettuazione della comunicazione di cui al comma
3 del presente articolo.
8.
E obbligatorio osservare lorario esposto nellapposito
cartello.
9.
Gli esercizi di cui allarticolo 4,
comma 5, lett. a) e c), della Legge
Regionale 26 luglio 2003, n. 14, possono effettuare la somministrazione
esclusivamente se svolta in concomitanza alle attività cui
sono funzionalmente e logisticamente collegati.
Art. 3
Giornate di chiusura
1.
E data facoltà di osservare, nel corso della settimana,
una o più giornate di chiusura da indicarsi contestualmente
e con le stesse modalità inerenti la comunicazione degli orari
di apertura e di chiusura dellattività.
2.
Qualora, per motivi eccezionali, lesercente intenda effettuare
la chiusura temporanea dellesercizio per periodi diversi da
quelli indicati al comma 1, dovrà renderlo noto al pubblico
con apposito cartello visibile anche ad esercizio chiuso.
3.
Per periodi di chiusura temporanea dellattività superiori
a trenta giorni consecutivi, lesercente ha lobbligo di
darne preventiva comunicazione per iscritto allo Sportello del Cittadino
del Quartiere competente per territorio. Resta fermo il rispetto di
quanto previsto allarticolo 15,
comma 1, lettera a) della Legge Regionale
26 luglio 2003, n. 14.
Art. 4
Accordi infraprocedimentali relativi allutilizzo della fascia
oraria di apertura dalle ore 05,00 alle ore 03,00 del giorno successivo
1.
I titolari delle attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande sono autorizzati ad usufruire della fascia oraria
dalle ore 05,00 alle ore 03,00 del giorno successivo previa sottoscrizione
di accordi infraprocedimentali nei quali siano previsti impegni ed
obblighi, così come indicati al successivo comma 3.
2.
La fascia oraria di cui al precedente comma 1 è autorizzata
per la durata di 364 giorni.
3. Gli accordi di cui al precedente comma 1 sono finalizzati a valorizzare
le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
che contribuiscono a realizzare le finalità perseguite dallAmministrazione
comunale, senza nocumento di altri interessi pubblici e prevedono
la sottoscrizione, da parte degli istanti, nellambito della
gestione dellattività, dellimpegno a:
a) svolgere attività di informazione e prevenzione sugli effetti
dellabuso di alcolici, anche mediante laffissione di cartelli,
la distribuzione di materiali informativi e la promozione di specifiche
iniziative di sensibilizzazione;
b) conservare unitamente al titolo autorizzatorio dellattività
di somministrazione, ed esibire al personale di vigilanza che ne faccia
richiesta, i documenti relativi al rapporto di lavoro del personale
dipendente, nel rispetto integrale dei contratti di lavoro, dei limiti
per le prestazioni lavorative giornaliere, notturne e festive, delle
disposizioni per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori,
di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di contribuzione
previdenzale, assicurativa ed assistenziale, ed indicativamente così
di seguito specificati:
- copia o ricevuta dellavvenuta presentazione della denuncia
nominativa degli assicurati (articolo 14, comma 2, del Decreto
Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38), che deve essere effettuata
dal datore di lavoro nei confronti dell'Inail il giorno stesso dell'assunzione;
- copia della dichiarazione scritta rilasciata dal datore di lavoro
al lavoratore all'atto dell'assunzione riportante gli estremi dell'iscrizione
nel registro matricola (articolo 4 bis del Decreto
Legislativo
21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal Decreto
Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297);
- copia della dichiarazione dei periodi assicurativi da effettuare,
per anni di competenza, nei confronti dell'Inps;
documentazione rilasciata dagli enti bilaterali del turismo;
c) adottare misure atte a garantire che lafflusso della clientela
al pubblico esercizio non costituisca un ostacolo al passaggio dei
pedoni, allaccesso alle attività circostanti nonché
al traffico veicolare e contribuire, su richiesta dellAmministrazione
comunale allinstallazione, gestione e pulizia di servizi igienici,
aggiuntivi a quelli in dotazione.
4.
La durata del procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione
ad usufruire della fascia oraria di apertura di cui al precedente
comma 1 è stabilita in 30 giorni.
5.
In sede di prima applicazione, il procedimento amministrativo di cui
al precedente comma 4 si avvia mediante presentazione della domanda,
a partire dal giorno successivo alla pubblicazione allAlbo Pretorio
della presente ordinanza, da parte del titolare dellattività
allo Sportello del Cittadino del Quartiere in cui è ubicato
il pubblico esercizio; il Responsabile del procedimento sottoscrive
con il richiedente un accordo infraprocedimentale nel quale sono previsti
impegni ed obblighi dellistante, così come descritti
al precedente comma 3. Copia dellaccordo è trasmessa
al Settore Sportello per le Imprese.
6.
Per le successive applicazioni, il procedimento amministrativo di
cui al precedente comma 4 si avvia mediante presentazione della domanda,
da parte del titolare dellattività, allo Sportello del
Cittadino del Quartiere in cui è ubicato il pubblico esercizio,
che ne cura listruttoria verificando la sussistenza delle condizioni
di cui al successivo comma 9. A seguito di risultanze favorevoli dellistruttoria,
il Responsabile del procedimento sottoscrive con il richiedente un
accordo infraprocedimentale nel quale sono previsti impegni ed obblighi
dellistante, così come descritti al precedente comma
3 o, in caso di presenza di elementi ostativi, ne dà comunicazione
allistante. Copia dellaccordo è trasmessa al Settore
Sportello per le Imprese.
7.
Gli accordi di cui al precedente comma 1 devono essere conservati
unitamente al titolo autorizzatorio dellattività di somministrazione
ed esibiti al personale di vigilanza che ne faccia richiesta.
8.
A seguito di accertata violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione
del suddetto accordo, il Responsabile del procedimento avvia la procedura
di revoca e contestualmente convoca apposita Conferenza di Servizi
costituita dai Settori dellAmministrazione comunale competenti
in materia di commercio, sicurezza, salute, Polizia Municipale ed
eventualmente dai Settori competenti in materia di mobilità
urbana ed ambiente; a seguito delle risultanze della Conferenza di
Servizi, provvede alla revoca dellaccordo sottoscritto.
9.
Le autorizzazioni alla fascia oraria di cui al precedente comma 1,
successive alla prima, sono rilasciate ai titolari delle attività
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:
- ai quali non siano state contestate indifferentemente più
di due violazioni alle disposizioni degli articoli 24
e 25
del vigente Regolamento
di Polizia Urbana, alla disciplina degli orari stabilita dalla
presente ordinanza;
- che abbiano rispettato gli accordi sottoscritti ai sensi del presente
articolo.
10.
La violazione dellorario di chiusura, ottenuto a seguito di
sottoscrizione di un accordo infraprocedimentale, è soggetta
alle sanzioni di cui al successivo articolo 8.
Art. 5
Vendita per asporto e attività miste
1.
Ai fini dellattività di vendita per asporto effettuata
ai sensi dellarticolo 7,
comma 3, della Legge
Regionale 26 luglio 2003, n. 14, sono osservati gli stessi orari
previsti per lattività di somministrazione, fatto salvo
quanto disposto ai successivi commi 3 e 4.
2.
Qualora sia consentita, negli stessi locali, lattività
commerciale di vendita al minuto, essa deve svolgersi secondo le norme,
incluse quelle riferite agli orari, di cui al Decreto Legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
3.
Dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, è vietata
la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione
e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre
bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro.
4.
Il divieto di cui al precedente comma 3 non si applica qualora
sia effettuato servizio a domicilio del consumatore.
Art. 6
Funzionamento degli apparecchi da gioco e sonori
1.
Durante l'orario di apertura delle attività di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande è consentito l'uso degli
apparecchi da gioco (video-giochi, biliardini, flipper) e di quelli
per la diffusione sonora e di immagini (televisione, video, radio,
mangianastri, juke-box) a condizione che gli apparecchi funzionino
con tonalità moderate tali da non arrecare disturbo alla quiete
pubblica ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni sui limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno, nonché di ogni altra disposizione di legge o di regolamento
vigenti, in quanto applicabili.
Art. 7
Disposizioni particolari
1.
Dal 20 dicembre al 6 gennaio di ogni anno è consentita alle
attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
lapertura con orario continuato 24 ore su 24.
2.
A far data dallentrata in vigore della presente è revocata
lordinanza registrata al P.G.
n. 63325 del 23 marzo 2005 e cessa lefficacia di tutti gli
specifici provvedimenti emanati e vigenti in materia di orari di attività
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, inclusi accordi
infraprocedimentali, comunque sottoscritti.
Art. 8
Sanzioni
1.
Fatte salve le sanzioni conseguenti alle violazioni agli articoli
24 e 25 del vigente Regolamento di Polizia Urbana ed il disposto dellarticolo
8 del vigente Regolamento per la determinazione e lapplicazione
delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali
e di ordinanze del Sindaco e dei dirigenti, le violazioni al presente
Titolo sono punite:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154,00 a euro
1032,00, ai sensi dellarticolo 19
della Legge Regionale 26 luglio
2003, n. 14, con le modalità e procedure di cui allarticolo
17-bis, comma 3, del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto
18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
b) con la sospensione dellautorizzazione allesercizio
dellattività di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande:
b1) per sette giorni, nel caso in cui al titolare dellautorizzazione
vengano contestate, a far data dalla vigenza della presente ordinanza
e comunque nel corso di un anno solare, due violazioni degli orari
di chiusura o degli orari in cui deve essere sospesa la somministrazione
negli spazi esterni privati di pertinenza, o degli orari in cui deve
cessare loccupazione dei dehors;
b2) per quindici giorni, nel caso in cui al titolare dellautorizzazione
vengano contestate, a far data dalla vigenza della presente ordinanza
e comunque nel corso di un anno solare, tre violazioni degli orari
di cui alla precedente lettera b1);
b3) per novanta giorni, nel caso in cui al titolare dellautorizzazione
vengano contestate, a far data dalla vigenza della presente ordinanza
e comunque nel corso di un anno solare, quattro violazioni degli orari
di cui alla precedente lettera b1);
c) con la revoca dellautorizzazione allesercizio dellattività
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quando il titolare
dellautorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione
di cui alla precedente lettera b).
Titolo II
Circoli privati
Art. 9
Ambito di applicazione
1.
Le disposizioni del presente Titolo si applicano a tutte le attività
di somministrazione di alimenti e bevande svolte in spacci annessi
a circoli privati aderenti o no ad enti o organizzazioni nazionali,
le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero
dellInterno.
Art. 10
Disposizioni di carattere generale
1.
Fatta salva la puntuale osservanza di quanto previsto dallarticolo
25 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, ai sensi dellarticolo
16 del medesimo Regolamento sono fissate due fascie orarie di svolgimento
dellattività di somministrazione di bevande alcoliche
in spacci annessi ai circoli privati al di fuori delle quali non è
consentito lo svolgimento della predetta attività:
a) dalle ore 05,00 alle ore 01,00 del giorno successivo;
b) dalle ore 05,00 alle ore 03,00 del giorno successivo, previa sottoscrizione
di accordi infraprocedimentali, di cui al successivo articolo 11.
Art.
11
Accordi infraprocedimentali relativi allutilizzo della fascia
oraria di svolgimento dellattività di somministrazione
di bevande alcoliche dalle ore 05,00 alle ore 03,00 del giorno successivo
1.
I circoli privati sono autorizzati ad usufruire della fascia oraria
di svolgimento dellattività di somministrazione di bevande
alcoliche dalle ore 05,00 alle ore 03,00 del giorno successivo previa
sottoscrizione di accordi infraprocedimentali nei quali siano previsti
impegni ed obblighi, così come indicati al successivo comma
3.
2.
La fascia oraria di cui al precedente comma 1 è autorizzata
per la durata di 364 giorni.
3.
Gli accordi di cui al precedente comma 1 sono finalizzati a valorizzare
le attività dei circoli che contribuiscono a realizzare le
finalità perseguite dallAmministrazione comunale senza
nocumento di altri interessi pubblici e prevedono la sottoscrizione,
da parte degli istanti, nellambito della gestione dellattività,
dellimpegno a:
a) svolgere attività di informazione e prevenzione sugli effetti
dellabuso di alcolici, anche mediante laffissione di cartelli,
la distribuzione di materiali informativi e la promozione di specifiche
iniziative di sensibilizzazione;
b) fatto salvo quanto previsto dallarticolo 18 della Legge
7 dicembre 2000, n. 383, conservare unitamente al titolo autorizzatorio
dellattività di somministrazione, ed esibire al personale
di vigilanza che ne faccia richiesta, i documenti relativi al rapporto
di lavoro del personale dipendente, nel rispetto integrale dei contratti
di lavoro, dei limiti per le prestazioni lavorative giornaliere, notturne
e festive, delle disposizioni per la tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori, di quanto previsto dalle vigenti normative
in materia di contribuzione previdenziale assicurativa ed assistenziale,
ed indicativamente così di seguito specificati:
- copia o ricevuta dellavvenuta presentazione della denuncia
nominativa degli assicurati (articolo 14, comma 2, del Decreto
Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38), che deve essere effettuata
dal datore di lavoro nei confronti dell'Inail il giorno stesso dell'assunzione;
- copia della dichiarazione scritta rilasciata dal datore di lavoro
al lavoratore all'atto dell'assunzione riportante gli estremi dell'iscrizione
nel registro matricola (articolo 4 bis del Decreto
Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal Decreto
Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297);
- copia della dichiarazione dei periodi assicurativi da effettuare,
per anni di competenza, nei confronti dell'Inps;
documentazione rilasciata dagli enti bilaterali del turismo;
c) adottare misure atte a garantire che lafflusso dei soci non
costituisca un ostacolo al passaggio dei pedoni, allaccesso
alle attività circostanti nonché al traffico veicolare
e contribuire, su richiesta dellAmministrazione comunale allinstallazione,
gestione e pulizia di servizi igienici, aggiuntivi a quelli in dotazione.
4.
La durata del procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione
ad usufruire della fascia oraria di cui al precedente comma 1 è
stabilita in 30 giorni.
5.
In sede di prima applicazione, il procedimento amministrativo di cui
al precedente comma 4 si avvia mediante presentazione della domanda,
a partire dal giorno successivo alla pubblicazione allAlbo Pretorio
della presente ordinanza, da parte del presidente o del legale rappresentante
del circolo allo Sportello del Cittadino del Quartiere in cui il circolo
è ubicato; il Responsabile del procedimento sottoscrive con
il richiedente un accordo infraprocedimentale nel quale sono previsti
impegni ed obblighi dellistante, così come descritti
al precedente comma 3. Copia dellaccordo è trasmessa
al Settore Sportello per le Imprese.
6.
Per le successive applicazioni, il procedimento amministrativo di
cui al precedente comma 4 si avvia mediante presentazione della domanda,
da parte del presidente o del legale rappresentante del circolo allo
Sportello del Cittadino del Quartiere in cui il circolo è ubicato,
che ne cura listruttoria verificando la sussistenza delle condizioni
di cui al successivo comma 9. A seguito di risultanze favorevoli dellistruttoria,
il Responsabile del procedimento sottoscrive con il richiedente un
accordo infraprocedimentale nel quale sono previsti impegni ed obblighi
dellistante, così come descritti al precedente comma
3 o, in caso di presenza di elementi ostativi, ne dà comunicazione
allistante. Copia dellaccordo è trasmessa al Settore
Sportello per le Imprese.
7.
Gli accordi di cui al precedente comma 1 devono essere conservati
unitamente al titolo autorizzatorio dellattività di somministrazione
ed esibiti al personale di vigilanza che ne faccia richiesta.
8.
A seguito di accertata violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione
del suddetto accordo, il Responsabile del procedimento avvia la procedura
di revoca e contestualmente convoca apposita Conferenza di Servizi
costituita dai Settori dellAmministrazione comunale competenti
in materia di commercio, sicurezza, salute, Polizia Municipale ed
eventualmente dai Settori competenti in materia di mobilità
urbana ed ambiente; a seguito delle risultanze della Conferenza di
Servizi, provvede alla revoca dellaccordo sottoscritto.
9.
Le autorizzazioni alla fascia oraria di cui al precedente comma 1
successive alla prima sono rilasciate ai circoli privati:
- ai quali non siano state contestate indifferentemente più
di due violazioni alle disposizioni dellarticolo 25
del vigente Regolamento
di Polizia Urbana, alla disciplina degli orari stabilita dalla
presente ordinanza;
- che abbiano rispettato gli accordi sottoscritti ai sensi del presente
articolo.
10.
La violazione dellorario di cessazione dellattività
di somministrazione di bevande alcoliche, ottenuto a seguito di sottoscrizione
di un accordo infraprocedimentale, è soggetta alle sanzioni
di cui al successivo articolo 13.
Art. 12
Vendita per asporto di bevande
1.
Dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, è vietata
la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione
e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre
bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro.
Art. 13
Sanzioni
1.
Fatte salve le sanzioni conseguenti alle violazioni allarticolo
25 del vigente Regolamento di Polizia Urbana ed il disposto dellarticolo
8 del vigente Regolamento per la determinazione e lapplicazione
delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali
e di ordinanze del Sindaco e dei dirigenti, le violazioni al presente
Titolo sono punite:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154,00 a euro
1032,00, ai sensi dellarticolo 19
della Legge Regionale 26 luglio
2003, n. 14, con le modalità e procedure di cui allarticolo
17-bis, comma 3, del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto
18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
b) con la sospensione dellautorizzazione allesercizio
dellattività di somministrazione di alimenti e bevande:
b1) per sette giorni, nel caso in cui al titolare dellautorizzazione
vengano contestate, a far data dalla vigenza della presente ordinanza
e comunque nel corso di un anno solare, due violazioni degli orari
di cessazione delle attività di somministrazione o degli orari
in cui deve essere sospesa la somministrazione negli spazi esterni
privati di pertinenza;
b2) per quindici giorni, nel caso in cui al titolare dellautorizzazione
vengano contestate, a far data dalla vigenza della presente ordinanza
e comunque nel corso di un anno solare, tre violazioni degli orari
di cui alla precedente lettera b1);
b3) per novanta giorni, nel caso in cui al titolare dellautorizzazione
vengano contestate, a far data dalla vigenza della presente ordinanza
e comunque nel corso di un anno solare, quattro violazioni degli orari
di cui alla precedente lettera b1);
c) con la revoca dellautorizzazione allesercizio dellattività
di somministrazione di alimenti e bevande quando il titolare dellautorizzazione
non osservi i provvedimenti di sospensione di cui alla precedente
lettera b).
Titolo
III
Esercizi di vendita di generi alimentari
Art. 14
Ambito di applicazione
1. Le
disposizioni del presente Titolo si applicano a tutte le attività
di vendita di generi alimentari.
Art. 15
Disposizioni di carattere generale
1.
Fatta salva la puntuale osservanza di quanto previsto dagli articoli
24
e 25
del vigente Regolamento di
Polizia Urbana è vietata la vendita per asporto di bevande
alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro
e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e in bottiglie
di vetro dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo.
2. Il divieto di cui al precedente comma 1 non si applica qualora
sia effettuato servizio a domicilio del consumatore.
Art. 16
Sanzioni
1.
Fatte salve le sanzioni conseguenti alle violazioni agli articoli
24 e 25 del vigente Regolamento di Polizia Urbana ed il disposto dellarticolo
8 del vigente Regolamento per la determinazione e lapplicazione
delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali
e di ordinanze del Sindaco e dei dirigenti, le violazioni al presente
Titolo sono punite:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro
500,00, ai sensi dellarticolo 7 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) con la sospensione dellautorizzazione allesercizio
dellattività di vendita per venti giorni, nel caso in
cui al titolare dellautorizzazione vengano contestate, a far
data dalla vigenza della presente ordinanza e comunque nel corso di
un anno solare, due violazioni degli orari in cui deve cessare la
vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e
in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande
contenute in lattine e in bottiglie di vetro.
Titolo
IV
Laboratori artigianali alimentari
Art. 17
Ambito di applicazione
1.
Le disposizioni del presente Titolo si applicano a tutte le attività
di laboratori artigianali alimentari.
Art. 18
Disposizioni di carattere generale
1.
Fatta salva la puntuale osservanza di quanto previsto dagli articoli
24
e 25
del vigente Regolamento
di Polizia Urbana è vietata la vendita per asporto di bevande
alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro
e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e in bottiglie
di vetro dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo.
2. Il divieto di cui al precedente comma 1 non si applica qualora
sia effettuato servizio a domicilio del consumatore.
Art. 19
Sanzioni
1.
Fatte salve le sanzioni conseguenti alle violazioni agli articoli
24
e 25
del vigente Regolamento
di Polizia Urbana ed il disposto dellarticolo 8 del vigente
Regolamento per la determinazione e lapplicazione delle sanzioni
amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze
del Sindaco e dei dirigenti, le violazioni al presente titolo sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro
500,00, ai sensi dellarticolo 7 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Dalla
Residenza municipale, lì 28 novembre 2006
Il Sindaco
Sergio Gaetano Cofferati
Ai sensi dellarticolo
21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è ammesso ricorso avverso
la presente ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla notificazione,
al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna oppure, in
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo,
ai sensi dellarticolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.