versione
integrale del Regolamento
di Igiene
Titolo
III - Attribuzioni e vigilanza
Capo VI - Igiene delle attività produttive
Sezione IV - Requisiti specifici
Art.197
Manufatti provvisori per spazi di ristoro
all'aperto ("dehors") annessi a pubblici esercizi di somministrazione
1.
E' ammesso l'allestimento di dehors annessi a pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande. Per gli esercizi esistenti
l'installazione di dehors non costituisce ampliamento se la superficie
di questi non eccede il 50% della superficie interna di sosta e pertanto
non influisce né modifica i requisiti degli esercizi già
autorizzati. Per i nuovi esercizi i dehors sono previsti nel progetto.
2. In
ogni caso il manufatto corrisponde ai seguenti requisiti:
a) nel caso sia addossato alle pareti esterne dell'edificio, non ostacola
l'illuminazione e l'aerazione naturali dei locali interni (cucine,
servizi igienici), con possibilità a interessare anche la parete
su cui si aprono finestre di servizi igienici se queste non sono apribili
ed è assicurata la ventilazione meccanica;
b) le superfici del pavimento e delle pareti del manufatto sono lisce,
impermeabili e lavabili; non sono ammessi pavimenti e pareti in moquette
o materiali simili.
3. Per
i nuovi esercizi di ristorazione, la superficie di sosta comprensiva
del dehors, prevista in mq 1,20 per posto, è adeguata alla
capacità produttiva, valutata secondo la superficie della cucina
pari a mq 20 per i primi 50 posti, più mq 0,25 per ogni posto
ulteriore.
Titolo
III - Attribuzioni e vigilanza
Capo VI - Igiene delle attività produttive
Sezione IX - Alloggi temporanei
Art.246
Aree e strutture per abitazioni temporanee
1.
Si considerano a tal fine i ricoveri temporanei per personale dei
cantieri e di prima accoglienza per persone in situazioni di emergenza
e i campi nomadi.
2. Le
aree interessate rispondono ai seguenti requisiti generali:
a) non essere confinanti con aree su cui insistono edifici scolastici
ed educativi, edifici a uso sanitario e socio assistenziale, istituti
di studio e ricerca, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;
b) dotazione di sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
c) allacciamento alla fognatura pubblica per gli scarichi reflui;
d) allacciamento idropotabile;
e) allacciamento elettrico;
f) contenitori di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi;
g) illuminazione esterna.
3. Le
strutture per alloggio di personale dei cantieri e di persone in situazione
di emergenza, rispondono ai seguenti requisiti:
a) essere costruite con materiali resistenti al fuoco e con adeguata
capacità di coibentazione termica;
b) avere allacciamento idrico e fognario;
c) disporre di sistema di riscaldamento;
d) garantire la sicurezza impiantistica;
e) disporre di pavimenti resistenti, lavabili e impermeabili;
f) avere altezza utile interna non inferiore a m 2,40;
g) disporre di illuminazione e ventilazione naturali;
h) assicurare uno spazio abitabile pari a mq 8 per persona, escluso
il servizio igienico;
i) disporre di servizio igienico con doccia ogni 4 persone;
l) disporre di spazio per cottura cibi.
4. I
campi nomadi e di prima accoglienza sono previsti in aree organizzate
con spazio per sosta automezzi, percorsi interni veicolari e pedonali,
fabbricato servizi. I campi sosta per nomadi comprendono un massimo
di 16 piazzole, ciascuna con superficie minima di mq 120 al netto
dei servizi; l'area, dotata delle opere di urbanizzazione secondaria,
è recintata e dispone di contenitori per rifiuti urbani e telefono
pubblico. Sono inoltre previste aree di transito con un massimo di
10 piazzole, di superficie minima uguale a quella delle aree di sosta,
per la permanenza temporanea al massimo di 48 ore, salvo i casi di
ricovero ospedaliero di un componente il nucleo familiare o con accertate
ragioni di forza maggiore. Il fabbricato servizi comprende:
a) spazio cucina comune;
b) spazio consumo alimenti;
c) blocco servizi igienici completi di doccia e lavabi: 1 servizio
igienico ogni 10 persone, 1 lavabo ogni 5 persone, 1 doccia ogni 15
persone;
d) spazio lavaggio biancheria con un lavello ogni 10 persone.
Titolo III - Attribuzioni e vigilanza
Capo VII - Igiene della convivenza uomo-animale
Sezione II - Gestione dell'animale
Art.271
Detenzione di animali
1.
Nell'aggregato urbano è consentito tenere unicamente animali
di affezione purché l'ubicazione e le condizioni igieniche
in cui gli stessi sono allevati siano tali da non arrecare disagio
o rischi per la salute del vicinato.
2. I
proprietari o i detentori di animali di qualsiasi specie, adottano
tutte le misure profilattiche atte a impedire l'insorgenza e la diffusione
di zoonosi.
3. Per
le specie selvatiche ed esotiche protette, la detenzione è
vincolata al possesso del certificato di origine e al rispetto delle
condizioni di benessere degli animali.
4. Per
evitare che siano sporcate aree pubbliche o private soggette a uso
pubblico, il Comune, qualora sussistano motivi igienico sanitari riscontrati
dall'Azienda USL dispone con ordinanza il divieto di accesso a dette
aree per cani o altri animali.
Art.272
Custodia e circolazione dei cani
1.
Fermo restando quanto previsto dal Regolamento di polizia veterinaria
i cani circolanti per le vie, in altri luoghi aperti al pubblico o
nei luoghi in comune degli edifici in condominio, portano, se non
condotti al guinzaglio, idonea museruola, a cura dei proprietari o
dei conduttori a qualsiasi titolo. Il cane di indole aggressiva è
condotto con museruola e guinzaglio.
2. Nei
locali pubblici, a eccezione di quelli in cui si lavorano, somministrano,
vendono alimenti in cui è vietato l'ingresso di animali e nei
pubblici mezzi di trasporto, i cani portano la museruola e sono tenuti
al guinzaglio.
3. Nelle
aree attrezzate come le aree di sgambatura, i proprietari o i conduttori
a qualsiasi titolo dei cani, possono tenere l'animale libero senza
museruola, sotto la propria responsabilità, nel rispetto comunque
di tutte le norme vigenti. Il cane di indole aggressiva porta idonea
museruola.
4. I
cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola nei
seguenti casi: entro i limiti dei luoghi privati purché non
aperti al pubblico e nelle aree all'uopo predisposte; i cani da pastore
e da caccia quando siano rispettivamente utilizzati per la guardia
delle greggi e per la caccia; i cani delle Forze Armate, della Polizia
e delle Forze dell'ordine, quando utilizzati per servizio.
5. Temporanei
esoneri dall'obbligo della museruola possono essere concessi dal Comune
a richiesta, per motivi inerenti allo stato anatomico, fisiologico,
o patologico dell'animale che non consentano l'uso della museruola
senza danno oppure per particolari necessità di addestramento
e utilizzo. Il Comune accorda il consenso previo parere favorevole
dell'Azienda USL.
6. I
conduttori dei cani provvedono alla raccolta e al corretto smaltimento
delle deiezioni dei loro animali. E' proibito consentire la defecazione
e la minzione dei propri animali sotto i portici, sui marciapiedi,
nei giardini pubblici e altri spazi aperti al pubblico; in ogni caso
i conduttori sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia
del suolo imbrattato dagli escrementi dei loro animali. Sono esentati
i non vedenti accompagnati da cani guida.
Art.273
Obblighi per i proprietari e i detentori di
cani
1.
I cittadini proprietari o comunque aventi la materiale custodia di
cani provvedono alla loro iscrizione all'anagrafe canina e alla loro
identificazione tramite tatuaggio o inserimento di microchip effettuato
da medico veterinario ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 27/2000.
2. Chiunque
abbia la custodia, anche temporanea, di cani provvede alla pulizia
giornaliera delle aree private ove i cani vengono custoditi oltre
che al loro mantenimento.
3. Tutti
i cani tenuti all'aperto hanno a disposizione una cuccia o idoneo
ricovero, sopraelevato di almeno 5 cm da terra, che permetta all'animale
di sdraiarsi e di alzarsi in stazione quadrupedale e una tettoia di
dimensione doppia di quella della cuccia; hanno sempre a disposizione
idonei abbeveratoi con il necessario ricambio d'acqua. Per i cani
tenuti alla catena, la lunghezza della catena non è inferiore
a otto metri, misurati con la catena posta a terra; la catena è
scorrevole e dotata di due moschettoni rotanti alle estremità.
4. I
recinti per la custodia dei cani hanno una superficie non inferiore
a nove metri quadrati per un singolo animale, aumentata di 1/3 per
ogni cane aggiunto e per un numero massimo di 4 cani. Sono esentati
i canili municipali e i rifugi riconosciuti già in essere di
cui alla Legge n. 281/1991 e alla L.R. Emilia Romagna n. 27/2000.
Titolo III - Attribuzioni e vigilanza
Capo VIII - Igiene dell'ambiente
Sezione I - Smaltimento dei rifiuti
Art.320
Vigilanza
1.
L'ARPA esercita le funzioni di vigilanza, quale supporto alle attribuzioni
comunali, sugli adempimenti previsti dalle norme con particolare riferimento
al "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e
assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti
e di altri servizi di igiene ambientale".
2. A
seguito del riscontro di inosservanza alle vigenti norme, l'ARPA propone
al Comune i relativi provvedimenti amministrativi.
3. Il
Comune adotta ordinanza per la rimozione, l'avvio a recupero o a smaltimento
e ripristino dell'area nei riguardi del responsabile dell'abbandono
e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo o della
immissione di rifiuti allo stato solido o liquido nelle acque superficiali
e sotterranee.
4. Il
responsabile cui è diretta l'ordinanza procede in solido con
il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento
dell'area interessata, ai quali la violazione sia imputabile a titolo
di dolo o colpa.
5. Decorso
senza esito il termine fissato dall'ordinanza, il Comune procede all'esecuzione
in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
6. Qualora
si riscontrino situazioni determinate dai rifiuti che costituiscano
rischio per la salute pubblica e per l'ambiente, il Sindaco con ordinanza
contingibile e urgente dispone il ricorso temporaneo a speciali forme
di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
Art.321
Sanzioni
1.
Al riscontro di inosservanza alle vigenti norme, si applicano le sanzioni
penali e amministrative previste dagli artt.50, 51, 52, 53 e 54 del
D.Lgs. n. 22/1997.
2. Il
Comune ha competenza per la violazione di abbandono di rifiuti.
Titolo
III - Attribuzioni e vigilanza
Capo VIII - Igiene dell'ambiente
Sezione X - Prevenzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente
esterno e abitativo
Art.354
Competenze del Comune
1. Il
Comune, ai sensi delle vigenti norme, ha le seguenti attribuzioni:
a) adeguamento del Regolamento di Igiene relativamente alle norme
contro l'inquinamento acustico;
b) classificazione del territorio comunale per l'applicazione dei
valori di qualità da conseguire nel breve, medio e lungo periodo
(zonizzazione) e adozione del piano di risanamento;
c) coordinamento della zonizzazione acustica con il piano generale
del traffico urbano, rilevazione e controllo delle emissioni sonore
prodotte dai veicoli;
d) coordinamento della zonizzazione con gli strumenti urbanistici,
controllo del rispetto della normativa all'atto della presentazione
delle "dichiarazioni inizio attività", del rilascio
di concessione edilizia relativa a nuovi impianti e infrastrutture
per attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni
commerciali polifunzionali, del rilascio dell'agibilità degli
edifici, nonché dei provvedimenti di licenza o autorizzazione
all'esercizio di attività produttive;
e) autorizzazione, anche in deroga ai valori limite acustici se richiesta,
allo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni
in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere
temporaneo ovvero mobili;
f) autorizzazione allo svolgimento di attività rumorose di
carattere permanente;
g) vigilanza e controllo delle norme e delle prescrizioni contro l'inquinamento
acustico prodotto da traffico veicolare e da sorgenti fisse, della
disciplina relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose
e da attività svolte all'aperto.
2. Per
l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'ARPA
e dell'Azienda USL.
3. Il
presente Regolamento disciplina in particolare:
a) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di rumore se
richiesta, allo svolgimento di attività temporanee e a manifestazioni
in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere
temporaneo o mobile;
b) l'autorizzazione allo svolgimento di attività rumorose di
carattere permanente;
c) la vigilanza e il controllo.
4. Per
le restanti attribuzioni, si rinvia a:
a) Zonizzazione acustica del territorio comunale e Piano di Risanamento
Acustico;
b) Piano Generale del Traffico Urbano;
c) Regolamento Edilizio e Urbanistico.
Art.355
Competenze dell'ARPA
1. L'ARPA
fornisce i pareri tecnici di supporto alle attribuzioni del Comune,
relativamente sia all'adozione degli strumenti di pianificazione (piano
di zonizzazione acustica, piano urbano del traffico, Regolamento Urbanistico
ed Edilizio) connessi alla prevenzione dell'inquinamento acustico,
sia all'istruttoria degli atti di gestione amministrativa attribuiti
al Comune dalle norme e dal presente Regolamento.
Art.356
Competenze dell'Azienda USL
1.
L'Azienda USL ha competenza in merito alla stima e valutazione dei
rischi per la salute pubblica connessi all'inquinamento acustico.
Art.357
Attività rumorose a carattere temporaneo
1.
Sono attività a carattere temporaneo le attività che
si esauriscono in periodi di tempo limitato e/o legate a ubicazioni
variabili di tipo provvisorio.
2. Le
attività rumorose a carattere temporaneo sono autorizzate dal
Comune a seguito di domanda, con esclusione dei cantieri di cui al
successivo comma 6, corredata da documentazione attestante:
a) data e orario dell'attività;
b) caratteristiche delle sorgenti sonore, tipo di apparecchiature
e strumentazioni usate, indicazione dell'eventuale presenza di dispositivi
per la riduzione e il controllo delle emissioni sonore;
c) valutazione di impatto acustico in rispondenza dei recettori più
esposti, redatta da tecnico competente in materia di acustica ambientale.
3. I
cantieri edili, stradali e simili utilizzano macchine e impianti conformi
alle direttive CE recepite dalla normativa nazionale; per le macchine
e impianti non considerati dalle norme nazionali, sono applicati e
dimostrati gli accorgimenti efficaci a limitarne la rumorosità
anche in osservanza delle prescrizioni dettate dal Regolamento Comunale
per la prevenzione e controllo del rumore. Gli avvisatori acustici,
in attesa dell'emanazione delle specifiche norme previste dall'art.
3, lett. g) del D.Lgs. n. 447/1995, sono utilizzati solo se non sostituibili
con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
4. L'uso
delle macchine rumorose nei cantieri è consentito nei soli
giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle
ore 19.00. I suddetti orari possono essere derogati, previa autorizzazione
comunale, a seguito della necessità di assicurare con urgenza
la tutela della pubblica incolumità, la viabilità ordinaria
veicolare e pedonale, il ripristino di pubblici servizi (linee elettriche
e telefoniche, reti idriche e di distribuzione gas, condotte fognarie).
In ogni caso la deroga oraria è compresa nell'arco orario dalle
ore 7.00 alle ore 20.00 per i cantieri edili e può essere estesa
alle 24 ore per i cantieri stradali, ferroviari e assimilabili nelle
situazioni di emergenza e per comprovate necessità operative
dettate da particolari situazioni ambientali.
5. Il
limite massimo di rumore da non superare è di 70 dBA; tale
limite si intende fissato in facciata alle abitazioni confinanti con
le aree in cui si esercita l'attività rumorosa, senza considerare
i limiti differenziali; nel caso di recettori posti nello stesso fabbricato
in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dBA a finestre
chiuse.
6. L'attività
dei cantieri, nel rispetto degli orari e dei limiti di rumore di cui
ai precedenti commi, non necessita della richiesta di specifica autorizzazione
che si intende compresa nei titoli edilizi abilitanti i quali riportano
i limiti stessi.
7. Qualora,
per documentate esigenze eccezionali e contingenti, si ritiene necessario
superare i limiti degli orari e/o del rumore sopra fissati, il responsabile
del cantiere presenta specifica domanda di autorizzazione in deroga,
la quale sarà valutata in relazione alle esigenze espresse
e alle caratteristiche della zona interessata come definite dal piano
di zonizzazione acustica; nella domanda sono riportati gli orari e
i limiti di rumore richiesti in deroga.
8. Le
manifestazioni rumorose a carattere temporaneo in luogo pubblico o
aperto al pubblico (concerti, spettacoli, feste popolari, manifestazioni
di partito, sindacali, di beneficenza, religiose, sportive, luna park,
ecc.), non possono essere ubicate nelle aree ospedaliere e in quelle
adiacenti qualora le manifestazioni influiscano sul clima acustico
delle aree stesse, ma esclusivamente in quelle previste dal Regolamento
Comunale per la prevenzione e controllo del rumore.
9. La
domanda di autorizzazione deve esplicitamente dichiarare e documentare
l'osservanza dei limiti assoluti di rumore previsti dalle norme vigenti
nell'area interessata. Tali limiti sono assicurati in facciata degli
edifici adibiti a uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli
più elevati e con applicazione del criterio differenziale.
10. E'
ammessa deroga ai limiti di zona, a seguito di specifica domanda,
alle condizioni previste dal Regolamento Comunale per la prevenzione
e controllo del rumore, tenuto conto della presenza o meno di strutture
sanitarie, assistenziali, educative e scolastiche. In ogni caso la
deroga non ammette il superamento del valore di 70 dBA.
11. La
domanda di deroga indica gli orari nei quali viene richiesta ed è
corredata da documentazione tecnica che dimostra il rispetto dei limiti
richiesti in deroga; il Comune ha facoltà di chiedere elementi
integrativi di giudizio, rispetto alla documentazione presentata.
12. L'uso
di macchine e impianti rumorosi per la lavori di giardinaggio è
consentito nei giorni feriali dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; al
sabato e nei giorni festivi il loro uso è consentito dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. L'impiego
di tali macchine e impianti avviene con modalità tali da limitare
l'inquinamento acustico, anche ricorrendo a macchine conformi alle
direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine
e attrezzature.
13. L'uso
di altoparlanti su veicoli è consentito nei giorni feriali
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
14. Le
emissioni sonore da sistemi di allarme acustico hanno durata non superiore
a minuti 15, indipendentemente dai livelli di rumore prodotti.
15. Per
tutto quanto non previsto dal presente articolo in materia di attività
rumorose a carattere temporaneo, si rinvia al Regolamento Comunale
per la prevenzione e controllo del rumore.
Art.358
Attività rumorose di carattere permanente
1.
Ai fini della presente disciplina, sono attività rumorose di
carattere permanente:
a) attività di pubblico trattenimento e spettacolo (sale da
ballo, discoteche, sale da gioco, cinematografi, teatri, circoli privati
e attività similari);
b) pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande con attività
complementare di "piano bar" o spettacolo, circoli privati
con trattenimenti musicali, esercizi commerciali e altre attività
che fanno uso di apparecchiature o impianti sorgenti di rumore;
c) impianti sportivi e ricreativi, palestre;
d) attività industriali e artigianali di tipo produttivo o
manifatturiero;
e) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine
animale;
f) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche
e private, laboratori di analisi, strutture alberghiere, strutture
di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande;
g) artigianato di servizio relativamente alle autofficine, autocarrozzerie,
autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività
di rottamazione;
h) attività di spedizioniere, depositi di collettame, connessi
all'attività di trasporto in conto terzi, compresi i depositi
all'ingrosso con ordinarie operazioni di carico - scarico merci e
impiego di automezzi pesanti;
i) ipermercati, supermercati, centri commerciali e direzionali;
l) parcheggi pubblici con capacità superiore a 50 posti auto,
aree e magazzini di transito;
m) cave (nuove attività estrattive o variazioni significative
delle modalità di coltivazione);
n) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali
idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione,
impianti di condizionamento e trattamento aria, quando soggetti a
titolo autorizzativo edilizio; nel caso di presentazione di "denuncia
inizio attività", la documentazione di seguito prescritta
è tenuta dal titolare dell'attività ed è presentata
a richiesta dell'autorità competente al controllo.
2. Le
attività di cui ai punti precedenti sono autorizzate all'insediamento,
a seguito di domanda, allorché siano compatibili con le norme
urbanistiche, edilizie, igienico sanitarie e ambientali comunali.
3. La
domanda di autorizzazione è corredata da:
a) documentazione di impatto acustico, firmata da tecnico competente
in acustica ambientale, che dimostri il rispetto dei valori limite
assoluti e differenziali di immissione rispetto ai ricettori più
esposti;
b) relazione tecnico esecutiva, nell'ambito dello studio di impatto
acustico, relativa alle apparecchiature e impianti sorgenti di rumore,
con i valori di emissione oltre agli eventuali interventi di mitigazione
acustica necessari a garantire il rispetto dei limiti.
Nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto
di documentazione di impatto acustico non comporta la presenza di
sorgenti sonore significative o di ricettori sensibili all'impatto,
è sufficiente dichiarazione dello stesso tecnico, mediante
modulistica predisposta dal Comune in accordo con ARPA, in sostituzione
della documentazione di impatto acustico.
4. Le
attività già in essere adottano tutti i provvedimenti
tecnici idonei a impedire la immissione all'esterno del rumore oltre
i limiti di zona, con le modalità e nei tempi determinati dalla
Regione per i piani di risanamento delle imprese.
5. Gli
impianti a ciclo continuo, anche artigianali, che operano in zone
non esclusivamente industriali sono adeguati ai limiti di zona con
le modalità e nei tempi previsti dalla Regione, salva la facoltà
delle imprese di avvalersi delle norme sulla delocalizzazione previste
per gli impianti industriali.
6. Le
nuove attività rumorose di carattere permanente e quelle già
in essere, osservano o si adeguano ai limiti di zona nei tempi prescritti
dalla Regione.
7. Per
tutte le attività rumorose di carattere permanente, il Comune
determina l'orario di funzionamento con provvedimento di carattere
generale.
8. Con
singolo provvedimento motivato, il Comune può limitare gli
orari o autorizzarne di diversi per particolari esigenze produttive
o di servizio o per la tutela del comfort acustico, fatta sempre e
comunque salva l'osservanza del limite di rumore di zona.
Art.359
Vigilanza
1.
L'ARPA esercita la vigilanza negli ambienti di vita, esterni e abitativi
ai fini del controllo dell'osservanza:
a) dell'efficacia delle disposizioni autorizzative, prescrittive,
ordinatorie adottate dal Comune;
b) delle norme relative alla prevenzione e contenimento dell'inquinamento
acustico da traffico veicolare e da sorgenti fisse;
c) della disciplina relativa alle attività rumorose di carattere
temporaneo e permanente;
d) della normativa relativa ai contenuti della documentazione fornita
ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D.Lgs. n. 447/1995.
2. Il
personale incaricato dei controlli ha facoltà di accedere agli
impianti e alle sedi di attività che costituiscono sorgente
di rumore, di richiedere dati, notizie e documentazioni necessari
per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo; tali funzioni
non possono essere ostacolate dal segreto industriale.
3. L'ARPA
assicura il monitoraggio acustico nel territorio comunale.
4. I
risultati delle vigilanza, dei controlli e delle attività di
monitoraggio acustico sono trasmessi periodicamente dall'ARPA al Comune,
fatte salve le segnalazioni sollecite per emergenze e quelle relative
a inottemperanza alle norme che comportano la proposta di ARPA per
provvedimenti amministrativi.
5. Il
Comune ha facoltà di sospendere, per un tempo determinato entro
cui viene dato adempimento alle norme, o di revocare, nei casi più
gravi e di reiterata inottemperanza, le diverse autorizzazioni amministrative
al funzionamento delle attività rumorose, allorché le
irregolarità riscontrate determinino una situazione di rischio
per l'ambiente, come stimato e valutato dall'ARPA. Il Comune esercita
la stessa facoltà qualora sia stato riscontrato dall'Azienda
USL, autonomamente o a seguito di richiesta del Comune o dell'ARPA,
un rischio per la salute.
6. Il
Sindaco, Autorità Sanitaria Locale e ufficiale di governo,
nei casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento
acustico, ha facoltà di adottare ordinanza contingibile e urgente
per modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi, dei servizi pubblici e, di intesa con i responsabili territoriali
delle competenti amministrazioni interessate, gli orari di apertura
al pubblico degli uffici pubblici.
7. Ordinanze
contingibili e urgenti possono essere adottate dal Sindaco per il
ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento
delle emissioni sonore, quando siano riscontrate eccezionali e urgenti
necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.
8. Il
Comune, tramite la polizia municipale, controlla e vigila sul rispetto
degli orari di apertura e di chiusura delle attività dei cantieri
e dei pubblici esercizi e di quant'altro prescritto nelle autorizzazioni.
Art.360
Sanzioni
1.
Fatte salve le sanzioni penali previste nei casi di inottemperanza
alle ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco, le violazioni delle
vigenti norme comportano le sanzioni amministrative previste dall'art.
10 del D.Lgs. n. 447/1995 e dall'art. 16 della L.R. Emilia Romagna
n. 15/2001.
2. Per
le violazioni delle norme in materia di prevenzione dell'inquinamento
acustico, non sanzionate dalle leggi speciali, si applica la sanzione
amministrativa di cui all'art. 344 del T.U. leggi sanitarie.
3. Il
Sindaco è l'autorità competente a ricevere le comunicazioni
di accertata violazione anche delle norme per le quali ha competenza
la Regione e il Comune è l'ente cui vanno versate le somme
derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie; tali somme
sono destinate al finanziamento dei piani di risanamento del Comune.
Titolo III - Attribuzioni e vigilanza
Capo VIII - Igiene dell'ambiente
Sezione XV - Latrine pubbliche
Art.380
Uso e caratteristiche strutturali e funzionali
1.
E' vietato soddisfare le esigenze corporali al di fuori delle latrine
destinate al pubblico. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art.
344 del Testo Unico leggi sanitarie.
2. Sono
rese disponibili al pubblico latrine del tipo tradizionale o automatizzato,
con esclusione di nuovi "vespasiani".
3. Le
latrine di tipo tradizionale, organizzate in batterie di w.c. di norma
distinte per sesso, trovano collocazione in vani al piano terreno
o seminterrato o interrato di edifici esistenti o di nuova costruzione
e con accesso dalla pubblica via.
4. I
requisiti strutturali sono definiti dal Regolamento Edilizio per le
latrine in generale, compresi i requisiti per il superamento all'accesso
delle barriere architettoniche. In ogni complesso è reso disponibile
almeno un servizio a norma handicap. E' ammessa la sola aerazione
meccanica con le caratteristiche previste dal Regolamento Edilizio
relativamente sia all'estrazione che all'emissione esterna dell'aria.
5. Le
pubbliche latrine dispongono di un vano a uso antilatrina per ciascuna
batteria di w.c., con orinatoi nel settore maschile e lavamani; questi
ultimi sono dotati di sistema di erogazione dell'acqua non manuale,
di sapone liquido e attrezzature o materiali uso asciugamano.
6. I
w.c. a cacciata d'acqua sono ubicati in singoli box ai quali si accede
dall'antilatrina, separati da pareti di altezza non inferiore a m
2,20 e con porte apribili verso l'esterno. Sono escluse le così
dette "turche"
7. E'
assicurata la pulizia ambientale giornaliera, anche con ricorso a
getto di acqua corrente per cui i pavimenti dell'antilatrina e dei
box sono dotati di pilette di scarico; è inoltre assicurata
la disinfezione ambientale almeno settimanale. La pulizia con detergenti
e disinfettanti delle apparecchiature idrico sanitarie è costante
nel corso della giornata.
8. In
occasione di pubbliche manifestazioni in luogo aperto, sono rese disponibili
latrine prefabbricate, composte da materiali con superficie liscia,
lavabile e impermeabile. Il rapporto numerico w.c. / utenti è
lo stesso previsto per i locali di pubblico spettacolo.
9. I
prefabbricati possono contenere singoli w.c. a cacciata d'acqua o
più w.c. organizzati in box; in quest'ultimo caso è
presente in ogni prefabbricato un vano antilatrina dotato di lavamani
e orinatoi; le caratteristiche dei box sono le stesse delle latrine
tradizionali; sono escluse le così dette "turche".
Nel caso di prefabbricati con w.c. singoli, è assicurata la
disponibilità di un prefabbricato dotato di lavamani e orinatoi.
10. Gli
scarichi delle latrine prefabbricate sono collegati alla rete fognaria
pubblica; qualora ciò non fosse possibile per mancanza della
rete fognaria, sono ammesse latrine prefabbricate con trattamento
chimico delle deiezioni e con svuotamento e disinfezione dei relativi
serbatoi almeno due volte al giorno.
11. La
gestione della pulizia e dell'igiene delle latrine prefabbricate è
la stessa prevista per le latrine tradizionali.
Titolo III - Attribuzioni e vigilanza
Capo VIII - Igiene dell'ambiente
Sezione XVI - Inconvenienti igienici e dell'ambiente
Art.381
Ambito tematico
1.
Si definiscono inconvenienti igienici le situazioni estemporanee in
cui fattori pericolosi di natura biologica, chimica e fisica determinano
stati di disagio o di rischio per la salute, la sicurezza e per l'ambiente.
2. La
valutazione del disagio o del rischio, intesa quale stima della entità
e dell'estensione dei disagi e dei possibili danni per la salute,
la sicurezza e l'ambiente, è riferita alla comunità
anche lavorativa e condominiale.
3. Costituiscono
elementi di priorità, ai fini della valutazione e dei conseguenti
provvedimenti, la esposizione di utenza sensibile (bambini, anziani,
malati, disabili) e il numero di persone interessate dall'inconveniente.
Art.382
Competenze del Comune
1.
Ai sensi delle norme speciali vigenti nelle materie disciplinate dal
presente Regolamento, il Comune esercita le seguenti funzioni:
a) riceve le segnalazioni di inconveniente igienico, da chiunque presentate;
b) attiva i procedimenti di verifica avvalendosi degli uffici comunali
e degli organi di vigilanza esterni, ciascuno per quanto di rispettiva
competenza, ispirandosi al principio di sussidiarietà;
c) adotta i provvedimenti amministrativi che rientrano nelle proprie
attribuzioni; diversamente trasmette alle autorità competenti
la documentazione relativa alla segnalazione e agli accertamenti eseguiti,
con gli eventuali provvedimenti proposti dagli organi di vigilanza,
informandone i soggetti autori della segnalazione;
d) esercita la vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati
di propria competenza;
e) informa i soggetti autori delle segnalazioni sull'esito degli accertamenti,
sugli eventuali provvedimenti adottati nell'ambito delle proprie competenze
e sul loro risultato.
2. Per
l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale, oltre
che degli uffici comunali, dell'Azienda USL e dell'ARPA.
Art.383
Competenze dell'Azienda USL e dell'ARPA
1.
L'Azienda USL e l'ARPA, secondo le rispettive competenze, effettuano
le valutazioni e verifiche, anche ispettive, nei casi segnalati dal
Comune, trasmettendo a questo i relativi risultati e le proposte di
eventuali provvedimenti amministrativi di competenza sia comunale
sia di altre autorità.
2. L'Azienda
USL e l'ARPA hanno facoltà di ricevere direttamente le segnalazioni
di inconvenienti igienici; in tal caso, eseguite le valutazioni e
le verifiche di rispettiva competenza, trasmettono al Comune o ad
altra autorità competente l'esito degli accertamenti e le proposte
di eventuali provvedimenti amministrativi.
3. Azienda
USL e ARPA vigilano sull'osservanza dei provvedimenti amministrativi
adottati dalle diverse autorità competenti.
Art.384
Tipologie di inconveniente igienico
1.
Ai fini della prevenzione e controllo dei disagi e dei rischi per
la salute, la sicurezza e l'ambiente, visto l'art. 14, comma 5, del
presente Regolamento relativamente al protocollo di intesa tra Azienda
USL e ARPA che costituisce elemento di riferimento anche nelle sue
eventuali variazioni, si considerano di norma le seguenti tipologie
e rispettive competenze:
a) di competenza dell'Azienda USL:
1) nelle civili abitazioni:
1.1) problemi di sicurezza degli impianti elettrici, termici centralizzati
(potenza oltre 35 KW) e individuali (con esclusione del rumore);
1.2) alterazioni del microclima prodotte da attività produttive
confinanti (forni, pizzerie, rosticcerie e simili);
1.3) interventi di demolizione e rimozione di manufatti in cemento-amianto
all'interno delle unità abitative;
1.4) accumulo di rifiuti negli spazi comuni condominiali;
2) all'interno di tutti gli edifici:
2.1) spandimenti fognari;
2.2) carenze strutturali e funzionali di canne fumarie e di esalazione
a servizio di laboratori ed esercizi alimentari per la evacuazione
dei prodotti della combustione e della cottura (con esclusione delle
emissioni esterne);
2.3) presenza di materiali con amianto, fibre minerali artificiali
e altre sostanze pericolose;
2.4) infestazioni da topi, piccioni, insetti;
3) all'interno degli ambienti di lavoro:
3.1) carenze di igiene e sicurezza per i lavoratori dipendenti da
mancata ottemperanza alle norme vigenti in materia;
4) in strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali,
in comunità educative e scolastiche, in comunità di
adulti comprese strutture di prima accoglienza e campi nomadi, nelle
strutture recettive in generale:
4.1) malattie infettive diffusive e parassitarie;
4.2) rilevanti carenze di igiene e pulizia;
4.3) carenze assistenziali;
5) con impatto esterno:
5.1) degrado ambientale con proliferazione di insetti e ratti;
5.2) attività artigianali con immissioni esterne (con esclusione
del rumore);
5.3) uso di prodotti fitosanitari in prossimità di insediamenti
abitativi;
6) con impatto sull'igiene e sicurezza degli alimenti e bevande:
6.1) alterazioni organolettiche (colore, odore, sapore) delle acque
interne agli edifici destinate all'uso umano;
6.2) carenze igieniche gestionali nei locali di produzione, deposito,
commercializzazione e somministrazione di alimenti e bevande;
6.3) carenze funzionali degli impianti di captazione ed espulsione
di fumi, vapori e odori delle cucine dei pubblici esercizi, della
ristorazione collettiva scolastica e aziendale;
6.4) alterazione dei caratteri organolettici e carenze di conservazione
dei prodotti alimentari posti in commercio o somministrati;
7) con impatto sul vicinato da animali:
7.1) allevamenti;
7.2) animali domestici;
7.3) piccioni e altri volatili;
7.4) cani randagi e colonie feline;
7.5) abbandono di carcasse animali;
7.6) morie di pesci nelle acque superficiali.
b) di competenza dell'ARPA:
1) rumore in ambiente esterno e ambienti di vita (esclusi gli ambienti
di lavoro);
2) scarichi fognari di tipo civile all'esterno;
3) scarichi reflui in generale;
4) perdite da cisterne interrate;
5) accumulo di rifiuti in aree abbandonate, pubbliche e private aperte
al pubblico, e cortilive;
6) incenerimento di rifiuti all'aperto;
7) emissioni da attività produttive (polveri, gas, vapori,
fumi);
8) inquinamento di acque superficiali;
9) campi elettromagnetici.
Art.385
Sanzioni
1.
Nei casi di inosservanza delle norme generali e speciali che disciplinano
le diverse materie e delle disposizioni impartite dalle competenti
autorità, si applicano le sanzioni penali e amministrative
previste dalle norme stesse.