Regolamento di polizia urbana

ODG/PRG: 2
PG: 195534/2003
Data Seduta: 02/02/04
Data inizio vigore: 19/02/04





Capo I
(Disposizioni generali)


Art.1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la mobilità e l'orientamento dei pedoni, salvaguardare la pubblica sicurezza, il decoro ambientale e la convivenza uomo-animale, garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.
2. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi della vigente legislazione.
3. Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché nei casi previsti nei confronti di attività private, salvo diversa disposizione.
4. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente regolamento di Polizia Urbana.
5. Nelle materie sopraindicate, oltre alle norme contenute nel presente regolamento o dallo stesso richiamate, dovranno osservarsi le ordinanze adottate dal Sindaco, anche derogatorie così come previste dall'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in presenza di circostanze eccezionali e imprevedibili.


Art. 2
(Attività di controllo)

1. Le attività di controllo che assicurano il rispetto delle norme del presente regolamento, nonché di contestazione e di accertamento delle violazioni delle disposizioni in esso contenute, sono attribuite ai dirigenti, ai funzionari ed agli agenti della Polizia Municipale, nonché agli ufficiali ed agli agenti con compiti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il Sindaco può conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di polizia urbana e decoro urbano, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. I soggetti di cui al comma 2 operano con riferimento ai procedimenti amministrativi sanzionatori derivanti dal presente regolamento. Essi possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie per dar corso alle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di polizia urbana e decoro urbano.
4. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Dirigenti preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza, emanando inoltre disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.


Art. 3
(Addetti alla tutela del decoro urbano)

1. I soggetti accertatori, individuati ai sensi del precedente articolo 2, sono coadiuvati nelle loro attività dagli addetti alla tutela del decoro urbano, i quali operano ai fini della prevenzione delle azioni dirette a compromettere la qualità dell'ambiente urbano o a pregiudicarne le condizioni di fruibilità da parte dei cittadini.
2. Gli addetti alla tutela del decoro urbano operano, in particolare, per preservare la città da fattori di degrado, quali:
a) uso improprio delle strade e delle aree pubbliche;
b) intralcio, sui marciapiedi e sotto i portici, alla fluida circolazione dei pedoni, anche disabili;
c) imbrattamento del suolo, anche mediante lancio di materiale pubblicitario;
d) danneggiamento o uso improprio del materiale d'arredo e delle infrastrutture di servizio;
e) affissione abusiva di manifesti;
f) emissione e propagazione di rumori molesti.
3. Gli addetti al decoro urbano, in collaborazione con gli operatori delle guardie zoofile, delle associazioni di volontariato con funzioni di salvaguardia della flora e della fauna, svolgono anche attività di supporto agli operatori del canile comunale.
4. In ogni caso gli addetti alla tutela del decoro urbano non intervengono direttamente nelle operazioni di cattura e successiva gestione dell'animale.


Art. 4
(Sanzioni amministrative)

1. Le violazioni al presente regolamento sono disciplinate ai sensi della vigente normativa in materia di potere sanzionatorio degli enti locali.

 

Capo II
(Uso e mantenimento del suolo pubblico)

Art. 5
(Comportamenti vietati)

1. Al fine di tutelare l'igiene del suolo e la fruibilità degli spazi collettivi è vietato:
a) Scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
b) Ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati delle case;
c) Occupare, fuori dai casi previsti dal vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili dalle dimensioni eccedenti i venti centimetri;
d) Immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne un uso improprio;
e) Segare o spaccare legna sul suolo pubblico;
f) Tosare, strigliare, lavare animali su aree pubbliche o comunque aperte al pubblico;
g) Lavare e riparare veicoli e simili sul suolo pubblico;
h) Procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
i) Utilizzare balconi o terrazzi visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
j) Stendere nelle ore diurne panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la via pubblica;
k) Qualsiasi altro comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi e danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente.


Art. 6
(Sgombero della neve)

1. I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione.
2. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio.
3. Per la sicurezza delle persone, debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei frontisti, i marciapiedi ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
5. E' fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.


Art. 7
(Divieto di giochi sul suolo pubblico)

1. Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonale è vietato giocare con oggetti e animali. In luogo pubblico, soggetto a passaggio pubblico o esposto al pubblico è vietato praticare uno dei giochi proibiti individuati nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773.
2. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità comunale.

 

Capo III
(Decoro urbano)


Art. 8
(Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici)

1. I proprietari di fabbricati sono tenuti a mantenere gli stabili in buono stato di conservazione, soprattutto per quanto riguarda la stabilità delle strutture.
2. I proprietari degli stabili devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione di facciate ed aggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi e tende esterne, inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi.
3. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza vetrine, bacheche e tende, le quali dovranno essere pulite e mantenute in buono stato.
4. I ponteggi e le paratie di cantiere in genere, quando posizionate in prossimità di un portico, devono essere realizzate, qualora le condizioni tecniche lo consentano, con materiale che permetta l'introspezione visiva all'interno del portico stesso.
5. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, l'Amministrazione comunale interviene in sostituzione del proprietario per eliminare situazioni di pericolo, anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando il relativo costo al proprietario.


Art. 9
(Divieto di deturpare monumenti e altri beni di pubblico interesse)

1. Tutti i cittadini sono tenuti al rispetto dei beni aventi per la collettività un valore culturale, storico, artistico e religioso.
2. E' vietato deturpare, imbrattare in qualsiasi modo o manomettere i monumenti, i colonnati, le facciate degli edifici, danneggiare la pavimentazione stradale, inquinare le acque pubbliche di superficie e le acque di falda, bagnarsi nelle acque pubbliche o nelle fontane, utilizzare le stesse per il lavaggio di cose o per l'abbeveraggio di animali, modificare o rendere illeggibili i cartelli segnaletici e le targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, salire su cancelli, alberi, pali dell'illuminazione pubblica e scalare monumenti.
3. E' vietato manomettere o deturpare i luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti.
4. I visitatori devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.


Art.10
(Luminarie natalizie)

1. La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 15 novembre al 15 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, prevede una comunicazione da presentarsi all'ufficio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio.
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.
3. In assenza di tale dichiarazione l'Amministrazione comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti installatori qualora individuati ovvero dei committenti.
4. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di accensione e di spegnimento delle luci per tutto il territorio comunale e fissa la data entro la quale le installazioni debbono essere rimosse.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
6. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente; è comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per tesate di luminarie.


Art. 11
(Addobbi e festoni senza fini pubblicitari)

1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.


Art.12
(Divieto di bivacco ed accattonaggio)

1.Ai fini della salvaguardia della qualità della vita e dell'ambiente è vietato occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva, nonché assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale.
2.E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti.
3.E' vietato, in particolare:
a) consumare alimenti e bevande occupando le piazze, i portici, gli edifici pubblici o le soglie degli stessi, di luoghi di culto, di abitazioni private e qualunque spazio o area pubblica assumendo comportamenti non consoni ai luoghi;
b) sdraiarsi o soggiornare in orario diurno o notturno nei portici, piazze giardini e altri luoghi pubblici o comunque a fruizione collettiva in modo contrario al pubblico decoro;
c) utilizzare cuccioli, femmine gravide di animali ed animali in generale in precarie condizioni di salute.


Art. 13

(Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti)

1. A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici o aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la diffusione non regolata di volantini pubblicitari, opuscoli o altro materiale divulgativo.
2. Gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.
3. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
4. I soggetti che, nell'esercizio delle attività di distribuzione di materiale pubblicitario, violino le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 con azioni comportanti la diffusione indiscriminata di opuscoli, volantini ed altri simili materiali divulgativi, anche mediante collocazione degli stessi presso accessi ad abitazioni private ed esercizi pubblici, nonché con diffusione indiscriminata senza consegna individuale, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria.
5. I soggetti committenti la distribuzione di materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2.
6. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma 5 in violazione delle disposizioni del presente articolo e risultino evidenti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi sono considerati responsabili in solido delle violazioni commesse ai sensi dell'art. 6 della Legge 24/11/1981, n. 689.

 

Capo IV
(Quiete pubblica)


Art. 14
(Divieto di suoni e schiamazzi)

1. E' vietato emettere canti, grida, schiamazzi, nonché diffondere musica mediante qualsiasi strumento senza autorizzazione, ove prevista, nelle vie e nelle piazze tanto nelle ore diurne che nelle ore notturne.
2. E' vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari.


Art. 15
(Disciplina del suono delle campane)

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole fino all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi e civili ed osservate nelle consuetudini locali. In ogni caso, nelle prime ore del mattino, nelle prime ore pomeridiane e nelle ore serali le campane dovranno essere suonate sommessamente.


Art. 16
(Disciplina degli orari della città)

1. Il Sindaco, con propria ordinanza da adottarsi ai sensi della vigente normativa, determina gli orari di apertura dei pubblici esercizi, delle sale giochi, dei circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e di tutte le attività di impatto sulla quiete pubblica.
2. Il Sindaco può, con propria ordinanza, modificare gli orari di somministrazione di esercizi aperti al pubblico, circoli privati, sale giochi ed ogni attività che incida sulla quiete pubblica, per esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dell'inquinamento acustico ed ambientale.
3. Il Sindaco può, inoltre, stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori.

 

Capo V
(Spettacolo viaggiante)


Art. 17
(Modalità di realizzazione)

1. Le attività di spettacolo viaggiante sono esercitate unicamente su aree concesse a tale scopo ed è vietata la sub-concessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.
2. Le aree vengono concesse agli esercenti muniti di apposita licenza o alle forme associative degli esercenti stessi nel caso di più attrazioni contemporanee sulla medesima area.
3. L'occupazione viene concessa qualora le dimensioni e le caratteristiche dell'attività nel suo complesso siano conformi alle caratteristiche compositive definite in apposite determinazioni dell'Amministrazione.
4. Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne gli impianti ed il funzionamento delle attrazioni, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone e cose che potrebbero derivare, indipendentemente dalla concessione rilasciata.
5. Il concessionario è tenuto al rispetto sia delle normative e delle disposizioni in materia sia delle prescrizioni ed indicazioni date dalle Amministrazioni interessate.


Art. 18
(Programmazione delle attività)

1. Le domande per lo svolgimento delle attività devono essere presentate dal 01/01 al 31/01 di ogni anno.
2. Alle domande deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la documentazione essenziale definita in apposite determinazioni.


Art. 19
(Criteri di concessione)

1. La concessione di aree per attività di circo può avvenire esclusivamente all'interno del periodo dal 15 dicembre al 31 gennaio.
2. La concessione di aree per attività di parchi di divertimento può avvenire esclusivamente all'interno del periodo dal 1 aprile al 15 maggio.
3. La concessione non può avvenire in concomitanza con manifestazioni fieristiche.
4. Sono considerati criteri preferenziali in ordine di importanza per l'accoglimento delle domande:
a) maggiori dimensioni dell'attività;
b) non utilizzo di animali;
c) ordine di presentazione delle domande.

 

Capo VI
(Mestieri artistici su suolo pubblico)


Art. 20
(Mestieri artistici)

1. Si intende per mestiere artistico l'esercizio su suolo pubblico dell'attività di pittore, ritrattista, mimo, giocoliere e disegnatore di immagini.
2. La sosta per l'esercizio di dette attività non è soggetta né ad autorizzazione, né alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. Il Comune individua le aree del territorio comunale in cui tale attività è consentita.
4. I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.
5. L'esposizione e la vendita di opere personali di carattere creativo o artistico può essere effettuata su aree o spazi pubblici o aperti al pubblico per non più di sessanta minuti sullo stesso luogo.

 

Capo VII
(Sale giochi)


Art. 21
(Autorizzazione all'esercizio)

1. E' soggetto ad autorizzazione, ai sensi degli articoli 86 e 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e dell'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, l'esercizio di giochi di biliardo, giochi delle carte, giochi da tavolo, giochi meccanici, elettromeccanici ed elettronici in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio ai sensi della Legge 06/10/1995, n. 425.
2. L'esercizio di sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti, comunemente definite sale giochi, è subordinato ad autorizzazione nel rispetto del presente regolamento, del Regolamento di igiene per la tutela della salute e dell'ambiente e di quanto previsto dalle norme di destinazione d'uso dei locali, nonché nel rispetto dei criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 05/08/1994, n. 534. Il provvedimento di autorizzazione è adottato previa comunicazione al Prefetto ed è sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta dello stesso.
3. Il provvedimento di autorizzazione è adottato previa nulla osta dell'Amministrazione Finanziaria ed è sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta del Prefetto.


Art. 22
(Obblighi dei gestori)

1. E' vietata la collocazione di attrezzature ed apparecchi all'esterno dell'esercizio.
2. Non è consentito l'accesso alle sale giochi ai minori, che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18, nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne.


Art. 23
(Prescrizioni)

1. Il locale da adibirsi a sala giochi per i nuovi insediamenti, per la trasformazione e il trasferimento degli esistenti se l'adeguamento sia possibile, deve essere posto a piano terra ed avere una superficie utile minima di mq 100. Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi. La superficie occupata dai giochi non potrà comunque superare il 50% dello spazio utile.
2. Il numero di sale giochi autorizzabili all'interno del territorio comunale è individuato dall'Amministrazione. I nuovi esercizi devono osservare la distanza di cinquecento metri rispetto a quelle esistenti e la distanza di almeno mille metri da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, caserme e strutture protette in genere.
3. Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti, la licenza è revocata quando il titolare, senza darne comunicazione all'Amministrazione, sospende l'attività per un tempo superiore agli otto giorni o qualora la sospensione dell'attività regolarmente comunicata si protragga per oltre sei mesi.

 

Capo VIII
(Norme comuni ai pubblici esercizi ed agli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare)


Art. 24
(Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro)

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare.
2. E' altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti.
3. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.


Art. 25
(Divieto di far stazionare i clienti nelle adiacenze dei pubblici esercizi e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare)

1. I titolari di autorizzazione per pubblici esercizi, esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, circoli privati, spettacoli e trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili.
2. I soggetti gestori degli esercizi di cui al comma 1, ai fini di una ottimale collaborazione con l'amministrazione comunale per la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno successivo), sono tenuti ad invitare la clientela a non stazionare nelle adiacenze del locale e pertanto potranno somministrare alimenti e bevande solo se consumati all'interno dei locali o negli spazi esterni di pertinenza.
3. Laddove si verifichino particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non si rispettino gli orari e le indicazioni operative decise dall'Amministrazione per la tutela dei cittadini contermini, il Sindaco, in virtù dei poteri a lui conferiti dalla legge per far fronte a situazioni eccezionalmente dannose per la salute e la quiete pubblica, può disporre la revoca dell'autorizzazione per il tempo necessario all'accertamento e la verifica delle misure idonee ad assicurare il giusto contemperamento tra le esigenze dell'attività dell'esercizio e la tutela della salute pubblica.
4. La presente disposizione si applica anche ai fenomeni di disturbo che, sia pur non imputabili alla gestione dell'esercizio, sono direttamente riconducibili all'attività stessa.
5. Agli accertamenti dell'entità e della gravità delle emissioni sonore provvedono, su richiesta dei soggetti interessati, gli organismi tecnici competenti.


Art. 26
(Rinvii ad altri regolamenti)

1. Le disposizioni del presente regolamento sono complementari e connesse a quelle dei seguenti regolamenti:
a) "Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari" del 21/12/1998, O.d.G. 279;
b) "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'approvazione del relativo canone" del 21/12/1998, O.d.G. 277 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) "Regolamento di Igiene per la tutela della salute e dell'Ambiente" del 22/07/2002, O.d.G. 101;
d) "Regolamento Edilizio" del 07/04/2003, O.d.G. 107 e le "Norme di dettaglio" del 05/05/2003, Progr. 104;
e) "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale" del 11/12/2000, O.d.G. 286.


Art. 27
(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della deliberazione approvativa.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti:
a) "Nuovo regolamento di Polizia urbana" del 31/05/1993, O.d.G. 176, e la relativa novella di modificazione approvata il 16/06/97, O.d.G. 100;
b) "Regolamento per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante" del 14/07/1997, O.d.G. 160;
c) "Regolamento per il funzionamento delle sale gioco nel territorio del Comune" del 20/07/1992, O.d.G. 391.