DISCIPLINA
DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
In
pubblicazione dal 23/03/2005 al 07/04/2005
PG.N. 63325/2005
IL SINDACO:
Visto lart. 50, comma 7, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza a coordinare
e riorganizzare gli orari dei pubblici esercizi;
Vista
la Legge Regionale
26 luglio 2003, n. 14 recante "Disciplina dellesercizio
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"
ed in particolare lart.
16, che detta disposizioni in materia di orari di apertura e di
chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande;
Richiamato
il Regolamento
di Polizia Urbana, approvato con deliberazione consiliare 2 febbraio
2004, O.d.G. n. 2 ed in particolare larticolo
16, che assegna al Sindaco la determinazione ed eventuale modifica
degli orari dei pubblici esercizi, per la tutela dei cittadini contermini;
Visti
gli articoli 24
e 25
del predetto Regolamento, contenenti norme comuni ai pubblici esercizi
ed agli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare;
Ritenuto
necessario, nelle more di approvazione degli strumenti della programmazione
di cui allart.
4 della Legge
Regionale n. 14/2003, che assegna al Comune la competenza nelladozione
di criteri per la programmazione delle attività di somministrazione
di alimenti e bevande sulla base delle direttive generali approvate
con Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2004, n. 2209,
definire gli orari dei pubblici esercizi;
Sentite
le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni
dei consumatori e le organizzazioni sindacali più rappresentative
a livello provinciale;
Sentiti
inoltre i Presidenti dei Consigli di Quartiere;
DISPONE
di stabilire
la seguente disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:
Art.
1
Ambito di applicazione
1.
La disciplina in materia di orari di apertura e di chiusura si applica
a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande, ad esclusione di quelle espressamente previste dallart.
2 della Legge
Regionale 26 luglio 2003, n. 14, il cui esercizio avvenga entro
i limiti espressamente previsti dalle specifiche Leggi di settore.
2. E altresì esclusa dallapplicazione della
disciplina di cui al comma 1 la somministrazione di alimenti e bevande
esercitata nellambito delle seguenti attività:
a) ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili,
scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, caserme, stabilimenti
delle forze dellordine, strutture di accoglienza per immigrati
o rifugiati ed esercizi similari, esercitate direttamente, nei limiti
dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro;
b) attività esercitate da mense aziendali;
c) attività svolte al domicilio del consumatore;
d) attività poste nelle aree di servizio delle autostrade e
delle strade extraurbane principali, all'interno degli aeroporti,
delle stazioni ferroviarie e dei mezzi di trasporto pubblico in genere;
e) attività di somministrazione esercitate sui mezzi di trasporto
pubblico;
f) altre attività di somministrazione il cui esercizio non
sia rivolto al pubblico ma ad una cerchia di persone predeterminata
ed individuabile.
Art.
2
Disposizioni di carattere generale
1.
Gli orari di apertura e di chiusura sono scelti dallesercente
nel rispetto del monte ore giornaliero minimo di apertura fissato
in sei ore.
2.
Ai sensi dellart.
16, comma 2, della
Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, è fissata una fascia
oraria di chiusura, dalle ore 03,00 alle ore 05,00, nella quale ogni
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è tenuto
ad osservare la totale chiusura. Lorario di apertura può
essere anticipato alle ore 04,00 purchè lorario di chiusura
sia fissato entro le ore 24,00.
3.
Lorario di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande può essere modificato, con motivato provvedimento,
a tutela dei cittadini contermini.
4.
Ai titolari delle attività soggette alla presente disciplina,
è fatto obbligo, ai fini della vigilanza, di comunicare per
iscritto allo Sportello del Cittadino del Quartiere competente per
territorio, almeno quindici giorni prima della decorrenza, lorario
giornaliero prescelto ed inoltre di renderlo noto al pubblico, anche
durante il periodo di chiusura dellesercizio, mediante cartello
vidimato nella parte esposta e chiaramente visibile dallesterno.
5.
Nel caso in cui, nel corso dellanno solare, si intendano effettuare
orari diversificati in relazione alla stagionalità o ad altri
fattori, può essere effettuata ununica comunicazione,
con le modalità di cui al comma 4, indicando orari e relativi
periodi di effettuazione.
6.
Nel caso di attività miste, quali le attività di somministrazione
svolte congiuntamente ad attività commerciali, lobbligo
di informazione di cui al precedente comma 4 è assolto mediante
esposizione di un unico cartello orari, sempreché lorario
prescelto sia compatibile con le rispettive norme di riferimento in
materia, vidimato nella parte esposta e chiaramente visibile dallesterno.
7.
Lorario può essere modificato previa effettuazione della
comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo.
8.
E obbligatorio osservare lorario esposto nellapposito
cartello.
9.
Gli esercizi di cui allart.
4, comma 5, lett. a) e c) della Legge
Regionale 26 luglio 2003, n. 14, possono effettuare la somministrazione
unicamente se connessa alle attività cui sono funzionalmente
e logisticamente collegati.
10.
Dalle ore 24,00 deve essere sospesa la somministrazione di alimenti
e bevande negli spazi esterni di pertinenza ed entro le ore 01,00
deve cessare lutilizzo dellarea occupata dai dehors, fatti
salvi eventuali accordi da sottoscrivere nellambito di piani
o programmi predisposti dallAmministrazione comunale ai sensi
della vigente normativa.
11.
Dalle ore 02,30 deve essere sospesa lattività di somministrazione
di alcolici allinterno dei locali.
Art.
3
Giornate di chiusura
1. E data facoltà
di osservare, nel corso della settimana, una o più giornate
di chiusura da indicarsi contestualmente e con le stesse modalità
inerenti la comunicazione degli orari di apertura e di chiusura dellattività.
2.
Qualora, per motivi eccezionali, lesercente intenda effettuare
la chiusura temporanea dellesercizio per periodi diversi da
quelli indicati al comma 1, dovrà renderlo noto al pubblico
con apposito cartello visibile anche ad esercizio chiuso.
3.
Per periodi di chiusura temporanea dellattività superiori
a trenta giorni consecutivi, lesercente ha lobbligo di
darne preventiva comunicazione per iscritto allo Sportello del Cittadino
del Quartiere competente per territorio. Resta fermo il rispetto di
quanto previsto allart.
15, comma 1, lettera a) della Legge
Regionale 26 luglio 2003, n. 14.
Art. 4
Vendita per asporto e attività miste
1. Ai fini dellattività
di vendita per asporto effettuata ai sensi dellart.
7, comma 3, della
Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, sono osservati gli stessi
orari previsti per lattività di somministrazione.
2.
Qualora sia consentita, negli stessi locali, lattività
commerciale di vendita al minuto, essa deve svolgersi secondo le norme,
incluse quelle riferite agli orari, di cui al Decreto Legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
3.
Nella fattispecie di cui al comma 2, gli orari di apertura dellattività
commerciale devono essere indicati in apposito, distinto, cartello
orari.
Art.
5
Funzionamento degli apparecchi da gioco e sonori
1. Durante l'orario di
apertura dei pubblici esercizi è consentito l'uso degli apparecchi
da gioco (video-giochi, biliardini, flipper) e di quelli per la diffusione
sonora e di immagini (televisione, video, radio, mangianastri, juke-box)
a condizione che gli apparecchi funzionino con tonalità moderate
tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed in ogni caso
nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione
al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché
di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto
applicabili.
Art.
6
Disposizioni particolari
1. Dal 20 dicembre 2005 al 6 gennaio 2006 è consentita
ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande lapertura
con orario continuato 24 ore su 24.
Art.
7
Disposizioni finali e abrogazioni
1. La presente Ordinanza
entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione.
2.
A far data dallentrata in vigore dellordinanza i titolari
delle attività soggette alla presente disciplina devono comunicare
per iscritto allo Sportello del Cittadino del Quartiere territorialmente
competente per territorio e rendere noto al pubblico lorario
giornaliero prescelto mediante cartello chiaramente visibile dallesterno
dellesercizio, anche durante il periodo di chiusura. La vidimazione
di cui al precedente art. 2 è consentita entro il mese di aprile
2005.
3.
Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza è
abrogata lOrdinanza P.G. n. 132003/2002. Le deroghe agli orari
di chiusura concesse cessano di avere efficacia alla data di entrata
in vigore della presente Ordinanza.
Art.
8
Sanzioni
1. Le violazioni alla
presente Ordinanza sono punite:
a) con la revoca dellautorizzazione, nelle ipotesi previste
dallart.
15, comma 3, lett. c) della Legge Regionale 26 luglio 2003, n.
14, ovvero nel caso in cui lesercente non rispetti gli orari
prescelti e le indicazioni operative decise dal Comune, nonché
in caso di violazione delle prescrizioni dettate in sede autorizzativa
per motivi di pubblico interesse;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154,00 a euro
1032,00, ai sensi dellart.19
della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, con le modalità
e procedure di cui allart. 17-bis, comma 3, del Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18
giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
c) con la riduzione della fascia oraria di apertura qualora, nellarco
di un semestre, vengano contestate allo stesso esercente due violazioni
della presente ordinanza e comunque della vigente normativa in materia
di orari.
Dalla Residenza municipale, lì
p.
Il Sindaco
LAssessore Delegato
Silvana Mura
Ai sensi dellart. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è
ammesso ricorso avverso la presente ordinanza, nel termine di 60 giorni
dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia
Romagna oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del
provvedimento medesimo, ai sensi dellart. 9 del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199.
La consultazione del testo di questo documento è
possibile, durante il periodo di affissione, presso gli Uffici Relazioni
con il Pubblico (URP), sportello PRESA VISIONE E RILASCIO ATTI AMMINISTRATIVI,
di Piazza Maggiore n.6.
La consultazione del testo di questo documento è possibile,
durante il periodo di affissione, presso gli uffici dell'Albo Pretorio
in Via Ugo Bassi n.2.