LEGGE
REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 108 del 26 luglio 2003
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE
Art. 1
Finalità e principi generali
1. La presente legge disciplina
l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti
e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni
legislative dello Stato in materia di tutela della concorrenza, attenendosi,
in particolare, ai seguenti principi:
a) sviluppo e innovazione della rete degli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande, favorendo la crescita dell'imprenditoria e
dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la
formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
b) trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e
libertà d'impresa, al fine di realizzare le migliori condizioni
di prezzi, di efficienza ed efficacia della rete;
c) tutela dei consumatori in riferimento alla salute e alla sicurezza
nonché alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei
prezzi e dei prodotti;
d) flessibilizzazione del settore;
e) valorizzazione delle attività di somministrazione per la
qualità sociale delle città e del territorio anche al
fine di promuovere e sviluppare il turismo, l'enogastronomia e le
produzioni tipiche locali;
f) armonizzazione e integrazione del settore con altre attività
economiche;
g) semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti per l'avvio
e l'esercizio delle attività.
2. Nel definire le direttive generali di cui all'articolo 4,
comma 2, per l'insediamento delle attività di somministrazione
di alimenti e bevande la Regione Emilia-Romagna promuove il metodo
della concertazione con gli enti locali e il principio di sussidiarietà
in relazione alla rilevanza delle decisioni da assumere.
3. La Regione Emilia-Romagna promuove, per lo svolgersi delle determinazioni
proprie e di quelle degli enti locali, il metodo della consultazione
e la concertazione con le organizzazioni del commercio, del turismo
e dei servizi, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori
maggiormente rappresentative.
Art.
2
Ambito di applicazione della legge
1. La presente legge si
applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. S'intende per somministrazione la vendita per il consumo
sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti
in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.
3. La presente legge disciplina altresì le attività
di somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori
automatici in locali esclusivamente adibiti a tali attività,
quelle svolte al domicilio del consumatore e quelle svolte in locali
non aperti al pubblico.
4. La presente legge non si applica alle attività disciplinate
dalle seguenti disposizioni:
a) legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo) e titolo
I della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 in materia di esercizio
delle attività agrituristiche e del turismo rurale; nell'ambito
di tali attività, l'esercizio della somministrazione di alimenti
e bevande è effettuato sulla base del possesso dell'autorizzazione
di cui all'articolo 8 della presente legge;
b) legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale
del turismo), in materia di somministrazione alle persone alloggiate,
ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva
in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
c) decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento
recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati),
dovendosi intendere applicabili, in luogo delle disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 4 e 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento
della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici
esercizi), richiamate all'articolo 3, comma 5 del decreto, i criteri
stabiliti dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente
legge;
d) legge regionale 21 agosto 2001, n. 29 (Norme per lo sviluppo dell'esercizio
saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare
denominato '' bed & breakfast '' ).
Art.
3
Indirizzi generali per l'insediamento delle attività
di somministrazione di alimenti e bevande
1. La Regione Emilia-Romagna
promuove la programmazione e la qualificazione della rete degli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande con l'indicazione dei seguenti
indirizzi generali:
a) favorire l'efficacia e la qualità del servizio in considerazione
delle esigenze dei consumatori;
b) salvaguardare e riqualificare le aree di interesse archeologico,
storico, architettonico, artistico ed ambientale;
c) salvaguardare e riqualificare la rete dei pubblici esercizi nelle
zone di montagna e rurali e nei centri minori.
Art.
4
Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti
e bevande
1. Per l'attuazione degli
indirizzi generali di cui all'articolo 3, la Regione promuove la programmazione
da parte dei Comuni delle attività di somministrazione di alimenti
e bevande.
2. Al fine di assicurare, in relazione alle abitudini di consumo
extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi
turistici, alle caratteristiche e alle vocazioni delle diverse parti
del territorio, la migliore funzionalità e produttività
del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico
e il ù equilibrato rapporto tra domanda e offerta, la Giunta
regionale fissa, entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei
servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative
a livello regionale, le direttive di carattere generale sulla base
delle quali i Comuni stabiliscono i criteri di programmazione per
il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande.
3. Al fine di garantire una adeguata programmazione territoriale
è costituita una Commissione regionale in cui sono presenti
le Organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente
rappresentative a livello regionale.
4. La composizione della Commissione e le sue modalità
di funzionamento vengono fissate con atto della Giunta regionale.
5. Il comma 2 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni
concernenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande
da effettuarsi:
a) negli esercizi di cui all'articolo 8 nei quali la somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente
ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da
ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti
sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché
in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è
esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni
caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, semprechè
alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una
superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività
cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce
attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica
di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle
strade extraurbane principali e delle autostrade, così come
definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui
mezzi di trasporto pubblico;
c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione
carburanti, di cui all'articolo 2, commi 2 e 2 bis, della legge 28
dicembre 1999, n. 496 (Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia
di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo
di liberalizzazione del relativo settore), semprechè l'attività
sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività
di distribuzione carburanti e l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente
a favore di soggetti titolari della licenza di esercizio per la vendita
di carburanti;
d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;
e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 9 della legge
regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio
in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114);
f) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione
non aperte al pubblico individuate dai Comuni;
g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui all'articolo
2, comma 4, fatto salvo quanto previsto alle lettere a) e c) dello
stesso comma;
h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo
10;
i) al domicilio del consumatore.
6. I Comuni, nello stabilire i criteri di cui al comma 2, possono
inoltre individuare aree di particolare interesse storico, artistico,
architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività
di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta
a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree
od oggetto di deroga ai sensi di quanto stabilito all'articolo 8 della
legge regionale n. 14 del 1999.
7. I Comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività
di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività
svolta per uno o ù periodi, nel complesso non inferiori a sessanta
giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno
solare.
Art.
5
Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni
1. Il rilascio delle autorizzazioni
e degli altri atti previsti dalla presente legge è di competenza
del Comune competente per territorio.
2. Le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune in
conformità ai criteri definiti sulla base delle direttive emanate
dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
3. Le direttive di cui all'articolo 4, comma 2, sono oggetto
di aggiornamento da parte della Giunta regionale, anche sulla base
delle indicazioni fornite dalla Commissione regionale di cui all'articolo
4, comma 3.
TITOLO
II
REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI
Art. 6
Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione
di alimenti e bevande
1. Non possono esercitare
l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro
che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo
5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). In caso di società,
associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere
posseduti dal legale rappresentante o altra persona delegata all'attività
di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto
l'accertamento di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia).
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti
requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per
la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto
dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province
autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma
di Istituto secondario o universitario attinente all'attività
di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio,
l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato
addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o
affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità
di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti
il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina
del commercio), per attività di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro
per la gestione di impresa turistica.
3. In caso di società, associazione od organismi collettivi
il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto al
legale rappresentante o altra persona delegata all'attività
di somministrazione.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità di organizzazione,
la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 2,
lettera a), nonché i requisiti di accesso alle prove finali,
garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali
con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria
le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi ù
rappresentative a livello regionale, gli enti da queste costituiti
e le Camere di commercio. La Giunta stabilisce altresì i titoli
di studio o altri requisiti validi ai fini della sussistenza del requisito
di cui al comma 2, lettera a).
5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), è valido
altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale
nel settore alimentare.
6. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle
società costituite in conformità con la legislazione
di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale,
l'amministrazione centrale o il centro di attività principale
all'interno dell'Unione europea, si applica quanto previsto dal decreto
legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva
1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche
per le attività professionali disciplinate dalle direttive
di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e
che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).
Art.
7
Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Gli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così
definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande,
comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Il Comune può interdire l'attività di somministrazione
di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse
pubblico.
3. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà
di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.
Art.
8
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. L'apertura, il trasferimento
di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
2. L'autorizzazione all'apertura ha natura personale ed il
suo rilascio è subordinato all'accertamento dei requisiti morali
e professionali di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, nonché
al rispetto dei criteri stabiliti dai Comuni ai sensi dell'articolo
4, comma 2. L'autorizzazione ha la durata di cui all'articolo 14,
comma 1, ed è soggetta a decadenza, sospensione e revoca nei
casi di cui all'articolo 15.
3. Il Comune adotta le norme sul procedimento concernente le
domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla
data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte
qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché
tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione
amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. Il Comune può stabilire i casi in cui l'autorizzazione
per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 4, comma
5, nonché per il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie
di tutti gli esercizi della presente legge è sostituita da
denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della
legge n. 241 del 1990. In tali casi il Comune determina le modalità
di effettuazione della denuncia.
5. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività
di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto
delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla
destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle
norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi
di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
6. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 è
richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che rimane
precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione.
Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga
in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio
all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in
regola con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia
edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché con quelle
sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi
e sicurezza e, qualora si tratti di esercizi aperti al pubblico, sorvegliabilità.
Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso
di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. È
fatta salva la possibilità per il Comune di prevedere l'obbligo
del possesso dei requisiti di cui al comma 5 al momento del rilascio
dell'autorizzazione.
Art.
9
Attività non soggette ad autorizzazione
1. Non sono soggette alle
autorizzazioni di cui all'articolo 8 le attività disciplinate
da questa legge svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali
e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi
spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti
delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati
e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.
Art.
10
Autorizzazioni temporanee
1. In occasione di fiere,
feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività
temporanea di somministrazione è soggetta a autorizzazione
rilasciata dal Comune in cui l'attività si svolge. Essa può
essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette
manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il
richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 6,
commi 1, 2 e 3 o se designa un responsabile in possesso di medesimi
requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della
manifestazione.
2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione
di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'articolo
8, comma 5, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso
dei locali e degli edifici.
3. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione
svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere
religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono richiesti
esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 6, comma 1,
nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia
di sicurezza.
4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata
superiore a trenta giorni consecutivi.
5. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale
e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni della
presente legge, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Art.
11
Disposizioni per i distributori automatici
1. L'installazione di
distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande
in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo
attrezzati è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione
degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo
8.
2. Nei casi diversi da quelli indicati dal comma 1 si applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998.
3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche
di qualsiasi gradazione.
Art.
12
Esercizio attività accessorie
1. Fermo restando il rispetto
delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni
di cui all'articolo 8 abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi
radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di
immagini, semprechè i locali non siano appositamente allestiti
in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico
spettacolo o intrattenimento.
2. Le stesse autorizzazioni di cui al comma 1 abilitano, inoltre,
all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in
sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la
clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi
atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o
trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento
nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto
delle disposizioni vigenti ed in particolare, quelle in materia di
sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.
3. I Comuni definiscono le caratteristiche e le modalità
di svolgimento dei trattenimenti ai fini dell'applicazione del comma
2.
Art.
13
Subingresso
1. Il trasferimento della
gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione
di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta
la cessione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della
medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento
dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso
dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, deve essere dimostrato
entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo
proroga in comprovati casi di forza maggiore.
3. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività
è soggetto a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo
19 della legge n. 241 del 1990 al Comune in cui ha sede l'esercizio
e può non implicare il rilascio di una nuova autorizzazione
all'esercizio dell'attività.
Art.
14
Durata delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni per
l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e
bevande sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente
ai locali e alle aree in esse indicati; in ogni momento possono essere
effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi
e oggettivi.
2. Nelle autorizzazioni stagionali di cui all'articolo 4, comma
7, sono indicati il periodo o i periodi nei quali è consentito,
nel corso dell'anno, l'esercizio dell'attività.
3. Le autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 10 sono
rilasciate con validità limitata alla durata della manifestazione.
Art.
15
Decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni di
cui all'articolo 8 decadono:
a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di
comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio
entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda
l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti ù in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3;
c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività
entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.
2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere sospese
quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività
è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore
a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di
comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare
può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti
mancanti.
3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere revocate:
a) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti
di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti
nei termini previsti;
b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse;
c) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni
operative decise dai Comuni per la tutela dei cittadini contermini.
Art.
16
Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Gli orari di apertura
e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti
nel rispetto del monte orario giornaliero minimo stabilito dal Comune.
2. Il Comune può fissare, sentite le organizzazioni
del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori
e le organizzazioni sindacali ù rappresentative a livello provinciale,
fasce orarie di apertura e chiusura, in ragione delle diverse esigenze
e caratteristiche delle zone.
3. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono
rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario
di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei
di informazione.
4. Gli esercenti devono comunicare preventivamente al Comune
l'orario prescelto. I Comuni stabiliscono le modalità e i tempi
della comunicazione.
Art.
17
Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande
1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico
mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno
e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune,
fatta salva l'osservanza dei turni di apertura di cui al comma 2.
2. Il Comune, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli
di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni del
commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori
e le organizzazioni sindacali ù rappresentative a livello comunale,
programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande. Gli esercenti sono tenuti a osservare
i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il
periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un
apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio.
3. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande possono, a discrezione del titolare, osservare una o ù
giornate di riposo settimanale che debbono essere indicate nel cartello
di esposizione degli orari.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano
agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge
nonché ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 235 del 2001.
Art.
18
Pubblicità dei prezzi
1. Per i prodotti destinati
alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita
o in altro luogo visibile al pubblico si devono rispettare le norme
in materia di pubblicità dei prezzi di cui al decreto legislativo
n. 114 del 1998 e al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84 (Attuazione
della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in
materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi).
2. I prodotti confezionati all'origine sui quali il prezzo
di vendita si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri
ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 1.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo
di esposizione dei prezzi è assolto:
a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno
dell'esercizio, di apposita tabella;
b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità
di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività di
ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno
dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.
4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio
al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione
dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale
componente del servizio.
5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere
il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche
per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano
ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235
del 2001, nonché alle altre attività di cui all'articolo
4, comma 5 della presente legge individuate dal Comune.
Art.
19
Sanzioni
1. A chiunque eserciti
l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza
la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzativo, ovvero
quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta ovvero senza
i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente
legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo
17 bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è
regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione
delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
5. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di
cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita
i proventi.
TITOLO
III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME FINALI
Art. 20
Norme transitorie
1. I Comuni, entro un
anno dall'entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo 4,
comma 2, stabiliscono, sentito il parere delle associazioni del commercio,
del turismo e dei servizi e delle associazioni dei consumatori, maggiormente
rappresentative a livello provinciale, i criteri ai fini del rilascio
delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di
sede.
2. Fino alla definizione dei criteri di cui al comma 1 e comunque
non oltre il termine previsto per la loro adozione si applicano, ai
fini del rilascio delle autorizzazioni, i parametri numerici di cui
all'articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di
termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività
produttive ed altre disposizioni urgenti in materia), semprechè
assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. I titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3
della legge n. 287 del 1991, previo aggiornamento dell'autorizzazione
sanitaria, hanno diritto ad estendere la propria attività secondo
quanto previsto all'articolo 7, comma 1 della presente legge senza
che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.
4. Il titolare di autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma
1, lettere a) b) e d), della legge n. 287 del 1991, per uno stesso
esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare in
locali diversi o cedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto
all'intestazione della relativa autorizzazione.
5. Il requisito professionale di cui all'articolo 6, comma
2, è riconosciuto a coloro che all'entrata in vigore della
presente legge risultino aver avanzato domanda di iscrizione al Registro
degli esercenti il commercio (REC), purché in possesso dei
requisiti previsti ai fini dell'iscrizione.
6. Coloro che all'entrata in vigore della presente legge risultino
titolari da due anni di una autorizzazione comunale di cui all'articolo
14 della legge regionale n. 26 del 1994 per la somministrazione di
pasti e bevande hanno diritto al rilascio dell'autorizzazione di pubblico
esercizio, non trasferibile, purché in possesso dei requisiti
prescritti e fatte salve eventuali limitazioni discendenti dalla normativa
urbanistica o edilizia.
Art.
21
Norme finali
1.
A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere
diretta applicazione nella Regione Emilia-Romagna la legge n. 287
del 1991, fatti salvi l'articolo 4, comma 2, con riferimento alle
autorizzazioni di cui all'articolo 8 della presente legge e l'articolo
9.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 152
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento
per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi
di pubblica sicurezza), come modificato dall'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 (Regolamento
per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni
per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento
della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108,
Allegato 1 della Legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, Allegato
1 della Legge n. 50/1999)), le disposizioni in materia di sorvegliabilità
dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di
alimenti e bevande, nonché ogni altra disposizione statale
in materia di ordine pubblico e sicurezza.
3. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998,
i requisiti prescritti ai fini dell'esercizio dell'attività
di somministrazione sono quelli di cui all'articolo 6, commi 1, 2
e 3.
4. Il requisito consistente nell'iscrizione al registro degli
esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge n. 426 del
1971, richiamato dall'articolo 2 della legge n. 287 del 1991, deve
intendersi in ogni caso sostituito, ove richiesto, con il requisito
di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.
La presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.