IL SINDACO:
Rilevato
che nel centro storico, zona del territorio comunale compresa entro
i viali di circonvallazione, così come definito dall'art. 50
delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del vigente Piano Regolatore Generale
(P.R.G.), si registra l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da
parte di giovani, anche minorenni, che porta all'inevitabile conseguenza
del manifestarsi di schiamazzi, in particolare nelle ore notturne,
tali da turbare la quiete pubblica ed è accompagnato dall'abbandono,
dopo l'uso, in strade, porticati e piazze di contenitori di bevande
alcoliche;
Considerato
che la predetta situazione, che ha assunto proporzioni rilevanti,
è collegata alla vendita per asporto di bevande alcoliche praticata
dai numerosi esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande presenti nell'area, aperti
nelle ore serali e notturne;
Dato
atto che le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno
degli esercizi e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati
senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le
norme di igiene del suolo e dell'abitato e costituendo fonte di pericolo
per i soggetti che abitano in quei luoghi e vi transitano;
Visto
che l'area interessata si caratterizza per la presenza di edifici
e monumenti sottoposti alla tutela dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio dell'Emilia Romagna;
Ritenuto
necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra
descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che
frequentano gli spazi pubblici cittadini ed hanno diritto a fruirne
in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza, vietando
agli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori
artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
operanti nell'area interessata di vendere per asporto bevande alcoliche
nella fascia oraria dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno successivo;
Ritenuto
opportuno prevedere una durata temporale limitata al 30 novembre 2005
del suddetto divieto, al fine di valutarne gli effetti, che entrerà
in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione per consentirne
la massima diffusione ai cittadini ed agli operatori commerciali;
Visto
l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna
al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili
ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità dei cittadini;
Richiamato
il Regolamento
di Polizia Urbana, approvato con deliberazione consiliare O.d.G.
n. 2/2004, ed in particolare l'art.
24 che vieta la vendita per asporto di bevande alcoliche e l'art.
25 che vieta lo stazionamento dei clienti nelle adiacenze di pubblici
esercizi ed esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare
prevedendo altresì, laddove si verifichino particolari fenomeni
di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non si rispettino le
indicazioni operative decise dall'Amministrazione per la tutela dei
cittadini contermini, la revoca delle autorizzazioni rilasciate per
il tempo necessario all'accertamento e verifica delle misure idonee
ad assicurare il giusto contemperamento tra le esigenze dell'attività
dell'esercizio e la tutela della salute pubblica;
Visto
l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le
sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle
ordinanze comunali;
ORDINA:
1. nel periodo dal 7 aprile al 30 novembre 2005
nel centro storico, zona del territorio comunale compresa entro i
viali di circonvallazione, così come previsto dall'art. 50
delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del vigente Piano Regolatore Generale
(P.R.G.), è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche
di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non,
da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori
artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
nella fascia oraria dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno successivo;
2.
il divieto di cui al punto 1 non si applica ai suddetti esercizi qualora
gli stessi effettuino servizio a domicilio del cliente;
3.
che le violazioni alle disposizioni contenute al punto 1 della presente
Ordinanza siano punite con la sanzione da 25,00 euro a 500,00 euro
ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4.
che in attuazione dell'art.
25 del vigente Regolamento
di Polizia Urbana sia sospesa l'attività da tre a quindici
giorni qualora allo stesso esercente vengano contestate due violazioni
alle disposizioni contenute al punto 1 della presente Ordinanza;
5.
che la presente Ordinanza sia eseguita dal Corpo di Polizia Municipale
e da chiunque altro spetti farla osservare;
6.
che il presente atto sia trasmesso, per opportuna conoscenza, al signor
Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale, al signor Prefetto,
al signor Questore ed ai restanti soggetti responsabili delle Forze
dell'Ordine cittadine;
7.
la presente Ordinanza entra in vigore il quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione.
Dalla
Residenza municipale, lì
p. Il Sindaco
L'Assessore Delegato
Silvana Mura
Avverso il presente provvedimento può essere
proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro
30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199. E' altresì ammesso ricorso avverso la presente
ordinanza al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna
entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge
6 dicembre 1971, n. 1034.
La consultazione
del testo di questo documento è possibile, durante il periodo
di affissione, presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP),
sportello PRESA VISIONE E RILASCIO ATTI AMMINISTRATIVI, di Piazza
Maggiore n.6.
La consultazione del testo di questo documento è possibile,
durante il periodo di affissione, presso gli uffici dell'Albo Pretorio
in Via Ugo Bassi n.2.