• Art.1 (Ambito di applicazione);
  • Art.2 (Disposizioni di carattere generale);
  • Art.3 (Giornate di chiusura);
  • Art.4 (vendita per asporto e attività miste);
  • Art.5 (Funzionamento degli apparecchi da gioco e sonori);
  • Art.6 (Disposizioni particolari);
  • Art.7 (Disposizioni finali e abrogazioni);
  • Art.8 (Sanzioni)

 

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

In pubblicazione dal 23/03/2005 al 07/04/2005
PG.N. 63325/2005

IL SINDACO:


Visto l’art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari dei pubblici esercizi;

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14 recante "Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" ed in particolare l’art. 16, che detta disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Richiamato il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione consiliare 2 febbraio 2004, O.d.G. n. 2 ed in particolare l’articolo 16, che assegna al Sindaco la determinazione ed eventuale modifica degli orari dei pubblici esercizi, per la tutela dei cittadini contermini;

Visti gli articoli 24 e 25 del predetto Regolamento, contenenti norme comuni ai pubblici esercizi ed agli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare;

Ritenuto necessario, nelle more di approvazione degli strumenti della programmazione di cui all’art. 4 della Legge Regionale n. 14/2003, che assegna al Comune la competenza nell’adozione di criteri per la programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sulla base delle direttive generali approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2004, n. 2209, definire gli orari dei pubblici esercizi;

Sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale;

Sentiti inoltre i Presidenti dei Consigli di Quartiere;

DISPONE

di stabilire la seguente disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:

 

Art. 1
Ambito di applicazione

1. La disciplina in materia di orari di apertura e di chiusura si applica a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ad esclusione di quelle espressamente previste dall’art. 2 della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, il cui esercizio avvenga entro i limiti espressamente previsti dalle specifiche Leggi di settore.
2. E’ altresì esclusa dall’applicazione della disciplina di cui al comma 1 la somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell’ambito delle seguenti attività:
a) ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati ed esercizi similari, esercitate direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro;
b) attività esercitate da mense aziendali;
c) attività svolte al domicilio del consumatore;
d) attività poste nelle aree di servizio delle autostrade e delle strade extraurbane principali, all'interno degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie e dei mezzi di trasporto pubblico in genere;
e) attività di somministrazione esercitate sui mezzi di trasporto pubblico;
f) altre attività di somministrazione il cui esercizio non sia rivolto al pubblico ma ad una cerchia di persone predeterminata ed individuabile.

 

Art. 2
Disposizioni di carattere generale

1. Gli orari di apertura e di chiusura sono scelti dall’esercente nel rispetto del monte ore giornaliero minimo di apertura fissato in sei ore.

2. Ai sensi dell’art. 16, comma 2, della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, è fissata una fascia oraria di chiusura, dalle ore 03,00 alle ore 05,00, nella quale ogni esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è tenuto ad osservare la totale chiusura. L’orario di apertura può essere anticipato alle ore 04,00 purchè l’orario di chiusura sia fissato entro le ore 24,00.

3. L’orario di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande può essere modificato, con motivato provvedimento, a tutela dei cittadini contermini.

4. Ai titolari delle attività soggette alla presente disciplina, è fatto obbligo, ai fini della vigilanza, di comunicare per iscritto allo Sportello del Cittadino del Quartiere competente per territorio, almeno quindici giorni prima della decorrenza, l’orario giornaliero prescelto ed inoltre di renderlo noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura dell’esercizio, mediante cartello vidimato nella parte esposta e chiaramente visibile dall’esterno.

5. Nel caso in cui, nel corso dell’anno solare, si intendano effettuare orari diversificati in relazione alla stagionalità o ad altri fattori, può essere effettuata un’unica comunicazione, con le modalità di cui al comma 4, indicando orari e relativi periodi di effettuazione.

6. Nel caso di attività miste, quali le attività di somministrazione svolte congiuntamente ad attività commerciali, l’obbligo di informazione di cui al precedente comma 4 è assolto mediante esposizione di un unico cartello orari, sempreché l’orario prescelto sia compatibile con le rispettive norme di riferimento in materia, vidimato nella parte esposta e chiaramente visibile dall’esterno.

7. L’orario può essere modificato previa effettuazione della comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo.

8. E’ obbligatorio osservare l’orario esposto nell’apposito cartello.

9. Gli esercizi di cui all’art. 4, comma 5, lett. a) e c) della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, possono effettuare la somministrazione unicamente se connessa alle attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegati.

10. Dalle ore 24,00 deve essere sospesa la somministrazione di alimenti e bevande negli spazi esterni di pertinenza ed entro le ore 01,00 deve cessare l’utilizzo dell’area occupata dai dehors, fatti salvi eventuali accordi da sottoscrivere nell’ambito di piani o programmi predisposti dall’Amministrazione comunale ai sensi della vigente normativa.

11. Dalle ore 02,30 deve essere sospesa l’attività di somministrazione di alcolici all’interno dei locali.

 

Art. 3
Giornate di chiusura


1. E’ data facoltà di osservare, nel corso della settimana, una o più giornate di chiusura da indicarsi contestualmente e con le stesse modalità inerenti la comunicazione degli orari di apertura e di chiusura dell’attività.

2. Qualora, per motivi eccezionali, l’esercente intenda effettuare la chiusura temporanea dell’esercizio per periodi diversi da quelli indicati al comma 1, dovrà renderlo noto al pubblico con apposito cartello visibile anche ad esercizio chiuso.

3. Per periodi di chiusura temporanea dell’attività superiori a trenta giorni consecutivi, l’esercente ha l’obbligo di darne preventiva comunicazione per iscritto allo Sportello del Cittadino del Quartiere competente per territorio. Resta fermo il rispetto di quanto previsto all’art. 15, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14.


Art. 4

Vendita per asporto e attività miste


1. Ai fini dell’attività di vendita per asporto effettuata ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, sono osservati gli stessi orari previsti per l’attività di somministrazione.

2. Qualora sia consentita, negli stessi locali, l’attività commerciale di vendita al minuto, essa deve svolgersi secondo le norme, incluse quelle riferite agli orari, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. Nella fattispecie di cui al comma 2, gli orari di apertura dell’attività commerciale devono essere indicati in apposito, distinto, cartello orari.

 

Art. 5
Funzionamento degli apparecchi da gioco e sonori


1. Durante l'orario di apertura dei pubblici esercizi è consentito l'uso degli apparecchi da gioco (video-giochi, biliardini, flipper) e di quelli per la diffusione sonora e di immagini (televisione, video, radio, mangianastri, juke-box) a condizione che gli apparecchi funzionino con tonalità moderate tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.

 

Art. 6
Disposizioni particolari


1. Dal 20 dicembre 2005 al 6 gennaio 2006 è consentita ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande l’apertura con orario continuato 24 ore su 24.

 

Art. 7
Disposizioni finali e abrogazioni


1. La presente Ordinanza entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione.

2. A far data dall’entrata in vigore dell’ordinanza i titolari delle attività soggette alla presente disciplina devono comunicare per iscritto allo Sportello del Cittadino del Quartiere territorialmente competente per territorio e rendere noto al pubblico l’orario giornaliero prescelto mediante cartello chiaramente visibile dall’esterno dell’esercizio, anche durante il periodo di chiusura. La vidimazione di cui al precedente art. 2 è consentita entro il mese di aprile 2005.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza è abrogata l’Ordinanza P.G. n. 132003/2002. Le deroghe agli orari di chiusura concesse cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.

 

Art. 8
Sanzioni


1. Le violazioni alla presente Ordinanza sono punite:
a) con la revoca dell’autorizzazione, nelle ipotesi previste dall’art. 15, comma 3, lett. c) della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, ovvero nel caso in cui l’esercente non rispetti gli orari prescelti e le indicazioni operative decise dal Comune, nonché in caso di violazione delle prescrizioni dettate in sede autorizzativa per motivi di pubblico interesse;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154,00 a euro 1032,00, ai sensi dell’art.19 della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, con le modalità e procedure di cui all’art. 17-bis, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
c) con la riduzione della fascia oraria di apertura qualora, nell’arco di un semestre, vengano contestate allo stesso esercente due violazioni della presente ordinanza e comunque della vigente normativa in materia di orari.


Dalla Residenza municipale, lì

p. Il Sindaco
L’Assessore Delegato
Silvana Mura


Ai sensi dell’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è ammesso ricorso avverso la presente ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.


La consultazione del testo di questo documento è possibile, durante il periodo di affissione, presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP), sportello PRESA VISIONE E RILASCIO ATTI AMMINISTRATIVI, di Piazza Maggiore n.6.
La consultazione del testo di questo documento è possibile, durante il periodo di affissione, presso gli uffici dell'Albo Pretorio in Via Ugo Bassi n.2.