DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE DURANTE LE ORE NOTTURNE NEL CENTRO STORICO
In pubblicazione dal 23/03/2005 al 07/04/2005
PG.N. 63331/2005

 

IL SINDACO:

Rilevato che nel centro storico, zona del territorio comunale compresa entro i viali di circonvallazione, così come definito dall'art. 50 delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.), si registra l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di giovani, anche minorenni, che porta all'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, in particolare nelle ore notturne, tali da turbare la quiete pubblica ed è accompagnato dall'abbandono, dopo l'uso, in strade, porticati e piazze di contenitori di bevande alcoliche;

Considerato che la predetta situazione, che ha assunto proporzioni rilevanti, è collegata alla vendita per asporto di bevande alcoliche praticata dai numerosi esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nell'area, aperti nelle ore serali e notturne;

Dato atto che le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno degli esercizi e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato e costituendo fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e vi transitano;

Visto che l'area interessata si caratterizza per la presenza di edifici e monumenti sottoposti alla tutela dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio dell'Emilia Romagna;

Ritenuto necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini ed hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza, vietando agli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti nell'area interessata di vendere per asporto bevande alcoliche nella fascia oraria dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno successivo;

Ritenuto opportuno prevedere una durata temporale limitata al 30 novembre 2005 del suddetto divieto, al fine di valutarne gli effetti, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione per consentirne la massima diffusione ai cittadini ed agli operatori commerciali;

Visto l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Richiamato il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione consiliare O.d.G. n. 2/2004, ed in particolare l'art. 24 che vieta la vendita per asporto di bevande alcoliche e l'art. 25 che vieta lo stazionamento dei clienti nelle adiacenze di pubblici esercizi ed esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare prevedendo altresì, laddove si verifichino particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non si rispettino le indicazioni operative decise dall'Amministrazione per la tutela dei cittadini contermini, la revoca delle autorizzazioni rilasciate per il tempo necessario all'accertamento e verifica delle misure idonee ad assicurare il giusto contemperamento tra le esigenze dell'attività dell'esercizio e la tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

 

ORDINA:


1. nel periodo dal 7 aprile al 30 novembre 2005 nel centro storico, zona del territorio comunale compresa entro i viali di circonvallazione, così come previsto dall'art. 50 delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.), è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non, da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nella fascia oraria dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno successivo;

2. il divieto di cui al punto 1 non si applica ai suddetti esercizi qualora gli stessi effettuino servizio a domicilio del cliente;

3. che le violazioni alle disposizioni contenute al punto 1 della presente Ordinanza siano punite con la sanzione da 25,00 euro a 500,00 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

4. che in attuazione dell'art. 25 del vigente Regolamento di Polizia Urbana sia sospesa l'attività da tre a quindici giorni qualora allo stesso esercente vengano contestate due violazioni alle disposizioni contenute al punto 1 della presente Ordinanza;

5. che la presente Ordinanza sia eseguita dal Corpo di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare;

6. che il presente atto sia trasmesso, per opportuna conoscenza, al signor Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale, al signor Prefetto, al signor Questore ed ai restanti soggetti responsabili delle Forze dell'Ordine cittadine;

7. la presente Ordinanza entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza municipale, lì
p. Il Sindaco
L'Assessore Delegato
Silvana Mura

 


Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. E' altresì ammesso ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

La consultazione del testo di questo documento è possibile, durante il periodo di affissione, presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP), sportello PRESA VISIONE E RILASCIO ATTI AMMINISTRATIVI, di Piazza Maggiore n.6.
La consultazione del testo di questo documento è possibile, durante il periodo di affissione, presso gli uffici dell'Albo Pretorio in Via Ugo Bassi n.2.