DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL'ORARIO DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E LABORATORI ARTIGIANALI ALIMENTARI OPERANTI NELL'AREA RICOMPRESA NEL PERIMETRO DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DI PIAZZA VERDI E DINTORNI E IN VIE RICOMPRESE NEL PERIMETRO DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DELL'AREA ALTABELLA
PG.N. 155236/2006
In pubblicazione dal 05/07/2006 al 20/07/2006

in vigore dal 08/07/06 al 30/09/06

IL SINDACO:

Rilevato che nell’area ricompresa nel perimetro del Progetto di Valorizzazione Commerciale “Piazza Verdi e dintorni”, adottato con deliberazione di Giunta 15 novembre 2005 Prog. n. 293, così come individuato nella cartografia in allegato quale parte integrante della presente, e nelle vie Rizzoli lato civici pari fino a via Oberdan, Oberdan, Marsala fino a via Oberdan, vicoli Tubertini e S. Giobbe, via S. Simone, vicolo Mandria, piazza S. Martino, piazzetta M. Biagi, via Valdonica, vicolo Luretta, e vie del Carro, Canonica, dell’Inferno e dei Giudei, ricomprese nel perimetro del Progetto di Valorizzazione Commerciale dell’area Altabella, approvato con deliberazione di Giunta 17 giugno 2004, Prog. n. 236, si registra una situazione di degrado della qualità dell’ambiente urbano e delle relazioni sociali ed interpersonali, collegata agli affollamenti nelle aree esterne o prospicienti i numerosi esercizi di vendita di generi alimentari e laboratori artigianali alimentari presenti nelle stesse, aperti nelle ore serali e notturne, nonché all’eccessivo consumo di bevande alcoliche che porta all’inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, in particolare nelle ore notturne, tali da turbare la quiete pubblica;

Dato atto che cibi e bevande venduti per asporto vengono consumati all’esterno degli esercizi e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell’abitato e costituendo fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e vi transitano;

Visto che sono pervenute diverse segnalazioni da parte di cittadini, anche alla Procura della Repubblica, relativamente alla descritta situazione, dando luogo a numerosi interventi di Polizia Municipale e Forze dell’Ordine;

Considerato che le predette condotte riprovevoli, confermate dalle numerose campagne promosse dalla stampa cittadina, rappresentano gravi condizionamenti per la qualità della vita di cui i cittadini devono poter godere, anche in orario serale e notturno, nell’ambito della comunità e determinano pertanto un’evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete e al riposo notturno, nonché alla sicurezza e all’incolumità personale;

Rinvenute quindi pressanti ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno sopra descritto, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini e che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

Ritenuto opportuno prevedere una durata temporale di tali misure limitata al periodo compreso tra l’8 luglio 2006 ed il 30 settembre 2006, al fine di valutarne gli effetti ed in attesa dell’approvazione del citato Progetto di Valorizzazione Commerciale “Piazza Verdi e dintorni” che prevederà la regolazione delle attività commerciali con interventi sugli orari ed i giorni di apertura;

Ritenuto altresì opportuno, nell’area ricompresa nel citato perimetro del Progetto di Valorizzazione Commerciale “Piazza Verdi e dintorni” e nelle vie Rizzoli lato civici pari fino a via Oberdan, Oberdan, Marsala fino a via Oberdan, vicoli Tubertini e S. Giobbe, via S. Simone, vicolo Mandria, piazza S. Martino, piazzetta M. Biagi, via Valdonica, vicolo Luretta, e vie del Carro, Canonica, dell’Inferno e dei Giudei, ricomprese nel predetto perimetro del Progetto di Valorizzazione Commerciale dell’area Altabella, fissare gli orari massimi di apertura degli esercizi di vendita di generi alimentari dalle ore 6,00 alle ore 21,00;

Ritenuto inoltre opportuno, al fine di garantire uniformità di trattamento ed equità tra gli esercizi di vendita di generi alimentari ed i laboratori artigianali alimentari, sospendere, nella medesima area, gli effetti della determinazione dirigenziale registrata al P.G. n. 85024/99 e successiva modificazione ed integrazione registrata al P.G. n. 174374/99, inibendo anche ai laboratori artigianali alimentari, dalle ore 21,00 alle ore 6,00, la vendita di bevande alcoliche di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro;

Visto l’art. 50, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare ed a riorganizzare gli orari delle attività commerciali;

Visto altresì l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che conferisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;

Richiamato il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione consiliare 2 febbraio 2004, O.d.G. n. 2, ed in particolare l’art. 16, che assegna al Sindaco la competenza a determinare con propria ordinanza gli orari delle attività aventi impatto negativo sulla quiete pubblica, e l’art. 25, che prevede che laddove si accertino particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica il Sindaco possa adottare le misure idonee ad assicurare il giusto contemperamento tra le esigenze dell’attività dell’esercizio e la tutela della salute pubblica;

Richiamato altresì il Regolamento sul procedimento amministrativo, approvato con deliberazione consiliare 27 aprile 2005, O.d.G. n. 80, ed in particolare l’art. 25, che dà facoltà all’Amministrazione comunale di stipulare, senza pregiudizio dei terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo, prevedendo in particolare in capo alle parti impegni reciproci e misure complementari in favore dell’Amministrazione;

Visto l’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Data informazione alla Giunta nella seduta del 27 giugno 2006;

Sentiti il Comandante della Polizia Municipale ed il Settore Politiche per la Sicurezza;

ORDINA

nel periodo dall’ 8 luglio 2006 al 30 settembre 2006:

1. gli esercizi di vendita di generi alimentari operanti nell’area ricompresa nel perimetro del Progetto di Valorizzazione Commerciale “Piazza Verdi e dintorni”, così come individuato nella cartografia in allegato quale parte integrante della presente, e nelle vie Rizzoli lato civici pari fino a via Oberdan, Oberdan, Marsala fino a via Oberdan, vicoli Tubertini e S. Giobbe, via S. Simone, vicolo Mandria, piazza S. Martino, piazzetta M. Biagi, via Valdonica, vicolo Luretta, e vie del Carro, Canonica, dell’Inferno e dei Giudei, ricomprese nel perimetro del Progetto di Valorizzazione Commerciale dell’area Altabella, dovranno chiudere l’attività entro e non oltre le ore 21,00 e potranno aprire non prima delle ore 6,00;

2. i titolari degli esercizi di cui al precedente punto 1 possono presentare, al Settore Sportello per le imprese, istanza per stipulare un accordo procedimentale per prorogare l’orario di chiusura dell’attività alle ore 23,00, impegnandosi a non vendere per asporto bevande alcoliche di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro;

3. la sospensione degli effetti della determinazione dirigenziale registrata al P.G. n. 85024/99 e successiva modifica ed integrazione registrata al P.G. n. 174374/99 per i laboratori artigianali alimentari che operano all’interno del perimetro del Progetto di Valorizzazione Commerciale “Piazza Verdi”, limitatamente alla vendita di bevande alcoliche di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro dalle ore 21,00 alle 6,00;

4. le violazioni da parte degli esercizi di vendita di generi alimentari e dei gestori di laboratori artigianali alimentari alle disposizioni contenute rispettivamente al punto 1 e al punto 2 della presente Ordinanza sono punite con la sanzione da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

5. in attuazione di quanto previsto dall’art. 25 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività è sospesa da tre a quindici giorni qualora al titolare della stessa vengano contestate due violazioni alle disposizioni contenute al punto 1 o al punto 2 della presente Ordinanza;

6. le violazioni da parte degli esercizi di vendita di generi alimentari che hanno stipulato accordi procedimentali ai sensi del punto 2 della presente Ordinanza, oltre alla revoca della deroga e all’applicazione delle specifiche misure amministrative concordate, sono punite con la sanzione da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

7. la presente Ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare;

8. il presente atto è trasmesso, per opportuna conoscenza, al signor Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale, al signor Prefetto, al signor Questore ed ai restanti soggetti responsabili delle Forze dell’Ordine cittadine.


Dalla Residenza municipale, lì

p. il Sindaco
l’Assessore Delegato
Maria Cristina Santandrea

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. E' altresì ammesso ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.