Regolamento
di polizia urbana
ODG/PRG:
2
PG: 195534/2003
Data Seduta: 02/02/04
Data inizio vigore: 19/02/04
Capo I
(Disposizioni generali)
Art.1
(Finalità)
1.
Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana,
disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità
dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti
specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte
nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile,
la qualità della vita, la più ampia fruibilità
dei beni comuni, la mobilità e l'orientamento dei pedoni,
salvaguardare la pubblica sicurezza, il decoro ambientale e la convivenza
uomo-animale, garantire la protezione del patrimonio artistico e
ambientale.
2. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono
le attività di polizia che si svolgono nell'ambito del territorio
comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai
sensi della vigente legislazione.
3. Il presente regolamento è efficace in tutti gli
spazi ed aree pubbliche, in quelle private gravate da servitù
di pubblico passaggio, nonché nei casi previsti nei confronti
di attività private, salvo diversa disposizione.
4. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento,
senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente
regolamento di Polizia Urbana.
5. Nelle materie sopraindicate, oltre alle norme contenute
nel presente regolamento o dallo stesso richiamate, dovranno osservarsi
le ordinanze adottate dal Sindaco, anche derogatorie così
come previste dall'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in presenza
di circostanze eccezionali e imprevedibili.
Art. 2
(Attività di controllo)
1.
Le attività di controllo che assicurano il rispetto delle
norme del presente regolamento, nonché di contestazione e
di accertamento delle violazioni delle disposizioni in esso contenute,
sono attribuite ai dirigenti, ai funzionari ed agli agenti della
Polizia Municipale, nonché agli ufficiali ed agli agenti
con compiti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
2. Il Sindaco può conferire funzioni di prevenzione
e accertamento delle violazioni in materia di polizia urbana e decoro
urbano, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva
competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a
ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori
di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici
provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente in materia.
3. I soggetti di cui al comma 2 operano con riferimento ai
procedimenti amministrativi sanzionatori derivanti dal presente
regolamento. Essi possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie
per dar corso alle funzioni di prevenzione e accertamento delle
violazioni in materia di polizia urbana e decoro urbano.
4. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Dirigenti
preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare
diffusione al pubblico delle norme del presente regolamento, attinenti
i rispettivi ambiti di competenza, emanando inoltre disposizioni
particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie
in circostanze speciali o per determinati luoghi.
Art. 3
(Addetti alla tutela del decoro urbano)
1.
I soggetti accertatori, individuati ai sensi del precedente articolo
2, sono coadiuvati nelle loro attività dagli addetti alla
tutela del decoro urbano, i quali operano ai fini della prevenzione
delle azioni dirette a compromettere la qualità dell'ambiente
urbano o a pregiudicarne le condizioni di fruibilità da parte
dei cittadini.
2. Gli addetti alla tutela del decoro urbano operano, in
particolare, per preservare la città da fattori di degrado,
quali:
a) uso improprio delle strade e delle aree pubbliche;
b) intralcio, sui marciapiedi e sotto i portici, alla fluida circolazione
dei pedoni, anche disabili;
c) imbrattamento del suolo, anche mediante lancio di materiale pubblicitario;
d) danneggiamento o uso improprio del materiale d'arredo e delle
infrastrutture di servizio;
e) affissione abusiva di manifesti;
f) emissione e propagazione di rumori molesti.
3. Gli addetti al decoro urbano, in collaborazione con gli
operatori delle guardie zoofile, delle associazioni di volontariato
con funzioni di salvaguardia della flora e della fauna, svolgono
anche attività di supporto agli operatori del canile comunale.
4. In ogni caso gli addetti alla tutela del decoro urbano
non intervengono direttamente nelle operazioni di cattura e successiva
gestione dell'animale.
Art. 4
(Sanzioni amministrative)
1.
Le violazioni al presente regolamento sono disciplinate ai sensi
della vigente normativa in materia di potere sanzionatorio degli
enti locali.
Capo
II
(Uso e mantenimento del suolo pubblico)
Art.
5
(Comportamenti vietati)
1.
Al fine di tutelare l'igiene del suolo e la fruibilità degli
spazi collettivi è vietato:
a) Scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro
da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi
pubblici o aperti al pubblico;
b) Ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati delle case;
c) Occupare, fuori dai casi previsti dal vigente Regolamento per
l'occupazione di suolo pubblico, l'area della sede stradale adibita
al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili dalle dimensioni
eccedenti i venti centimetri;
d) Immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne un
uso improprio;
e) Segare o spaccare legna sul suolo pubblico;
f) Tosare, strigliare, lavare animali su aree pubbliche o comunque
aperte al pubblico;
g) Lavare e riparare veicoli e simili sul suolo pubblico;
h) Procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati
all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada
o sulle parti sottostanti del fabbricato;
i) Utilizzare balconi o terrazzi visibili dalla pubblica via come
deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo
che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione
che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
j) Stendere nelle ore diurne panni all'esterno delle abitazioni
sui lati verso la via pubblica;
k) Qualsiasi altro comportamento che pregiudichi la libera fruizione
degli spazi collettivi e danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente.
Art. 6
(Sgombero della neve)
1.
I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di
edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi
titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate,
hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio
che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte
le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare
danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere
delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni
all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della
circolazione.
2. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami
che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio.
3. Per la sicurezza delle persone, debbono essere sgomberati
dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei frontisti, i marciapiedi ed
i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei
negozi.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi,
mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico a ridosso
di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei
rifiuti.
5. E' fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei
canali e nei corsi d'acqua.
Art. 7
(Divieto di giochi sul suolo pubblico)
1.
Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonale
è vietato giocare con oggetti e animali. In luogo pubblico,
soggetto a passaggio pubblico o esposto al pubblico è vietato
praticare uno dei giochi proibiti individuati nel Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931,
n. 773.
2. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale
divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale
e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità
comunale.
Capo
III
(Decoro urbano)
Art. 8
(Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici)
1.
I proprietari di fabbricati sono tenuti a mantenere gli stabili
in buono stato di conservazione, soprattutto per quanto riguarda
la stabilità delle strutture.
2. I proprietari degli stabili devono provvedere alla periodica
pulizia ed alla decorosa manutenzione di facciate ed aggetti di
facciate degli edifici, serrande, infissi e tende esterne, inferriate
dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi.
3. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza vetrine, bacheche
e tende, le quali dovranno essere pulite e mantenute in buono stato.
4. I ponteggi e le paratie di cantiere in genere, quando
posizionate in prossimità di un portico, devono essere realizzate,
qualora le condizioni tecniche lo consentano, con materiale che
permetta l'introspezione visiva all'interno del portico stesso.
5. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui
ai precedenti commi, l'Amministrazione comunale intima al proprietario
di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora
l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, l'Amministrazione
comunale interviene in sostituzione del proprietario per eliminare
situazioni di pericolo, anche con interventi temporanei (quali transennature,
ecc.), addebitando il relativo costo al proprietario.
Art. 9
(Divieto di deturpare monumenti e altri beni di pubblico interesse)
1.
Tutti i cittadini sono tenuti al rispetto dei beni aventi per la
collettività un valore culturale, storico, artistico e religioso.
2. E' vietato deturpare, imbrattare in qualsiasi modo o manomettere
i monumenti, i colonnati, le facciate degli edifici, danneggiare
la pavimentazione stradale, inquinare le acque pubbliche di superficie
e le acque di falda, bagnarsi nelle acque pubbliche o nelle fontane,
utilizzare le stesse per il lavaggio di cose o per l'abbeveraggio
di animali, modificare o rendere illeggibili i cartelli segnaletici
e le targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici
dei fabbricati, salire su cancelli, alberi, pali dell'illuminazione
pubblica e scalare monumenti.
3. E' vietato manomettere o deturpare i luoghi destinati
al culto e alla memoria dei defunti.
4. I visitatori devono astenersi dal compiere atti o assumere
comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.
Art.10
(Luminarie natalizie)
1.
La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine
nel periodo che va dal 15 novembre al 15 gennaio di ogni anno, sempre
che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività
e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, prevede una comunicazione
da presentarsi all'ufficio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio
delle operazioni di montaggio.
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione
di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione
dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che
attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle
norme di sicurezza.
3. In assenza di tale dichiarazione l'Amministrazione comunale
intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un
congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza
del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno
a carico dei soggetti installatori qualora individuati ovvero dei
committenti.
4. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di
accensione e di spegnimento delle luci per tutto il territorio comunale
e fissa la data entro la quale le installazioni debbono essere rimosse.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione
degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino
in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono
l'iniziativa.
6. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali
pali e tesate di pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è
necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio
competente; è comunque fatto divieto di utilizzare alberature
quale supporto per tesate di luminarie.
Art. 11
(Addobbi e festoni senza fini pubblicitari)
1.
Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle
festività religiose e civili, non è richiesta alcuna
autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi,
drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel
presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione
degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino
in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono
l'iniziativa.
Art.12
(Divieto di bivacco ed accattonaggio)
1.Ai
fini della salvaguardia della qualità della vita e dell'ambiente
è vietato occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione
collettiva, nonché assumere qualsiasi comportamento che risulti
contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia
alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza
sociale.
2.E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi
motivo, causando disturbo ai passanti.
3.E' vietato, in particolare:
a) consumare alimenti e bevande occupando le piazze, i portici,
gli edifici pubblici o le soglie degli stessi, di luoghi di culto,
di abitazioni private e qualunque spazio o area pubblica assumendo
comportamenti non consoni ai luoghi;
b) sdraiarsi o soggiornare in orario diurno o notturno nei portici,
piazze giardini e altri luoghi pubblici o comunque a fruizione collettiva
in modo contrario al pubblico decoro;
c) utilizzare cuccioli, femmine gravide di animali ed animali in
generale in precarie condizioni di salute.
Art. 13
(Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri
simili oggetti)
1.
A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze,
nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici
o aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la diffusione non
regolata di volantini pubblicitari, opuscoli o altro materiale divulgativo.
2. Gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi
sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle
persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori,
la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione
con specifici provvedimenti.
3. La libera distribuzione di volantini è comunque
ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi
di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie,
da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti
gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni
urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
4. I soggetti che, nell'esercizio delle attività di
distribuzione di materiale pubblicitario, violino le disposizioni
di cui ai precedenti commi 1 e 2 con azioni comportanti la diffusione
indiscriminata di opuscoli, volantini ed altri simili materiali
divulgativi, anche mediante collocazione degli stessi presso accessi
ad abitazioni private ed esercizi pubblici, nonché con diffusione
indiscriminata senza consegna individuale, sono puniti con sanzione
amministrativa pecuniaria.
5. I soggetti committenti la distribuzione di materiale pubblicitario
mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi
vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto
di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2.
6. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria
condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma 5 in
violazione delle disposizioni del presente articolo e risultino
evidenti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione
ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli
o di simili materiali divulgativi, i medesimi sono considerati responsabili
in solido delle violazioni commesse ai sensi dell'art. 6 della Legge
24/11/1981, n. 689.
Capo
IV
(Quiete pubblica)
Art. 14
(Divieto di suoni e schiamazzi)
1.
E' vietato emettere canti, grida, schiamazzi, nonché diffondere
musica mediante qualsiasi strumento senza autorizzazione, ove prevista,
nelle vie e nelle piazze tanto nelle ore diurne che nelle ore notturne.
2. E' vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti
ed artifici similari.
Art. 15
(Disciplina del suono delle campane)
1.
Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto
del sole fino all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni
prescritte dai riti religiosi e civili ed osservate nelle consuetudini
locali. In ogni caso, nelle prime ore del mattino, nelle prime ore
pomeridiane e nelle ore serali le campane dovranno essere suonate
sommessamente.
Art. 16
(Disciplina degli orari della città)
1.
Il Sindaco, con propria ordinanza da adottarsi ai sensi della vigente
normativa, determina gli orari di apertura dei pubblici esercizi,
delle sale giochi, dei circoli privati titolari di autorizzazione
alla somministrazione di alimenti e bevande e di tutte le attività
di impatto sulla quiete pubblica.
2. Il Sindaco può, con propria ordinanza, modificare
gli orari di somministrazione di esercizi aperti al pubblico, circoli
privati, sale giochi ed ogni attività che incida sulla quiete
pubblica, per esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dell'inquinamento
acustico ed ambientale.
3. Il Sindaco può, inoltre, stabilire norme particolari
per il contenimento dei rumori.
Capo
V
(Spettacolo viaggiante)
Art. 17
(Modalità di realizzazione)
1.
Le attività di spettacolo viaggiante sono esercitate unicamente
su aree concesse a tale scopo ed è vietata la sub-concessione,
sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.
2. Le aree vengono concesse agli esercenti muniti di apposita
licenza o alle forme associative degli esercenti stessi nel caso
di più attrazioni contemporanee sulla medesima area.
3. L'occupazione viene concessa qualora le dimensioni e le
caratteristiche dell'attività nel suo complesso siano conformi
alle caratteristiche compositive definite in apposite determinazioni
dell'Amministrazione.
4. Il concessionario è responsabile di tutto quanto
concerne gli impianti ed il funzionamento delle attrazioni, esonerando
il Comune da qualsiasi responsabilità per danno o molestia
a persone e cose che potrebbero derivare, indipendentemente dalla
concessione rilasciata.
5. Il concessionario è tenuto al rispetto sia delle
normative e delle disposizioni in materia sia delle prescrizioni
ed indicazioni date dalle Amministrazioni interessate.
Art. 18
(Programmazione delle attività)
1.
Le domande per lo svolgimento delle attività devono essere
presentate dal 01/01 al 31/01 di ogni anno.
2. Alle domande deve essere allegata, a pena di inammissibilità,
la documentazione essenziale definita in apposite determinazioni.
Art. 19
(Criteri di concessione)
1.
La concessione di aree per attività di circo può avvenire
esclusivamente all'interno del periodo dal 15 dicembre al 31 gennaio.
2. La concessione di aree per attività di parchi di
divertimento può avvenire esclusivamente all'interno del
periodo dal 1 aprile al 15 maggio.
3. La concessione non può avvenire in concomitanza
con manifestazioni fieristiche.
4. Sono considerati criteri preferenziali in ordine di importanza
per l'accoglimento delle domande:
a) maggiori dimensioni dell'attività;
b) non utilizzo di animali;
c) ordine di presentazione delle domande.
Capo
VI
(Mestieri artistici su suolo pubblico)
Art. 20
(Mestieri artistici)
1.
Si intende per mestiere artistico l'esercizio su suolo pubblico
dell'attività di pittore, ritrattista, mimo, giocoliere e
disegnatore di immagini.
2. La sosta per l'esercizio di dette attività non
è soggetta né ad autorizzazione, né alle disposizioni
in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. Il Comune individua le aree del territorio comunale in
cui tale attività è consentita.
4. I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro
attività, devono osservare ogni disposizione dettata dal
Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.
5. L'esposizione e la vendita di opere personali di carattere
creativo o artistico può essere effettuata su aree o spazi
pubblici o aperti al pubblico per non più di sessanta minuti
sullo stesso luogo.
Capo
VII
(Sale giochi)
Art. 21
(Autorizzazione all'esercizio)
1.
E' soggetto ad autorizzazione, ai sensi degli articoli 86 e 110
del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con
R.D. 18/06/1931, n. 773 e dell'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977, n.
616, l'esercizio di giochi di biliardo, giochi delle carte, giochi
da tavolo, giochi meccanici, elettromeccanici ed elettronici in
cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante
rispetto all'elemento aleatorio ai sensi della Legge 06/10/1995,
n. 425.
2. L'esercizio di sale pubbliche per biliardi o altri giochi
leciti, comunemente definite sale giochi, è subordinato ad
autorizzazione nel rispetto del presente regolamento, del Regolamento
di igiene per la tutela della salute e dell'ambiente e di quanto
previsto dalle norme di destinazione d'uso dei locali, nonché
nel rispetto dei criteri di sorvegliabilità di cui al D.M.
05/08/1994, n. 534. Il provvedimento di autorizzazione è
adottato previa comunicazione al Prefetto ed è sospeso, annullato
o revocato per motivata richiesta dello stesso.
3. Il provvedimento di autorizzazione è adottato previa
nulla osta dell'Amministrazione Finanziaria ed è sospeso,
annullato o revocato per motivata richiesta del Prefetto.
Art. 22
(Obblighi dei gestori)
1.
E' vietata la collocazione di attrezzature ed apparecchi all'esterno
dell'esercizio.
2. Non è consentito l'accesso alle sale giochi ai
minori, che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18,
nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole,
a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne.
Art. 23
(Prescrizioni)
1.
Il locale da adibirsi a sala giochi per i nuovi insediamenti, per
la trasformazione e il trasferimento degli esistenti se l'adeguamento
sia possibile, deve essere posto a piano terra ed avere una superficie
utile minima di mq 100. Non costituisce superficie utile l'area
destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi. La superficie
occupata dai giochi non potrà comunque superare il 50% dello
spazio utile.
2. Il numero di sale giochi autorizzabili all'interno del
territorio comunale è individuato dall'Amministrazione. I
nuovi esercizi devono osservare la distanza di cinquecento metri
rispetto a quelle esistenti e la distanza di almeno mille metri
da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali,
case di cura, caserme e strutture protette in genere.
3. Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti, la licenza
è revocata quando il titolare, senza darne comunicazione
all'Amministrazione, sospende l'attività per un tempo superiore
agli otto giorni o qualora la sospensione dell'attività regolarmente
comunicata si protragga per oltre sei mesi.
Capo
VIII
(Norme comuni ai pubblici esercizi ed agli esercizi artigianali
e commerciali del settore alimentare)
Art. 24
(Vendita di bevande alcoliche in bottiglie
e bicchieri di vetro)
1.
Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità
pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00
alle 6.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per
asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori
di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande e degli esercizi artigianali e commerciali del settore
alimentare.
2. E' altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie
e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni,
cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi
artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi.
I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi
spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti.
3. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro
un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni
dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal
perimetro delle pertinenze.
Art. 25
(Divieto di far stazionare i clienti nelle adiacenze dei pubblici
esercizi e degli esercizi artigianali e commerciali del settore
alimentare)
1.
I titolari di autorizzazione per pubblici esercizi, esercizi artigianali
e commerciali del settore alimentare, circoli privati, spettacoli
e trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di vigilare affinché
all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze
di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa
derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché
all'igiene ed alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi
a comportamenti civili.
2. I soggetti gestori degli esercizi di cui al comma 1, ai
fini di una ottimale collaborazione con l'amministrazione comunale
per la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone nelle
ore notturne (dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno successivo),
sono tenuti ad invitare la clientela a non stazionare nelle adiacenze
del locale e pertanto potranno somministrare alimenti e bevande
solo se consumati all'interno dei locali o negli spazi esterni di
pertinenza.
3. Laddove si verifichino particolari fenomeni di degrado
e disturbo per la quiete pubblica e non si rispettino gli orari
e le indicazioni operative decise dall'Amministrazione per la tutela
dei cittadini contermini, il Sindaco, in virtù dei poteri
a lui conferiti dalla legge per far fronte a situazioni eccezionalmente
dannose per la salute e la quiete pubblica, può disporre
la revoca dell'autorizzazione per il tempo necessario all'accertamento
e la verifica delle misure idonee ad assicurare il giusto contemperamento
tra le esigenze dell'attività dell'esercizio e la tutela
della salute pubblica.
4. La presente disposizione si applica anche ai fenomeni
di disturbo che, sia pur non imputabili alla gestione dell'esercizio,
sono direttamente riconducibili all'attività stessa.
5. Agli accertamenti dell'entità e della gravità
delle emissioni sonore provvedono, su richiesta dei soggetti interessati,
gli organismi tecnici competenti.
Art. 26
(Rinvii ad altri regolamenti)
1.
Le disposizioni del presente regolamento sono complementari e connesse
a quelle dei seguenti regolamenti:
a) "Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio,
dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi
pubblicitari" del 21/12/1998, O.d.G. 279;
b) "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'approvazione
del relativo canone" del 21/12/1998, O.d.G. 277 e successive
modificazioni ed integrazioni;
c) "Regolamento di Igiene per la tutela della salute e dell'Ambiente"
del 22/07/2002, O.d.G. 101;
d) "Regolamento Edilizio" del 07/04/2003, O.d.G. 107 e
le "Norme di dettaglio" del 05/05/2003, Progr. 104;
e) "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani
e assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei
rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale" del 11/12/2000,
O.d.G. 286.
Art. 27
(Disposizioni finali e abrogazioni)
1.
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione della deliberazione approvativa.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati
i seguenti regolamenti:
a) "Nuovo regolamento di Polizia urbana" del 31/05/1993,
O.d.G. 176, e la relativa novella di modificazione approvata il
16/06/97, O.d.G. 100;
b) "Regolamento per l'esercizio dell'attività dello
spettacolo viaggiante" del 14/07/1997, O.d.G. 160;
c) "Regolamento per il funzionamento delle sale gioco nel territorio
del Comune" del 20/07/1992, O.d.G. 391.