## Igiene delle attività produttive - Requisiti specifici ##
Art.197 - Manufatti provvisori per spazi di ristoro all'aperto ("dehors") annessi a pubblici esercizi di somministrazione

## Igiene delle attività produttive - Alloggi temporanei ##
Art.246 - Aree e strutture per abitazioni temporanee

## Igiene della convivenza uomo-animale - Gestione dell'animale ##
Art.271 - Detenzione di animali
Art.272 - Custodia e circolazione dei cani
Art.273 - Obblighi per i proprietari e i detentori di cani

## Igiene dell'ambiente - Smaltimento dei rifiuti ##
Art.320 - Vigilanza
Art.321 - Sanzioni

## Igiene dell'ambiente - Prevenzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e abitativo ##
Art.354 - Competenze del Comune
Art.355 - Competenze dell'ARPA
Art.356 - Competenze dell'Azienda USL
Art.357 - Attività rumorose a carattere temporaneo
Art.358 - Attività rumorose di carattere permanente
Art.359 - Vigilanza
Art.360 - Sanzioni

## Igiene dell'ambiente - Latrine pubbliche ##
Art.380 - Uso e caratteristiche strutturali e funzionali

## Igiene dell'ambiente - Inconvenienti igienici e dell'ambiente ##
Art.381 - Ambito tematico
Art.382 - Competenze del Comune
Art.383 - Competenze dell'Azienda USL e dell'ARPA
Art.384 - Tipologie di inconveniente igienico
Art.385 - Sanzioni


 

versione integrale del Regolamento di Igiene

 

Titolo III - Attribuzioni e vigilanza
Capo VI - Igiene delle attività produttive
Sezione IV - Requisiti specifici


Art.197
Manufatti provvisori per spazi di ristoro all'aperto ("dehors") annessi a pubblici esercizi di somministrazione

1. E' ammesso l'allestimento di dehors annessi a pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Per gli esercizi esistenti l'installazione di dehors non costituisce ampliamento se la superficie di questi non eccede il 50% della superficie interna di sosta e pertanto non influisce né modifica i requisiti degli esercizi già autorizzati. Per i nuovi esercizi i dehors sono previsti nel progetto.

2. In ogni caso il manufatto corrisponde ai seguenti requisiti:
a) nel caso sia addossato alle pareti esterne dell'edificio, non ostacola l'illuminazione e l'aerazione naturali dei locali interni (cucine, servizi igienici), con possibilità a interessare anche la parete su cui si aprono finestre di servizi igienici se queste non sono apribili ed è assicurata la ventilazione meccanica;
b) le superfici del pavimento e delle pareti del manufatto sono lisce, impermeabili e lavabili; non sono ammessi pavimenti e pareti in moquette o materiali simili.

3. Per i nuovi esercizi di ristorazione, la superficie di sosta comprensiva del dehors, prevista in mq 1,20 per posto, è adeguata alla capacità produttiva, valutata secondo la superficie della cucina pari a mq 20 per i primi 50 posti, più mq 0,25 per ogni posto ulteriore.

 

Titolo III - Attribuzioni e vigilanza
Capo VI - Igiene delle attività produttive
Sezione IX - Alloggi temporanei


Art.246
Aree e strutture per abitazioni temporanee

1. Si considerano a tal fine i ricoveri temporanei per personale dei cantieri e di prima accoglienza per persone in situazioni di emergenza e i campi nomadi.

2. Le aree interessate rispondono ai seguenti requisiti generali:
a) non essere confinanti con aree su cui insistono edifici scolastici ed educativi, edifici a uso sanitario e socio assistenziale, istituti di studio e ricerca, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;
b) dotazione di sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
c) allacciamento alla fognatura pubblica per gli scarichi reflui;
d) allacciamento idropotabile;
e) allacciamento elettrico;
f) contenitori di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi;
g) illuminazione esterna.

3. Le strutture per alloggio di personale dei cantieri e di persone in situazione di emergenza, rispondono ai seguenti requisiti:
a) essere costruite con materiali resistenti al fuoco e con adeguata capacità di coibentazione termica;
b) avere allacciamento idrico e fognario;
c) disporre di sistema di riscaldamento;
d) garantire la sicurezza impiantistica;
e) disporre di pavimenti resistenti, lavabili e impermeabili;
f) avere altezza utile interna non inferiore a m 2,40;
g) disporre di illuminazione e ventilazione naturali;
h) assicurare uno spazio abitabile pari a mq 8 per persona, escluso il servizio igienico;
i) disporre di servizio igienico con doccia ogni 4 persone;
l) disporre di spazio per cottura cibi.

4. I campi nomadi e di prima accoglienza sono previsti in aree organizzate con spazio per sosta automezzi, percorsi interni veicolari e pedonali, fabbricato servizi. I campi sosta per nomadi comprendono un massimo di 16 piazzole, ciascuna con superficie minima di mq 120 al netto dei servizi; l'area, dotata delle opere di urbanizzazione secondaria, è recintata e dispone di contenitori per rifiuti urbani e telefono pubblico. Sono inoltre previste aree di transito con un massimo di 10 piazzole, di superficie minima uguale a quella delle aree di sosta, per la permanenza temporanea al massimo di 48 ore, salvo i casi di ricovero ospedaliero di un componente il nucleo familiare o con accertate ragioni di forza maggiore. Il fabbricato servizi comprende:
a) spazio cucina comune;
b) spazio consumo alimenti;
c) blocco servizi igienici completi di doccia e lavabi: 1 servizio igienico ogni 10 persone, 1 lavabo ogni 5 persone, 1 doccia ogni 15 persone;
d) spazio lavaggio biancheria con un lavello ogni 10 persone.

 

Titolo III - Attribuzioni e vigilanza
Capo VII - Igiene della convivenza uomo-animale
Sezione II - Gestione dell'animale


Art.271
Detenzione di animali

1. Nell'aggregato urbano è consentito tenere unicamente animali di affezione purché l'ubicazione e le condizioni igieniche in cui gli stessi sono allevati siano tali da non arrecare disagio o rischi per la salute del vicinato.

2. I proprietari o i detentori di animali di qualsiasi specie, adottano tutte le misure profilattiche atte a impedire l'insorgenza e la diffusione di zoonosi.

3. Per le specie selvatiche ed esotiche protette, la detenzione è vincolata al possesso del certificato di origine e al rispetto delle condizioni di benessere degli animali.

4. Per evitare che siano sporcate aree pubbliche o private soggette a uso pubblico, il Comune, qualora sussistano motivi igienico sanitari riscontrati dall'Azienda USL dispone con ordinanza il divieto di accesso a dette aree per cani o altri animali.

Art.272
Custodia e circolazione dei cani

1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento di polizia veterinaria i cani circolanti per le vie, in altri luoghi aperti al pubblico o nei luoghi in comune degli edifici in condominio, portano, se non condotti al guinzaglio, idonea museruola, a cura dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo. Il cane di indole aggressiva è condotto con museruola e guinzaglio.

2. Nei locali pubblici, a eccezione di quelli in cui si lavorano, somministrano, vendono alimenti in cui è vietato l'ingresso di animali e nei pubblici mezzi di trasporto, i cani portano la museruola e sono tenuti al guinzaglio.

3. Nelle aree attrezzate come le aree di sgambatura, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei cani, possono tenere l'animale libero senza museruola, sotto la propria responsabilità, nel rispetto comunque di tutte le norme vigenti. Il cane di indole aggressiva porta idonea museruola.

4. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola nei seguenti casi: entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e nelle aree all'uopo predisposte; i cani da pastore e da caccia quando siano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia; i cani delle Forze Armate, della Polizia e delle Forze dell'ordine, quando utilizzati per servizio.

5. Temporanei esoneri dall'obbligo della museruola possono essere concessi dal Comune a richiesta, per motivi inerenti allo stato anatomico, fisiologico, o patologico dell'animale che non consentano l'uso della museruola senza danno oppure per particolari necessità di addestramento e utilizzo. Il Comune accorda il consenso previo parere favorevole dell'Azienda USL.

6. I conduttori dei cani provvedono alla raccolta e al corretto smaltimento delle deiezioni dei loro animali. E' proibito consentire la defecazione e la minzione dei propri animali sotto i portici, sui marciapiedi, nei giardini pubblici e altri spazi aperti al pubblico; in ogni caso i conduttori sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi dei loro animali. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida.

Art.273
Obblighi per i proprietari e i detentori di cani

1. I cittadini proprietari o comunque aventi la materiale custodia di cani provvedono alla loro iscrizione all'anagrafe canina e alla loro identificazione tramite tatuaggio o inserimento di microchip effettuato da medico veterinario ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 27/2000.

2. Chiunque abbia la custodia, anche temporanea, di cani provvede alla pulizia giornaliera delle aree private ove i cani vengono custoditi oltre che al loro mantenimento.

3. Tutti i cani tenuti all'aperto hanno a disposizione una cuccia o idoneo ricovero, sopraelevato di almeno 5 cm da terra, che permetta all'animale di sdraiarsi e di alzarsi in stazione quadrupedale e una tettoia di dimensione doppia di quella della cuccia; hanno sempre a disposizione idonei abbeveratoi con il necessario ricambio d'acqua. Per i cani tenuti alla catena, la lunghezza della catena non è inferiore a otto metri, misurati con la catena posta a terra; la catena è scorrevole e dotata di due moschettoni rotanti alle estremità.

4. I recinti per la custodia dei cani hanno una superficie non inferiore a nove metri quadrati per un singolo animale, aumentata di 1/3 per ogni cane aggiunto e per un numero massimo di 4 cani. Sono esentati i canili municipali e i rifugi riconosciuti già in essere di cui alla Legge n. 281/1991 e alla L.R. Emilia Romagna n. 27/2000.

 

Titolo III - Attribuzioni e vigilanza
Capo VIII - Igiene dell'ambiente
Sezione I - Smaltimento dei rifiuti

Art.320
Vigilanza

1. L'ARPA esercita le funzioni di vigilanza, quale supporto alle attribuzioni comunali, sugli adempimenti previsti dalle norme con particolare riferimento al "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale".

2. A seguito del riscontro di inosservanza alle vigenti norme, l'ARPA propone al Comune i relativi provvedimenti amministrativi.

3. Il Comune adotta ordinanza per la rimozione, l'avvio a recupero o a smaltimento e ripristino dell'area nei riguardi del responsabile dell'abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo o della immissione di rifiuti allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee.

4. Il responsabile cui è diretta l'ordinanza procede in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area interessata, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

5. Decorso senza esito il termine fissato dall'ordinanza, il Comune procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

6. Qualora si riscontrino situazioni determinate dai rifiuti che costituiscano rischio per la salute pubblica e per l'ambiente, il Sindaco con ordinanza contingibile e urgente dispone il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Art.321
Sanzioni

1. Al riscontro di inosservanza alle vigenti norme, si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dagli artt.50, 51, 52, 53 e 54 del D.Lgs. n. 22/1997.

2. Il Comune ha competenza per la violazione di abbandono di rifiuti.

 

Titolo III - Attribuzioni e vigilanza
Capo VIII - Igiene dell'ambiente
Sezione X - Prevenzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e abitativo


Art.354
Competenze del Comune

1. Il Comune, ai sensi delle vigenti norme, ha le seguenti attribuzioni:
a) adeguamento del Regolamento di Igiene relativamente alle norme contro l'inquinamento acustico;
b) classificazione del territorio comunale per l'applicazione dei valori di qualità da conseguire nel breve, medio e lungo periodo (zonizzazione) e adozione del piano di risanamento;
c) coordinamento della zonizzazione acustica con il piano generale del traffico urbano, rilevazione e controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
d) coordinamento della zonizzazione con gli strumenti urbanistici, controllo del rispetto della normativa all'atto della presentazione delle "dichiarazioni inizio attività", del rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti e infrastrutture per attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni commerciali polifunzionali, del rilascio dell'agibilità degli edifici, nonché dei provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
e) autorizzazione, anche in deroga ai valori limite acustici se richiesta, allo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobili;
f) autorizzazione allo svolgimento di attività rumorose di carattere permanente;
g) vigilanza e controllo delle norme e delle prescrizioni contro l'inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare e da sorgenti fisse, della disciplina relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto.

2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'ARPA e dell'Azienda USL.

3. Il presente Regolamento disciplina in particolare:
a) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di rumore se richiesta, allo svolgimento di attività temporanee e a manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile;
b) l'autorizzazione allo svolgimento di attività rumorose di carattere permanente;
c) la vigilanza e il controllo.

4. Per le restanti attribuzioni, si rinvia a:
a) Zonizzazione acustica del territorio comunale e Piano di Risanamento Acustico;
b) Piano Generale del Traffico Urbano;
c) Regolamento Edilizio e Urbanistico.

Art.355
Competenze dell'ARPA

1. L'ARPA fornisce i pareri tecnici di supporto alle attribuzioni del Comune, relativamente sia all'adozione degli strumenti di pianificazione (piano di zonizzazione acustica, piano urbano del traffico, Regolamento Urbanistico ed Edilizio) connessi alla prevenzione dell'inquinamento acustico, sia all'istruttoria degli atti di gestione amministrativa attribuiti al Comune dalle norme e dal presente Regolamento.


Art.356
Competenze dell'Azienda USL

1. L'Azienda USL ha competenza in merito alla stima e valutazione dei rischi per la salute pubblica connessi all'inquinamento acustico.


Art.357
Attività rumorose a carattere temporaneo

1. Sono attività a carattere temporaneo le attività che si esauriscono in periodi di tempo limitato e/o legate a ubicazioni variabili di tipo provvisorio.

2. Le attività rumorose a carattere temporaneo sono autorizzate dal Comune a seguito di domanda, con esclusione dei cantieri di cui al successivo comma 6, corredata da documentazione attestante:
a) data e orario dell'attività;
b) caratteristiche delle sorgenti sonore, tipo di apparecchiature e strumentazioni usate, indicazione dell'eventuale presenza di dispositivi per la riduzione e il controllo delle emissioni sonore;
c) valutazione di impatto acustico in rispondenza dei recettori più esposti, redatta da tecnico competente in materia di acustica ambientale.

3. I cantieri edili, stradali e simili utilizzano macchine e impianti conformi alle direttive CE recepite dalla normativa nazionale; per le macchine e impianti non considerati dalle norme nazionali, sono applicati e dimostrati gli accorgimenti efficaci a limitarne la rumorosità anche in osservanza delle prescrizioni dettate dal Regolamento Comunale per la prevenzione e controllo del rumore. Gli avvisatori acustici, in attesa dell'emanazione delle specifiche norme previste dall'art. 3, lett. g) del D.Lgs. n. 447/1995, sono utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

4. L'uso delle macchine rumorose nei cantieri è consentito nei soli giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. I suddetti orari possono essere derogati, previa autorizzazione comunale, a seguito della necessità di assicurare con urgenza la tutela della pubblica incolumità, la viabilità ordinaria veicolare e pedonale, il ripristino di pubblici servizi (linee elettriche e telefoniche, reti idriche e di distribuzione gas, condotte fognarie). In ogni caso la deroga oraria è compresa nell'arco orario dalle ore 7.00 alle ore 20.00 per i cantieri edili e può essere estesa alle 24 ore per i cantieri stradali, ferroviari e assimilabili nelle situazioni di emergenza e per comprovate necessità operative dettate da particolari situazioni ambientali.

5. Il limite massimo di rumore da non superare è di 70 dBA; tale limite si intende fissato in facciata alle abitazioni confinanti con le aree in cui si esercita l'attività rumorosa, senza considerare i limiti differenziali; nel caso di recettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dBA a finestre chiuse.

6. L'attività dei cantieri, nel rispetto degli orari e dei limiti di rumore di cui ai precedenti commi, non necessita della richiesta di specifica autorizzazione che si intende compresa nei titoli edilizi abilitanti i quali riportano i limiti stessi.

7. Qualora, per documentate esigenze eccezionali e contingenti, si ritiene necessario superare i limiti degli orari e/o del rumore sopra fissati, il responsabile del cantiere presenta specifica domanda di autorizzazione in deroga, la quale sarà valutata in relazione alle esigenze espresse e alle caratteristiche della zona interessata come definite dal piano di zonizzazione acustica; nella domanda sono riportati gli orari e i limiti di rumore richiesti in deroga.

8. Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico (concerti, spettacoli, feste popolari, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, religiose, sportive, luna park, ecc.), non possono essere ubicate nelle aree ospedaliere e in quelle adiacenti qualora le manifestazioni influiscano sul clima acustico delle aree stesse, ma esclusivamente in quelle previste dal Regolamento Comunale per la prevenzione e controllo del rumore.

9. La domanda di autorizzazione deve esplicitamente dichiarare e documentare l'osservanza dei limiti assoluti di rumore previsti dalle norme vigenti nell'area interessata. Tali limiti sono assicurati in facciata degli edifici adibiti a uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati e con applicazione del criterio differenziale.

10. E' ammessa deroga ai limiti di zona, a seguito di specifica domanda, alle condizioni previste dal Regolamento Comunale per la prevenzione e controllo del rumore, tenuto conto della presenza o meno di strutture sanitarie, assistenziali, educative e scolastiche. In ogni caso la deroga non ammette il superamento del valore di 70 dBA.

11. La domanda di deroga indica gli orari nei quali viene richiesta ed è corredata da documentazione tecnica che dimostra il rispetto dei limiti richiesti in deroga; il Comune ha facoltà di chiedere elementi integrativi di giudizio, rispetto alla documentazione presentata.

12. L'uso di macchine e impianti rumorosi per la lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; al sabato e nei giorni festivi il loro uso è consentito dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. L'impiego di tali macchine e impianti avviene con modalità tali da limitare l'inquinamento acustico, anche ricorrendo a macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature.

13. L'uso di altoparlanti su veicoli è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

14. Le emissioni sonore da sistemi di allarme acustico hanno durata non superiore a minuti 15, indipendentemente dai livelli di rumore prodotti.

15. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in materia di attività rumorose a carattere temporaneo, si rinvia al Regolamento Comunale per la prevenzione e controllo del rumore.

Art.358
Attività rumorose di carattere permanente

1. Ai fini della presente disciplina, sono attività rumorose di carattere permanente:
a) attività di pubblico trattenimento e spettacolo (sale da ballo, discoteche, sale da gioco, cinematografi, teatri, circoli privati e attività similari);
b) pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande con attività complementare di "piano bar" o spettacolo, circoli privati con trattenimenti musicali, esercizi commerciali e altre attività che fanno uso di apparecchiature o impianti sorgenti di rumore;
c) impianti sportivi e ricreativi, palestre;
d) attività industriali e artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
e) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
f) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, laboratori di analisi, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande;
g) artigianato di servizio relativamente alle autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
h) attività di spedizioniere, depositi di collettame, connessi all'attività di trasporto in conto terzi, compresi i depositi all'ingrosso con ordinarie operazioni di carico - scarico merci e impiego di automezzi pesanti;
i) ipermercati, supermercati, centri commerciali e direzionali;
l) parcheggi pubblici con capacità superiore a 50 posti auto, aree e magazzini di transito;
m) cave (nuove attività estrattive o variazioni significative delle modalità di coltivazione);
n) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, impianti di condizionamento e trattamento aria, quando soggetti a titolo autorizzativo edilizio; nel caso di presentazione di "denuncia inizio attività", la documentazione di seguito prescritta è tenuta dal titolare dell'attività ed è presentata a richiesta dell'autorità competente al controllo.

2. Le attività di cui ai punti precedenti sono autorizzate all'insediamento, a seguito di domanda, allorché siano compatibili con le norme urbanistiche, edilizie, igienico sanitarie e ambientali comunali.

3. La domanda di autorizzazione è corredata da:
a) documentazione di impatto acustico, firmata da tecnico competente in acustica ambientale, che dimostri il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione rispetto ai ricettori più esposti;
b) relazione tecnico esecutiva, nell'ambito dello studio di impatto acustico, relativa alle apparecchiature e impianti sorgenti di rumore, con i valori di emissione oltre agli eventuali interventi di mitigazione acustica necessari a garantire il rispetto dei limiti.
Nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di documentazione di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative o di ricettori sensibili all'impatto, è sufficiente dichiarazione dello stesso tecnico, mediante modulistica predisposta dal Comune in accordo con ARPA, in sostituzione della documentazione di impatto acustico.

4. Le attività già in essere adottano tutti i provvedimenti tecnici idonei a impedire la immissione all'esterno del rumore oltre i limiti di zona, con le modalità e nei tempi determinati dalla Regione per i piani di risanamento delle imprese.

5. Gli impianti a ciclo continuo, anche artigianali, che operano in zone non esclusivamente industriali sono adeguati ai limiti di zona con le modalità e nei tempi previsti dalla Regione, salva la facoltà delle imprese di avvalersi delle norme sulla delocalizzazione previste per gli impianti industriali.

6. Le nuove attività rumorose di carattere permanente e quelle già in essere, osservano o si adeguano ai limiti di zona nei tempi prescritti dalla Regione.

7. Per tutte le attività rumorose di carattere permanente, il Comune determina l'orario di funzionamento con provvedimento di carattere generale.

8. Con singolo provvedimento motivato, il Comune può limitare gli orari o autorizzarne di diversi per particolari esigenze produttive o di servizio o per la tutela del comfort acustico, fatta sempre e comunque salva l'osservanza del limite di rumore di zona.

Art.359
Vigilanza

1. L'ARPA esercita la vigilanza negli ambienti di vita, esterni e abitativi ai fini del controllo dell'osservanza:
a) dell'efficacia delle disposizioni autorizzative, prescrittive, ordinatorie adottate dal Comune;
b) delle norme relative alla prevenzione e contenimento dell'inquinamento acustico da traffico veicolare e da sorgenti fisse;
c) della disciplina relativa alle attività rumorose di carattere temporaneo e permanente;
d) della normativa relativa ai contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D.Lgs. n. 447/1995.

2. Il personale incaricato dei controlli ha facoltà di accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono sorgente di rumore, di richiedere dati, notizie e documentazioni necessari per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo; tali funzioni non possono essere ostacolate dal segreto industriale.

3. L'ARPA assicura il monitoraggio acustico nel territorio comunale.

4. I risultati delle vigilanza, dei controlli e delle attività di monitoraggio acustico sono trasmessi periodicamente dall'ARPA al Comune, fatte salve le segnalazioni sollecite per emergenze e quelle relative a inottemperanza alle norme che comportano la proposta di ARPA per provvedimenti amministrativi.

5. Il Comune ha facoltà di sospendere, per un tempo determinato entro cui viene dato adempimento alle norme, o di revocare, nei casi più gravi e di reiterata inottemperanza, le diverse autorizzazioni amministrative al funzionamento delle attività rumorose, allorché le irregolarità riscontrate determinino una situazione di rischio per l'ambiente, come stimato e valutato dall'ARPA. Il Comune esercita la stessa facoltà qualora sia stato riscontrato dall'Azienda USL, autonomamente o a seguito di richiesta del Comune o dell'ARPA, un rischio per la salute.

6. Il Sindaco, Autorità Sanitaria Locale e ufficiale di governo, nei casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento acustico, ha facoltà di adottare ordinanza contingibile e urgente per modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e, di intesa con i responsabili territoriali delle competenti amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici.

7. Ordinanze contingibili e urgenti possono essere adottate dal Sindaco per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, quando siano riscontrate eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.

8. Il Comune, tramite la polizia municipale, controlla e vigila sul rispetto degli orari di apertura e di chiusura delle attività dei cantieri e dei pubblici esercizi e di quant'altro prescritto nelle autorizzazioni.

Art.360
Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni penali previste nei casi di inottemperanza alle ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco, le violazioni delle vigenti norme comportano le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 447/1995 e dall'art. 16 della L.R. Emilia Romagna n. 15/2001.

2. Per le violazioni delle norme in materia di prevenzione dell'inquinamento acustico, non sanzionate dalle leggi speciali, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 344 del T.U. leggi sanitarie.

3. Il Sindaco è l'autorità competente a ricevere le comunicazioni di accertata violazione anche delle norme per le quali ha competenza la Regione e il Comune è l'ente cui vanno versate le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie; tali somme sono destinate al finanziamento dei piani di risanamento del Comune.


Titolo III - Attribuzioni e vigilanza
Capo VIII - Igiene dell'ambiente
Sezione XV - Latrine pubbliche


Art.380
Uso e caratteristiche strutturali e funzionali

1. E' vietato soddisfare le esigenze corporali al di fuori delle latrine destinate al pubblico. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 344 del Testo Unico leggi sanitarie.

2. Sono rese disponibili al pubblico latrine del tipo tradizionale o automatizzato, con esclusione di nuovi "vespasiani".

3. Le latrine di tipo tradizionale, organizzate in batterie di w.c. di norma distinte per sesso, trovano collocazione in vani al piano terreno o seminterrato o interrato di edifici esistenti o di nuova costruzione e con accesso dalla pubblica via.

4. I requisiti strutturali sono definiti dal Regolamento Edilizio per le latrine in generale, compresi i requisiti per il superamento all'accesso delle barriere architettoniche. In ogni complesso è reso disponibile almeno un servizio a norma handicap. E' ammessa la sola aerazione meccanica con le caratteristiche previste dal Regolamento Edilizio relativamente sia all'estrazione che all'emissione esterna dell'aria.

5. Le pubbliche latrine dispongono di un vano a uso antilatrina per ciascuna batteria di w.c., con orinatoi nel settore maschile e lavamani; questi ultimi sono dotati di sistema di erogazione dell'acqua non manuale, di sapone liquido e attrezzature o materiali uso asciugamano.

6. I w.c. a cacciata d'acqua sono ubicati in singoli box ai quali si accede dall'antilatrina, separati da pareti di altezza non inferiore a m 2,20 e con porte apribili verso l'esterno. Sono escluse le così dette "turche"

7. E' assicurata la pulizia ambientale giornaliera, anche con ricorso a getto di acqua corrente per cui i pavimenti dell'antilatrina e dei box sono dotati di pilette di scarico; è inoltre assicurata la disinfezione ambientale almeno settimanale. La pulizia con detergenti e disinfettanti delle apparecchiature idrico sanitarie è costante nel corso della giornata.

8. In occasione di pubbliche manifestazioni in luogo aperto, sono rese disponibili latrine prefabbricate, composte da materiali con superficie liscia, lavabile e impermeabile. Il rapporto numerico w.c. / utenti è lo stesso previsto per i locali di pubblico spettacolo.

9. I prefabbricati possono contenere singoli w.c. a cacciata d'acqua o più w.c. organizzati in box; in quest'ultimo caso è presente in ogni prefabbricato un vano antilatrina dotato di lavamani e orinatoi; le caratteristiche dei box sono le stesse delle latrine tradizionali; sono escluse le così dette "turche". Nel caso di prefabbricati con w.c. singoli, è assicurata la disponibilità di un prefabbricato dotato di lavamani e orinatoi.

10. Gli scarichi delle latrine prefabbricate sono collegati alla rete fognaria pubblica; qualora ciò non fosse possibile per mancanza della rete fognaria, sono ammesse latrine prefabbricate con trattamento chimico delle deiezioni e con svuotamento e disinfezione dei relativi serbatoi almeno due volte al giorno.

11. La gestione della pulizia e dell'igiene delle latrine prefabbricate è la stessa prevista per le latrine tradizionali.

 

Titolo III - Attribuzioni e vigilanza
Capo VIII - Igiene dell'ambiente
Sezione XVI - Inconvenienti igienici e dell'ambiente


Art.381
Ambito tematico

1. Si definiscono inconvenienti igienici le situazioni estemporanee in cui fattori pericolosi di natura biologica, chimica e fisica determinano stati di disagio o di rischio per la salute, la sicurezza e per l'ambiente.

2. La valutazione del disagio o del rischio, intesa quale stima della entità e dell'estensione dei disagi e dei possibili danni per la salute, la sicurezza e l'ambiente, è riferita alla comunità anche lavorativa e condominiale.

3. Costituiscono elementi di priorità, ai fini della valutazione e dei conseguenti provvedimenti, la esposizione di utenza sensibile (bambini, anziani, malati, disabili) e il numero di persone interessate dall'inconveniente.

Art.382
Competenze del Comune

1. Ai sensi delle norme speciali vigenti nelle materie disciplinate dal presente Regolamento, il Comune esercita le seguenti funzioni:
a) riceve le segnalazioni di inconveniente igienico, da chiunque presentate;
b) attiva i procedimenti di verifica avvalendosi degli uffici comunali e degli organi di vigilanza esterni, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ispirandosi al principio di sussidiarietà;
c) adotta i provvedimenti amministrativi che rientrano nelle proprie attribuzioni; diversamente trasmette alle autorità competenti la documentazione relativa alla segnalazione e agli accertamenti eseguiti, con gli eventuali provvedimenti proposti dagli organi di vigilanza, informandone i soggetti autori della segnalazione;
d) esercita la vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati di propria competenza;
e) informa i soggetti autori delle segnalazioni sull'esito degli accertamenti, sugli eventuali provvedimenti adottati nell'ambito delle proprie competenze e sul loro risultato.

2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale, oltre che degli uffici comunali, dell'Azienda USL e dell'ARPA.

Art.383
Competenze dell'Azienda USL e dell'ARPA

1. L'Azienda USL e l'ARPA, secondo le rispettive competenze, effettuano le valutazioni e verifiche, anche ispettive, nei casi segnalati dal Comune, trasmettendo a questo i relativi risultati e le proposte di eventuali provvedimenti amministrativi di competenza sia comunale sia di altre autorità.

2. L'Azienda USL e l'ARPA hanno facoltà di ricevere direttamente le segnalazioni di inconvenienti igienici; in tal caso, eseguite le valutazioni e le verifiche di rispettiva competenza, trasmettono al Comune o ad altra autorità competente l'esito degli accertamenti e le proposte di eventuali provvedimenti amministrativi.

3. Azienda USL e ARPA vigilano sull'osservanza dei provvedimenti amministrativi adottati dalle diverse autorità competenti.

Art.384
Tipologie di inconveniente igienico

1. Ai fini della prevenzione e controllo dei disagi e dei rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente, visto l'art. 14, comma 5, del presente Regolamento relativamente al protocollo di intesa tra Azienda USL e ARPA che costituisce elemento di riferimento anche nelle sue eventuali variazioni, si considerano di norma le seguenti tipologie e rispettive competenze:
a) di competenza dell'Azienda USL:
1) nelle civili abitazioni:
1.1) problemi di sicurezza degli impianti elettrici, termici centralizzati (potenza oltre 35 KW) e individuali (con esclusione del rumore);
1.2) alterazioni del microclima prodotte da attività produttive confinanti (forni, pizzerie, rosticcerie e simili);
1.3) interventi di demolizione e rimozione di manufatti in cemento-amianto all'interno delle unità abitative;
1.4) accumulo di rifiuti negli spazi comuni condominiali;
2) all'interno di tutti gli edifici:
2.1) spandimenti fognari;
2.2) carenze strutturali e funzionali di canne fumarie e di esalazione a servizio di laboratori ed esercizi alimentari per la evacuazione dei prodotti della combustione e della cottura (con esclusione delle emissioni esterne);
2.3) presenza di materiali con amianto, fibre minerali artificiali e altre sostanze pericolose;
2.4) infestazioni da topi, piccioni, insetti;
3) all'interno degli ambienti di lavoro:
3.1) carenze di igiene e sicurezza per i lavoratori dipendenti da mancata ottemperanza alle norme vigenti in materia;
4) in strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, in comunità educative e scolastiche, in comunità di adulti comprese strutture di prima accoglienza e campi nomadi, nelle strutture recettive in generale:
4.1) malattie infettive diffusive e parassitarie;
4.2) rilevanti carenze di igiene e pulizia;
4.3) carenze assistenziali;
5) con impatto esterno:
5.1) degrado ambientale con proliferazione di insetti e ratti;
5.2) attività artigianali con immissioni esterne (con esclusione del rumore);
5.3) uso di prodotti fitosanitari in prossimità di insediamenti abitativi;
6) con impatto sull'igiene e sicurezza degli alimenti e bevande:
6.1) alterazioni organolettiche (colore, odore, sapore) delle acque interne agli edifici destinate all'uso umano;
6.2) carenze igieniche gestionali nei locali di produzione, deposito, commercializzazione e somministrazione di alimenti e bevande;
6.3) carenze funzionali degli impianti di captazione ed espulsione di fumi, vapori e odori delle cucine dei pubblici esercizi, della ristorazione collettiva scolastica e aziendale;
6.4) alterazione dei caratteri organolettici e carenze di conservazione dei prodotti alimentari posti in commercio o somministrati;
7) con impatto sul vicinato da animali:
7.1) allevamenti;
7.2) animali domestici;
7.3) piccioni e altri volatili;
7.4) cani randagi e colonie feline;
7.5) abbandono di carcasse animali;
7.6) morie di pesci nelle acque superficiali.
b) di competenza dell'ARPA:
1) rumore in ambiente esterno e ambienti di vita (esclusi gli ambienti di lavoro);
2) scarichi fognari di tipo civile all'esterno;
3) scarichi reflui in generale;
4) perdite da cisterne interrate;
5) accumulo di rifiuti in aree abbandonate, pubbliche e private aperte al pubblico, e cortilive;
6) incenerimento di rifiuti all'aperto;
7) emissioni da attività produttive (polveri, gas, vapori, fumi);
8) inquinamento di acque superficiali;
9) campi elettromagnetici.

Art.385
Sanzioni

1. Nei casi di inosservanza delle norme generali e speciali che disciplinano le diverse materie e delle disposizioni impartite dalle competenti autorità, si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dalle norme stesse.