TITOLO I >>
Esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Disposizioni di carattere generale
Art. 3 - Giornate di chiusura
Art. 4 - Accordi infraprocedimentali relativi all’utilizzo della fascia oraria di apertura dalle ore 05,00 alle ore 03,00 del giorno successivo
Art. 5 - Vendita per asporto e attività miste
Art. 6 - Funzionamento degli apparecchi da gioco e sonori
Art. 7 - Disposizioni particolari
Art. 8 - Sanzioni

TITOLO II >>
Circoli Privati

Art. 9 - Ambito di applicazione
Art. 10 - Disposizioni di carattere generale
Art. 11 - Accordi infraprocedimentali relativi all’utilizzo della fascia oraria di svolgimento dell’attività di somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 05,00 alle ore 03,00 del giorno successivo
Art. 12 - Vendita per asporto di bevande

Art. 13 - Sanzioni

TITOLO III >>
Esercizi di vendita di generi alimentari

Art. 14 - Ambito di applicazione
Art. 15 - Disposizioni di carattere generale
Art. 16 - Sanzioni

TITOLO IV >>
Laboratori artigianali alimentari

Art. 17 - Ambito di applicazione
Art. 18 - Disposizioni di carattere generale
Art. 19 - Sanzioni

 

 

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE; DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE IN SPACCI ANNESSI A CIRCOLI PRIVATI; DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE PER ESERCIZI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E LABORATORI ARTIGIANALI ALIMENTARI
PG.N. 262901/2006
In pubblicazione dal 29/11/2006 al 14/12/2006

 

IL SINDACO:

Premesso che:

- nel territorio comunale è presente un numero rilevante di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di circoli privati che somministrano alimenti e bevande negli spacci annessi, di attività commerciali ed artigianali del settore alimentare che vendono per asporto bevande, che comporta un notevole afflusso di avventori, in particolare nelle ore serali e notturne;

- i cittadini residenti in prossimità delle predette attività, in particolare nelle ore serali e notturne, segnalano ripetutamente all’Amministrazione comunale comportamenti riprovevoli degli avventori, ed in particolare affollamenti e resse nelle aree esterne pubbliche che non ne consentono la fruizione, urla e schiamazzi che impediscono il riposo;
- la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine ed in bottiglie di vetro, effettuata dalle predette attività, contribuisce a generare fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica, in quanto le bevande vendute per asporto vengono consumate all’esterno dei locali ed i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell’abitato e costituendo fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano, poiché utilizzati in alcuni casi come strumenti atti ad offendere;

Rilevato che:

- le predette condotte riprovevoli, confermate dalle numerose campagne promosse dalla stampa cittadina, rappresentano gravi condizionamenti per la qualità della vita di cui i cittadini devono poter godere, anche in orario serale e notturno, nell’ambito della comunità e determinano un’evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete e al riposo notturno, nonché alla sicurezza ed all’incolumità personale, tanto da indurre l’Amministrazione comunale all’emanazione di due ordinanze contingibili e urgenti, registrate ai P.G. nn. 155257 e 155236 del 5 luglio 2006, riferite ad ampie porzioni del centro storico;
- l’esperienza maturata con l’applicazione dell’ordinanza sindacale, registrata al P.G. n. 63325 del 23 marzo 2005, di disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che all’articolo 2 ha ampliato gli orari delle attività in questione con l’intento di migliorare il servizio offerto agli utenti, non ha fatto registrare i risultati attesi, anche per un carente impegno di parte dei gestori ad assumere responsabilità sugli effetti indotti dall’esercizio delle loro attività e per la scarsa dotazione di servizi igienici, con conseguenze dirette sul degrado nelle vie e piazze cittadine;

- la situazione descritta, supportata da numerose proteste pervenute all’Amministrazione comunale da parte dei cittadini, nonché da richieste di intervento pervenute alla Polizia Municipale ed al Settore Politiche per la Sicurezza e conseguentemente dai verbali elevati dalla Polizia Municipale, evidenzia la scarsa attenzione di molti gestori di attività alle regole vigenti, ed in particolare del Regolamento di Polizia Urbana, che prevede:
- all’articolo 24 l’obbligo di asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze, entro un’ora dalla chiusura degli esercizi;
- all’articolo 25 l’obbligo, in capo ai titolari delle attività, di vigilare affinché all’uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all’igiene e alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e di somministrare alimenti e bevande solo all’interno dei locali o negli spazi esterni di pertinenza;

- l’Amministrazione comunale dispone di diversi strumenti per coordinare e programmare le attività legate al commercio ed alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, quali: le ordinanze di disciplina degli orari, il Regolamento per l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, in via di adozione, il Regolamento dei Mercati e delle Fiere, il Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di dehors, il Regolamento di Polizia Urbana, oltre che strumenti operativi quali i Progetti di Valorizzazione Commerciale, il Piano per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, la definizione di città d’arte. L’Amministrazione sta provvedendo all’individuazione degli obiettivi comuni a cui devono tendere complessivamente questi strumenti, per configurare lo svolgimento delle attività contemperando gli interessi, sia pubblici che privati, volti a garantire la qualità della civile convivenza;

Ritenuto necessario, nelle more di approvazione degli specifici strumenti di programmazione e regolazione di cui agli articoli 4, 5 e 8 della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, che assegna al Comune la competenza nell’esercizio delle funzioni amministrative, nonché nell’adozione di criteri per la programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di norme sul procedimento concernente le domande relative all’esercizio delle predette attività e tenuto conto anche dell’interesse dell’Amministrazione comunale alla correttezza dei rapporti di lavoro dei dipendenti di queste attività ed al miglioramento della dotazione di servizi igienici:
- contemperare alla tutela di interessi molteplici e diversi, conseguenti alla misura rilevante degli afflussi degli avventori e delle criticità che tali afflussi comportano nel centro abitato, fissando:
- una fascia oraria di apertura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dalle ore 05,00 alle ore 01,00 del giorno successivo, da comunicare al Quartiere competente per territorio;
- una fascia oraria di apertura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dalle ore 05,00 alle ore 03,00 del giorno successivo, da autorizzare subordinatamente alla sottoscrizione di accordi infraprocedimentali, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n, 241 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali siano previsti impegni ed obblighi dei titolari delle predette attività, in particolare sotto il profilo del decoro, dell’igiene, della qualità urbana, della quiete pubblica e del rispetto di leggi, contratti nazionali di lavoro ed eventuali accordi integrativi a tutela del personale dipendente delle predette attività;
- una fascia oraria di svolgimento dell’attività di somministrazione di bevande alcoliche in spacci annessi a circoli privati dalle ore 05,00 alle ore 01,00 del giorno successivo, da comunicare al Quartiere competente per territorio;
- una fascia oraria di svolgimento dell’attività di somministrazione di bevande alcoliche in spacci annessi a circoli privati, dalle ore 05,00 alle ore 03,00 del giorno successivo, da autorizzare subordinatamente alla sottoscrizione di accordi infraprocedimentali, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n, 241 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali siano previsti impegni ed obblighi dei titolari delle predette attività, in particolare sotto il profilo del decoro, dell’igiene, della qualità urbana, della quiete pubblica e del rispetto di leggi, contratti nazionali di lavoro ed eventuali accordi integrativi a tutela del personale dipendente delle predette attività;
- una fascia oraria, dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, in cui è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro, a: esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, spacci di somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati, laboratori artigianali alimentari ed esercizi di vendita di generi alimentari;

Visti:

l’articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l’articolo 11, che disciplina gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio e l’articolo 22, comma 2 che stabilisce le sanzioni in caso di particolare gravità o recidiva;

la Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, recante "Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" ed in particolare l’articolo 16, che detta disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione consiliare 2 febbraio 2004, O.d.G. n. 2, ed in particolare l’articolo 16, che assegna al Sindaco, per la tutela dei cittadini contermini, la determinazione ed eventuale modifica degli orari dei pubblici esercizi, dei circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e di tutte le attività di impatto sulla quiete pubblica;

gli articoli 24 e 25 del predetto Regolamento, contenenti norme comuni ai pubblici esercizi ed agli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare;

Richiamato altresì il Regolamento sul procedimento amministrativo, approvato con deliberazione consiliare 27 aprile 2005, O.d.G. n. 80, ed in particolare l’articolo 25, che ai sensi dell’articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dà facoltà all’Amministrazione comunale di stipulare, senza pregiudizio di terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo, prevedendo in particolare in capo alle parti impegni reciproci e misure complementari in favore dell’Amministrazione;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente “Delle autorizzazioni di polizia” e “Dell’inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni”;

Visto l’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Valutata l’opportunità di revocare ogni provvedimento vigente in materia di disciplina degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per concretare una nuova ed organica disciplina degli stessi a mezzo della presente;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire i tempi dei procedimenti relativi alle autorizzazioni ad usufruire della fascia oraria dalle ore 05,00 alle ore 03,00 ed alla sottoscrizione di accordi infraprocedimentali, nonché assegnare un tempo congruo per consentire l’organizzazione delle attività oggetto della presente, fissare l’efficacia della presente ordinanza a decorrere dal 8 gennaio 2007 e la data per la presentazione delle istanze dal 4 dicembre 2006;

Dato atto che è stato avviato un confronto che ha coinvolto i soggetti pubblici e privati interessati e nel cui ambito sono stati separatamente sentiti i Presidenti dei Consigli di Quartiere, le organizzazioni del commercio, del turismo, dell’artigianato di servizio, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale, nonché l’associazionismo rappresentato dal Forum del Terzo Settore;

DISPONE


Che:

- a far data dal 8 gennaio 2007, siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di:
1. apertura e chiusura di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
2. cessazione dell’attività di somministrazione di bevande alcoliche in spacci annessi a circoli privati;
3. vendita per asporto di bevande per esercizi di vendita di generi alimentari;
4. vendita per asporto di bevande per laboratori artigianali alimentari;
- a far data dal 4 dicembre 2006 possono essere presentate le istanze per usufruire della fascia oraria dalle ore 05,00 alle ore 03,00.

 

TITOLO I
Esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ad eccezione di quelle escluse dall’articolo 2 della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, il cui esercizio avvenga entro i limiti espressamente previsti dalle specifiche Leggi di settore.
2. E’ altresì esclusa dall’applicazione della disciplina di cui al comma 1 la somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell’ambito delle seguenti attività:
a) ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati ed esercizi similari, esercitate direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro;
b) attività esercitate da mense aziendali;
c) attività svolte al domicilio del consumatore;
d) attività poste nelle aree di servizio delle autostrade e delle strade extraurbane principali, all'interno degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie e dei mezzi di trasporto pubblico in genere;
e) attività di somministrazione esercitate sui mezzi di trasporto pubblico.


Art. 2
Disposizioni di carattere generale

1. Gli orari di apertura e di chiusura sono scelti dall’esercente, nel rispetto del monte ore giornaliero minimo di apertura fissato in sei ore, delle fascie orarie di apertura di cui al successivo comma 2 e nella puntuale osservanza di quanto previsto dagli articoli 24 e 25 del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Detti orari possono essere modificati, con motivato provvedimento, a tutela dei cittadini contermini.

2. Ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, sono fissate due fascie orarie di apertura, al di fuori delle quali ogni esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è tenuto ad osservare la totale chiusura:
a) dalle ore 05,00 alle ore 01,00 del giorno successivo;
b) dalle ore 05,00 alle ore 03,00 del giorno successivo, previa sottoscrizione di accordi infraprocedimentali, di cui al successivo articolo 4.

3. Ai titolari delle attività che usufruiscono della fascia oraria di cui al precedente comma 2, lett. a), è fatto obbligo, ai fini della vigilanza, di comunicare per iscritto allo Sportello del Cittadino del Quartiere competente per territorio, almeno quindici giorni prima della decorrenza, l’orario giornaliero prescelto ed inoltre di renderlo noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura dell’esercizio, mediante cartello vidimato nella parte esposta e chiaramente visibile dall’esterno.

4. Ai titolari delle attività che usufruiscono della fascia oraria di cui al precedente comma 2, lett. b), è fatto obbligo, ai fini della vigilanza, di rendere noto al pubblico l’orario autorizzato, anche durante il periodo di chiusura dell’esercizio, mediante cartello vidimato nella parte esposta e chiaramente visibile dall’esterno.

5. Nel caso in cui, nel corso dell’anno solare, si intendano effettuare orari diversificati in relazione alla stagionalità o ad altri fattori, può essere effettuata un’unica comunicazione, con le modalità di cui ai precedenti commi 3 e 4, indicando orari e relativi periodi di effettuazione, fatta salva la preventiva autorizzazione ad usufruire della fascia oraria dalle ore 05,00 alle ore 03,00.

6. Nel caso di attività miste, quali le attività di somministrazione svolte congiuntamente ad attività commerciali, l’obbligo di informazione di cui ai precedenti commi 3 e 4, è assolto mediante esposizione di un unico cartello orari, vidimato nella parte esposta e chiaramente visibile dall’esterno, sempreché l’orario prescelto sia compatibile con le rispettive norme di riferimento in materia.

7. L’orario di cui al precedente comma 2, lett. a), può essere modificato previa effettuazione della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo.

8. E’ obbligatorio osservare l’orario esposto nell’apposito cartello.

9. Gli esercizi di cui all’articolo 4, comma 5, lett. a) e c), della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, possono effettuare la somministrazione esclusivamente se svolta in concomitanza alle attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegati.

Art. 3
Giornate di chiusura

1. E’ data facoltà di osservare, nel corso della settimana, una o più giornate di chiusura da indicarsi contestualmente e con le stesse modalità inerenti la comunicazione degli orari di apertura e di chiusura dell’attività.

2. Qualora, per motivi eccezionali, l’esercente intenda effettuare la chiusura temporanea dell’esercizio per periodi diversi da quelli indicati al comma 1, dovrà renderlo noto al pubblico con apposito cartello visibile anche ad esercizio chiuso.

3. Per periodi di chiusura temporanea dell’attività superiori a trenta giorni consecutivi, l’esercente ha l’obbligo di darne preventiva comunicazione per iscritto allo Sportello del Cittadino del Quartiere competente per territorio. Resta fermo il rispetto di quanto previsto all’articolo 15, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14.

Art. 4
Accordi infraprocedimentali relativi all’utilizzo della fascia oraria di apertura dalle ore 05,00 alle ore 03,00 del giorno successivo

1. I titolari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono autorizzati ad usufruire della fascia oraria dalle ore 05,00 alle ore 03,00 del giorno successivo previa sottoscrizione di accordi infraprocedimentali nei quali siano previsti impegni ed obblighi, così come indicati al successivo comma 3.

2. La fascia oraria di cui al precedente comma 1 è autorizzata per la durata di 364 giorni.
3. Gli accordi di cui al precedente comma 1 sono finalizzati a valorizzare le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che contribuiscono a realizzare le finalità perseguite dall’Amministrazione comunale, senza nocumento di altri interessi pubblici e prevedono la sottoscrizione, da parte degli istanti, nell’ambito della gestione dell’attività, dell’impegno a:
a) svolgere attività di informazione e prevenzione sugli effetti dell’abuso di alcolici, anche mediante l’affissione di cartelli, la distribuzione di materiali informativi e la promozione di specifiche iniziative di sensibilizzazione;
b) conservare unitamente al titolo autorizzatorio dell’attività di somministrazione, ed esibire al personale di vigilanza che ne faccia richiesta, i documenti relativi al rapporto di lavoro del personale dipendente, nel rispetto integrale dei contratti di lavoro, dei limiti per le prestazioni lavorative giornaliere, notturne e festive, delle disposizioni per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di contribuzione previdenzale, assicurativa ed assistenziale, ed indicativamente così di seguito specificati:
- copia o ricevuta dell’avvenuta presentazione della denuncia nominativa degli assicurati (articolo 14, comma 2, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38), che deve essere effettuata dal datore di lavoro nei confronti dell'Inail il giorno stesso dell'assunzione;
- copia della dichiarazione scritta rilasciata dal datore di lavoro al lavoratore all'atto dell'assunzione riportante gli estremi dell'iscrizione nel registro matricola (articolo 4 bis del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297);
- copia della dichiarazione dei periodi assicurativi da effettuare, per anni di competenza, nei confronti dell'Inps;
documentazione rilasciata dagli enti bilaterali del turismo;
c) adottare misure atte a garantire che l’afflusso della clientela al pubblico esercizio non costituisca un ostacolo al passaggio dei pedoni, all’accesso alle attività circostanti nonché al traffico veicolare e contribuire, su richiesta dell’Amministrazione comunale all’installazione, gestione e pulizia di servizi igienici, aggiuntivi a quelli in dotazione.

4. La durata del procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione ad usufruire della fascia oraria di apertura di cui al precedente comma 1 è stabilita in 30 giorni.

5. In sede di prima applicazione, il procedimento amministrativo di cui al precedente comma 4 si avvia mediante presentazione della domanda, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio della presente ordinanza, da parte del titolare dell’attività allo Sportello del Cittadino del Quartiere in cui è ubicato il pubblico esercizio; il Responsabile del procedimento sottoscrive con il richiedente un accordo infraprocedimentale nel quale sono previsti impegni ed obblighi dell’istante, così come descritti al precedente comma 3. Copia dell’accordo è trasmessa al Settore Sportello per le Imprese.

6. Per le successive applicazioni, il procedimento amministrativo di cui al precedente comma 4 si avvia mediante presentazione della domanda, da parte del titolare dell’attività, allo Sportello del Cittadino del Quartiere in cui è ubicato il pubblico esercizio, che ne cura l’istruttoria verificando la sussistenza delle condizioni di cui al successivo comma 9. A seguito di risultanze favorevoli dell’istruttoria, il Responsabile del procedimento sottoscrive con il richiedente un accordo infraprocedimentale nel quale sono previsti impegni ed obblighi dell’istante, così come descritti al precedente comma 3 o, in caso di presenza di elementi ostativi, ne dà comunicazione all’istante. Copia dell’accordo è trasmessa al Settore Sportello per le Imprese.

7. Gli accordi di cui al precedente comma 1 devono essere conservati unitamente al titolo autorizzatorio dell’attività di somministrazione ed esibiti al personale di vigilanza che ne faccia richiesta.

8. A seguito di accertata violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del suddetto accordo, il Responsabile del procedimento avvia la procedura di revoca e contestualmente convoca apposita Conferenza di Servizi costituita dai Settori dell’Amministrazione comunale competenti in materia di commercio, sicurezza, salute, Polizia Municipale ed eventualmente dai Settori competenti in materia di mobilità urbana ed ambiente; a seguito delle risultanze della Conferenza di Servizi, provvede alla revoca dell’accordo sottoscritto.

9. Le autorizzazioni alla fascia oraria di cui al precedente comma 1, successive alla prima, sono rilasciate ai titolari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:
- ai quali non siano state contestate indifferentemente più di due violazioni alle disposizioni degli articoli 24 e 25 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, alla disciplina degli orari stabilita dalla presente ordinanza;
- che abbiano rispettato gli accordi sottoscritti ai sensi del presente articolo.

10. La violazione dell’orario di chiusura, ottenuto a seguito di sottoscrizione di un accordo infraprocedimentale, è soggetta alle sanzioni di cui al successivo articolo 8.

Art. 5
Vendita per asporto e attività miste

1. Ai fini dell’attività di vendita per asporto effettuata ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, sono osservati gli stessi orari previsti per l’attività di somministrazione, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi 3 e 4.

2. Qualora sia consentita, negli stessi locali, l’attività commerciale di vendita al minuto, essa deve svolgersi secondo le norme, incluse quelle riferite agli orari, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. Dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro.

4. Il divieto di cui al precedente comma 3 non si applica qualora sia effettuato servizio a domicilio del consumatore.


Art. 6
Funzionamento degli apparecchi da gioco e sonori

1. Durante l'orario di apertura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è consentito l'uso degli apparecchi da gioco (video-giochi, biliardini, flipper) e di quelli per la diffusione sonora e di immagini (televisione, video, radio, mangianastri, juke-box) a condizione che gli apparecchi funzionino con tonalità moderate tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.


Art. 7
Disposizioni particolari

1. Dal 20 dicembre al 6 gennaio di ogni anno è consentita alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande l’apertura con orario continuato 24 ore su 24.

2. A far data dall’entrata in vigore della presente è revocata l’ordinanza registrata al P.G. n. 63325 del 23 marzo 2005 e cessa l’efficacia di tutti gli specifici provvedimenti emanati e vigenti in materia di orari di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, inclusi accordi infraprocedimentali, comunque sottoscritti.


Art. 8
Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni conseguenti alle violazioni agli articoli 24 e 25 del vigente Regolamento di Polizia Urbana ed il disposto dell’articolo 8 del vigente Regolamento per la determinazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei dirigenti, le violazioni al presente Titolo sono punite:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154,00 a euro 1032,00, ai sensi dell’articolo 19 della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, con le modalità e procedure di cui all’articolo 17-bis, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
b) con la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:
b1) per sette giorni, nel caso in cui al titolare dell’autorizzazione vengano contestate, a far data dalla vigenza della presente ordinanza e comunque nel corso di un anno solare, due violazioni degli orari di chiusura o degli orari in cui deve essere sospesa la somministrazione negli spazi esterni privati di pertinenza, o degli orari in cui deve cessare l’occupazione dei dehors;
b2) per quindici giorni, nel caso in cui al titolare dell’autorizzazione vengano contestate, a far data dalla vigenza della presente ordinanza e comunque nel corso di un anno solare, tre violazioni degli orari di cui alla precedente lettera b1);
b3) per novanta giorni, nel caso in cui al titolare dell’autorizzazione vengano contestate, a far data dalla vigenza della presente ordinanza e comunque nel corso di un anno solare, quattro violazioni degli orari di cui alla precedente lettera b1);
c) con la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quando il titolare dell’autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione di cui alla precedente lettera b).


Titolo II
Circoli privati

Art. 9
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in spacci annessi a circoli privati aderenti o no ad enti o organizzazioni nazionali, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno.

Art. 10
Disposizioni di carattere generale

1. Fatta salva la puntuale osservanza di quanto previsto dall’articolo 25 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, ai sensi dell’articolo 16 del medesimo Regolamento sono fissate due fascie orarie di svolgimento dell’attività di somministrazione di bevande alcoliche in spacci annessi ai circoli privati al di fuori delle quali non è consentito lo svolgimento della predetta attività:
a) dalle ore 05,00 alle ore 01,00 del giorno successivo;
b) dalle ore 05,00 alle ore 03,00 del giorno successivo, previa sottoscrizione di accordi infraprocedimentali, di cui al successivo articolo 11.

Art. 11
Accordi infraprocedimentali relativi all’utilizzo della fascia oraria di svolgimento dell’attività di somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 05,00 alle ore 03,00 del giorno successivo

1. I circoli privati sono autorizzati ad usufruire della fascia oraria di svolgimento dell’attività di somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 05,00 alle ore 03,00 del giorno successivo previa sottoscrizione di accordi infraprocedimentali nei quali siano previsti impegni ed obblighi, così come indicati al successivo comma 3.

2. La fascia oraria di cui al precedente comma 1 è autorizzata per la durata di 364 giorni.

3. Gli accordi di cui al precedente comma 1 sono finalizzati a valorizzare le attività dei circoli che contribuiscono a realizzare le finalità perseguite dall’Amministrazione comunale senza nocumento di altri interessi pubblici e prevedono la sottoscrizione, da parte degli istanti, nell’ambito della gestione dell’attività, dell’impegno a:
a) svolgere attività di informazione e prevenzione sugli effetti dell’abuso di alcolici, anche mediante l’affissione di cartelli, la distribuzione di materiali informativi e la promozione di specifiche iniziative di sensibilizzazione;
b) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, conservare unitamente al titolo autorizzatorio dell’attività di somministrazione, ed esibire al personale di vigilanza che ne faccia richiesta, i documenti relativi al rapporto di lavoro del personale dipendente, nel rispetto integrale dei contratti di lavoro, dei limiti per le prestazioni lavorative giornaliere, notturne e festive, delle disposizioni per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di contribuzione previdenziale assicurativa ed assistenziale, ed indicativamente così di seguito specificati:
- copia o ricevuta dell’avvenuta presentazione della denuncia nominativa degli assicurati (articolo 14, comma 2, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38), che deve essere effettuata dal datore di lavoro nei confronti dell'Inail il giorno stesso dell'assunzione;
- copia della dichiarazione scritta rilasciata dal datore di lavoro al lavoratore all'atto dell'assunzione riportante gli estremi dell'iscrizione nel registro matricola (articolo 4 bis del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297);
- copia della dichiarazione dei periodi assicurativi da effettuare, per anni di competenza, nei confronti dell'Inps;
documentazione rilasciata dagli enti bilaterali del turismo;
c) adottare misure atte a garantire che l’afflusso dei soci non costituisca un ostacolo al passaggio dei pedoni, all’accesso alle attività circostanti nonché al traffico veicolare e contribuire, su richiesta dell’Amministrazione comunale all’installazione, gestione e pulizia di servizi igienici, aggiuntivi a quelli in dotazione.

4. La durata del procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione ad usufruire della fascia oraria di cui al precedente comma 1 è stabilita in 30 giorni.

5. In sede di prima applicazione, il procedimento amministrativo di cui al precedente comma 4 si avvia mediante presentazione della domanda, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio della presente ordinanza, da parte del presidente o del legale rappresentante del circolo allo Sportello del Cittadino del Quartiere in cui il circolo è ubicato; il Responsabile del procedimento sottoscrive con il richiedente un accordo infraprocedimentale nel quale sono previsti impegni ed obblighi dell’istante, così come descritti al precedente comma 3. Copia dell’accordo è trasmessa al Settore Sportello per le Imprese.

6. Per le successive applicazioni, il procedimento amministrativo di cui al precedente comma 4 si avvia mediante presentazione della domanda, da parte del presidente o del legale rappresentante del circolo allo Sportello del Cittadino del Quartiere in cui il circolo è ubicato, che ne cura l’istruttoria verificando la sussistenza delle condizioni di cui al successivo comma 9. A seguito di risultanze favorevoli dell’istruttoria, il Responsabile del procedimento sottoscrive con il richiedente un accordo infraprocedimentale nel quale sono previsti impegni ed obblighi dell’istante, così come descritti al precedente comma 3 o, in caso di presenza di elementi ostativi, ne dà comunicazione all’istante. Copia dell’accordo è trasmessa al Settore Sportello per le Imprese.

7. Gli accordi di cui al precedente comma 1 devono essere conservati unitamente al titolo autorizzatorio dell’attività di somministrazione ed esibiti al personale di vigilanza che ne faccia richiesta.

8. A seguito di accertata violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del suddetto accordo, il Responsabile del procedimento avvia la procedura di revoca e contestualmente convoca apposita Conferenza di Servizi costituita dai Settori dell’Amministrazione comunale competenti in materia di commercio, sicurezza, salute, Polizia Municipale ed eventualmente dai Settori competenti in materia di mobilità urbana ed ambiente; a seguito delle risultanze della Conferenza di Servizi, provvede alla revoca dell’accordo sottoscritto.

9. Le autorizzazioni alla fascia oraria di cui al precedente comma 1 successive alla prima sono rilasciate ai circoli privati:
- ai quali non siano state contestate indifferentemente più di due violazioni alle disposizioni dell’articolo 25 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, alla disciplina degli orari stabilita dalla presente ordinanza;
- che abbiano rispettato gli accordi sottoscritti ai sensi del presente articolo.

10. La violazione dell’orario di cessazione dell’attività di somministrazione di bevande alcoliche, ottenuto a seguito di sottoscrizione di un accordo infraprocedimentale, è soggetta alle sanzioni di cui al successivo articolo 13.


Art. 12
Vendita per asporto di bevande

1. Dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro.


Art. 13
Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni conseguenti alle violazioni all’articolo 25 del vigente Regolamento di Polizia Urbana ed il disposto dell’articolo 8 del vigente Regolamento per la determinazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei dirigenti, le violazioni al presente Titolo sono punite:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154,00 a euro 1032,00, ai sensi dell’articolo 19 della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, con le modalità e procedure di cui all’articolo 17-bis, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
b) con la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande:
b1) per sette giorni, nel caso in cui al titolare dell’autorizzazione vengano contestate, a far data dalla vigenza della presente ordinanza e comunque nel corso di un anno solare, due violazioni degli orari di cessazione delle attività di somministrazione o degli orari in cui deve essere sospesa la somministrazione negli spazi esterni privati di pertinenza;
b2) per quindici giorni, nel caso in cui al titolare dell’autorizzazione vengano contestate, a far data dalla vigenza della presente ordinanza e comunque nel corso di un anno solare, tre violazioni degli orari di cui alla precedente lettera b1);
b3) per novanta giorni, nel caso in cui al titolare dell’autorizzazione vengano contestate, a far data dalla vigenza della presente ordinanza e comunque nel corso di un anno solare, quattro violazioni degli orari di cui alla precedente lettera b1);
c) con la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande quando il titolare dell’autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione di cui alla precedente lettera b).

 

Titolo III
Esercizi di vendita di generi alimentari

Art. 14
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano a tutte le attività di vendita di generi alimentari.


Art. 15
Disposizioni di carattere generale

1. Fatta salva la puntuale osservanza di quanto previsto dagli articoli 24 e 25 del vigente Regolamento di Polizia Urbana è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo.
2. Il divieto di cui al precedente comma 1 non si applica qualora sia effettuato servizio a domicilio del consumatore.


Art. 16
Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni conseguenti alle violazioni agli articoli 24 e 25 del vigente Regolamento di Polizia Urbana ed il disposto dell’articolo 8 del vigente Regolamento per la determinazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei dirigenti, le violazioni al presente Titolo sono punite:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) con la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita per venti giorni, nel caso in cui al titolare dell’autorizzazione vengano contestate, a far data dalla vigenza della presente ordinanza e comunque nel corso di un anno solare, due violazioni degli orari in cui deve cessare la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro.

 

Titolo IV
Laboratori artigianali alimentari

Art. 17
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano a tutte le attività di laboratori artigianali alimentari.

Art. 18
Disposizioni di carattere generale

1. Fatta salva la puntuale osservanza di quanto previsto dagli articoli 24 e 25 del vigente Regolamento di Polizia Urbana è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo.
2. Il divieto di cui al precedente comma 1 non si applica qualora sia effettuato servizio a domicilio del consumatore.


Art. 19
Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni conseguenti alle violazioni agli articoli 24 e 25 del vigente Regolamento di Polizia Urbana ed il disposto dell’articolo 8 del vigente Regolamento per la determinazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei dirigenti, le violazioni al presente titolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

Dalla Residenza municipale, lì 28 novembre 2006
Il Sindaco
Sergio Gaetano Cofferati


Ai sensi dell’articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è ammesso ricorso avverso la presente ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.