IL SINDACO:
Rilevato
che nellarea oggetto del Progetto di Valorizzazione Commerciale
Pratello e dintorni di cui allatto di indirizzo
della Giunta registrato al P.G. n. 154982/06 e, più specificatamente,
nelle vie del Pratello, Calari, S. Croce, S. Valentino, S. Rocco,
Pietralata e Paradiso, si registra una situazione di degrado della
qualità dellambiente urbano e delle relazioni sociali
ed interpersonali, collegata agli affollamenti nelle aree esterne
o prospicienti i numerosi esercizi di vendita di generi alimentari
e laboratori artigianali alimentari presenti nelle stesse, aperti
nelle ore serali e notturne, nonché alleccessivo consumo
di bevande alcoliche che porta allinevitabile conseguenza del
manifestarsi di schiamazzi, in particolare nelle ore notturne, tali
da turbare la quiete pubblica;
Dato
atto che cibi e bevande venduti per asporto vengono consumati allesterno
degli esercizi e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati
senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le
norme di igiene del suolo e dellabitato e costituendo fonte
di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e vi transitano;
Visto
che sono pervenute diverse segnalazioni da parte di cittadini, anche
alla Procura della Repubblica, relativamente alla descritta situazione,
dando luogo a numerosi interventi di Polizia Municipale e Forze dellOrdine;
Considerato
che le predette condotte riprovevoli, confermate dalle numerose campagne
promosse dalla stampa cittadina, rappresentano gravi condizionamenti
per la qualità della vita di cui i cittadini devono poter godere,
anche in orario serale e notturno, nellambito della comunità
e determinano pertanto unevidente lesione dei fondamentali diritti
alla salute, alla pubblica quiete e al riposo notturno, nonché
alla sicurezza e allincolumità personale;
Rinvenute
quindi pressanti ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento
idoneo a fronteggiare il fenomeno sopra descritto, al fine di evitare
possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici
cittadini e che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta
tranquillità e sicurezza;
Ritenuto
opportuno prevedere una durata temporale di tali misure limitata al
periodo compreso tra l8 luglio 2006 ed il 30 settembre 2006,
al fine di valutarne gli effetti, ed in attesa delladozione
del citato Progetto di Valorizzazione Commerciale Pratello e
dintorni che prevederà la regolazione delle attività
commerciali con interventi sugli orari ed i giorni di apertura;
Ritenuto
altresì opportuno, nelle vie del Pratello, Calari, S. Croce,
S. Valentino, S. Rocco, Pietralata e Paradiso, ricomprese nellarea
oggetto del predetto Progetto di Valorizzazione Commerciale, fissare
gli orari massimi di apertura degli esercizi di vendita di generi
alimentari dalle ore 6,00 alle ore 21,00;
Ritenuto
inoltre opportuno, al fine di garantire uniformità di trattamento
ed equità tra gli esercizi di vendita di generi alimentari
ed i laboratori artigianali alimentari, sospendere, nella medesima
area, gli effetti della determinazione dirigenziale registrata al
P.G. n. 85024/99 e successiva modificazione ed integrazione registrata
al P.G. n. 174374/99, inibendo anche ai laboratori artigianali alimentari,
dalle ore 21,00 alle ore 6,00, la vendita di bevande alcoliche di
qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non,
nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro;
Visto
lart. 50, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce
al Sindaco la competenza a coordinare ed a riorganizzare gli orari
delle attività commerciali;
Visto
altresì lart. 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, che conferisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti
contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minacciano lincolumità dei cittadini;
Richiamato
il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione consiliare
2 febbraio 2004, O.d.G. n. 2, ed in particolare lart. 16, che
assegna al Sindaco la competenza a determinare con propria ordinanza
gli orari delle attività aventi impatto negativo sulla quiete
pubblica, e lart. 25, che prevede che laddove si accertino particolari
fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica il Sindaco possa
adottare le misure idonee ad assicurare il giusto contemperamento
tra le esigenze dellattività dellesercizio e la
tutela della salute pubblica;
Richiamato
altresì il Regolamento sul procedimento amministrativo, approvato
con deliberazione consiliare 27 aprile 2005, O.d.G. n. 80, ed in particolare
lart. 25, che dà facoltà allAmministrazione
comunale di stipulare, senza pregiudizio dei terzi, ed in ogni caso
nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati
al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale ovvero in sostituzione di questo, prevedendo in particolare
in capo alle parti impegni reciproci e misure complementari in favore
dellAmministrazione;
Visto
lart. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce
le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e
delle ordinanze comunali;
Data
informazione alla Giunta nella seduta del 27 giugno 2006;
Sentiti
il Comandante della Polizia Municipale ed il Settore Politiche per
la Sicurezza;
ORDINA
nel
periodo dall 8 luglio 2006 al 30 settembre 2006:
1.
gli esercizi di vendita di generi alimentari operanti nelle vie del
Pratello, Calari, S. Croce, S. Valentino, S. Rocco, Pietralata e Paradiso,
ricomprese nrllarea oggetto del perimetro del Progetto di Valorizzazione
Commerciale Pratello e dintorni, di cui allatto
di indirizzo della Giunta registrato al P.G. n. 154982/06, dovranno
chiudere lattività entro e non oltre le ore 21,00 e potranno
aprire non prima delle ore 6,00;
2.
i titolari degli esercizi di cui al precedente punto 1 possono presentare,
al Settore Sportello per le Imprese, istanza per stipulare un accordo
procedimentale per prorogare lorario di chiusura dellattività
alle ore 23,00, impegnandosi a non vendere per asporto bevande alcoliche
di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non,
nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro;
3.
la sospensione degli effetti della determinazione dirigenziale registrata
al P.G. n. 85024/99 e successiva modifica ed integrazione registrata
al P.G. n. 174374/99 per i laboratori artigianali alimentari operanti
nelle vie del Pratello, Calari, S. Croce, S. Valentino, S. Rocco,
Pietralata e Paradiso, ricomprese nellarea oggetto del predetto
Progetto di Valorizzazione Commerciale, limitatamente alla vendita
di bevande alcoliche di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore,
di vetro e non, nonché altre bevande contenute in lattine e
bottiglie di vetro dalle ore 21,00 alle ore 6,00;
4.
le violazioni da parte degli esercizi di vendita di generi alimentari
e dei gestori di laboratori artigianali alimentari alle disposizioni
contenute rispettivamente al punto 1 e al punto 2 della presente Ordinanza
sono punite con la sanzione da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi
dellart. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5.
in attuazione di quanto previsto dallart. 25 del vigente Regolamento
di Polizia Urbana, lautorizzazione allesercizio dellattività
è sospesa da tre a quindici giorni qualora al titolare della
stessa vengano contestate due violazioni alle disposizioni contenute
al punto 1 o al punto 2 della presente Ordinanza;
6.
le violazioni da parte degli esercizi di vendita di generi alimentari
che hanno stipulato accordi procedimentali ai sensi del punto 2 della
presente Ordinanza, oltre alla revoca della deroga ed allapplicazione
delle specifiche misure amministrative concordate, sono punite con
la sanzione da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dellart. 7
bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
7.
la presente Ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Municipale
e da chiunque altro spetti farla osservare;
8.
il presente atto è trasmesso, per opportuna conoscenza, al
signor Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale, al signor
Prefetto, al signor Questore ed ai restanti soggetti responsabili
delle Forze dellOrdine cittadine.
Dalla
Residenza municipale, lì
p.
il Sindaco
lAssessore Delegato
Maria Cristina Santandrea
Avverso
il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo
avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello
stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. E' altresì
ammesso ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo
della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello
stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.